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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO


FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

 

 

IL FACTORING E LA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPRESA

                                      

     di Fabio Giovagnoli.

 

Note al Capitolo Primo

Le principali caratteristiche giuridiche ed economiche del factoring.

 

 

(1)Il legislatore statunitense, ha disciplinato il contratto di factoring nei suoi attuali connotati, già a partire dal 1911 con il New York Factors Act, poi modificato più volte negli anni 1931, 1935 e 1943. Nel nostro continente, le società specializzate di gestione dei crediti si sono diffuse solo a seguito di un’importante iniziativa, assunta dalla First National Bank di Boston, in collaborazione con la Commercial Bank of Samuelson & Co. di Londra. Tale impresa, si concretizzò nella fondazione di un’ holding, l’International FactorA.G., con lo scopo di costituire altre società di factoring negli Stati nazionali europei. Il primo operatore italiano di questo mercato qualificato, l’International Factors Italia, venne creato nel 1963 dalla Banca Nazionale del Lavoro, in origine proprietaria di una quota preponderante del capitale sociale ( 85 %). Tuttavia già nel 1982, le società esercenti il factoring nel nostro Paese raggiungevano il numero di ventidue. (Rassegna Stampa, “Il sole-24 Ore” del 17.7.1982). Nel settembre 1998,gli operatori iscritti all’albo di cui all’art. 107 del t.u. bancario e praticanti tale modulo di cessione dei crediti d’impresa, raggiungevano il numero di 41 imprese, su un totale di 213 intermediari finanziari .
 

(2)FELSANI, Il contratto di factoring e la nuova cessione dei crediti d’impresa, in Rivista di diritto commerciale, 1991 , I , p. 731; FERRIGNO, Il Factoring , in Contratto e Impresa, 1988, p. 957 ; RIVOLTA, La disciplina della cessione dei crediti d’impresa, in Riv. dir. civ. , 1991, II, p. 709; TUCCI, Factoring, in Contratto e Impresa, 1992,  p. 1387 ; in proposito si veda: Cass., Sez. I, 12 aprile 2000, n. 4654, Fall. Cogeli c. Cassa Risparmio Genova, in Fallimento 2001, p. 515. “Il contratto di factoring è una convenzione complessa nella quale confluiscono elementi sia di finanziamento, sia di trasferimento dei crediti,  sia di gestione della totalità dei crediti, con prevalenza delle prime due funzioni di finanziamento e di trasferimento dei crediti”.  

(3)La ricostruzione del fenomeno negoziale è stata effettuata da alcuni autorevoli autori anche in termini di trasferiemento globale. Sul tema: CASSANDRO SULPASSO, Italo Calvino, Hermann Melville e la legge 21 febbraio 1991 n. 52  sulla cessione dei crediti d’impresa, in Giur. comm, 1994, I, p. 402. L’Autrice afferma che la legge n. 52/1991, “ha introdotto nell’ordinamento italiano la possibilità di strutturare la cessione dei crediti d’impresa come cessione globale di crediti presenti e futuri (Globalzession nel diritto tedesco o Global assignment of present and futures receivables, secondo la terminologia anglosassone) e che questo meccanismo è naturalmente il più adatto, a questo tipo di operazione finanziaria. Inoltre viene affermata con decisione l’opinione per la quale “ l’istituto della cessione globale si è sviluppato nella pratica degli affari, per far fronte alle crescenti esigenze finanziarie delle imprese ed offrire al finanziatore, una garanzia idonea a tutelarne gli interessi. Mentre però il modello tedesco di cessione globale, si basa su una serie di regole di matrice giurisprudenziale, risolutive dei specifici problemi, quali i limiti di validità, il rischio di soprassicurazione della banca finanziatrice, i conflitti tra più aventi diritto sui crediti ceduti, il legislatore italiano ha fatto riferimento alla normativa francese, così come delineata con l’approvazione della loi 81-1 del 2 gennaio 1981 (loi Dailly) integrata dalla loi bancaire, legge 84-46 del 24 gennaio 1984 ;   Dello stesso orientamento, si dimostra: CARNEVALI, “I problemi giuridici del factoring” in Riv. dir civ., 1978, I,  p. 307. “Mi pare in conclusione preferibile, assegnare al contratto di factoring la struttura di una cessione di crediti anche futuri: cessione che ha effetti obbligatori e che produce il trasferimento dei crediti al factor, nel momento stesso in cui vengono ad esistenza. Quanto alla facoltà o meno del cessionario rispetto al loro acquisto, esso si può spiegare con il ricorso allo strumento condizionale. Poichè il fenomeno non offre maggiori difficoltà ricostruttive, rispetto alla somministrazione “a piacere” o alla vendita con riserva di gradimento o non gradimento”.

(4)DI MUNDO, L’opponibilità delle cessioni di credito al fallimento, in Rivista italiana leasing, 1994, p. 13. “Non si può davvero dubitare dell’unitarietà del rapporto, in presenza di un nesso tanto stretto di subordinazione funzionale tra le prestazioni essenziali del contratto e quindi di una causa unica, essendo innegabile che l’obbligo del fornitore di cedere la globalità dei propri crediti al factor, esplica una funzione chiaramente strumentale rispetto all’obbligo di quest’ultimo di gestirli, riscuoterli e rimettere al cedente il ricavato, previa deduzione di una commissione per il servizio reso” ; Trib. Sulmona, 12 novembre 1994, Soc. Gft Donna c. SocCfa, in Rep. Foro it., 1996, p. 659. “Nel contratto di factoring si realizza una vera e propria cessione di credito, a prescindere dalle finalità perseguite col predetto rapporto (finanziamento o altro), con la conseguenza che il cedente perde la titolarità dei crediti ceduti, potendo avvenire il pagamento liberatorio da parte del debitore, soltanto al factor”. 

 

(5)NUZZO, Dal contratto all’impresa: Il factoring , in Rivista delle società , 1984 , I, p. 932 . “In alternativa l’intervento legislativo, senza dar corso ad una tipizzazione dell’operazione che in realtà, non presenta caratteri funzionali nuovi, potrebbe limitarsi a ritoccare la disciplina della cessione dei crediti, tenendo conto della necessità operativa che comporta la cessione dei crediti d’impresa, prima fra tutte la salvaguardia dei diritti conseguenti alle anticipazioni effettuate dall’impresa di factoring.” ; “Mi pare che in effetti l’operazione di factoring (così come ricostruita sulla base dei modelli contrattuali in uso), si caratterizza non tanto per le novità che esprime il dispositivo negoziale, che ripete schemi causali noti, quanto per le particolarità delle imprese che offrono sul mercato il servizio di gestione professionale e che grazie alle capacità finanziarie, sono in grado di concedere fido diretto o di firma ai propri clienti- mandanti, con ciò riuscendo a cumulare diverse funzioni”.

 

(6)CASSANDRO SULPASSO, Collaborazione alla gestione e finanziamento dell’impresa: il factoring in Europa, Milano 1981, p. 28 “ Ricorrendo il connotato caratteristico dell’operazione, nella c.d. globalità soggettiva, cioè nella cessione di tutti i crediti verso uno stesso debitore, mi sembrava potersi sostenere che fosse sufficiente una sola notifica al debitore o l’accettazione da parte sua, secondo le formalità previste per la cessione dall’art. 1265, perchè la cessione di tutti i crediti fosse efficace nei confronti del debitore stesso e dei terzi. A risultati non dissimili, consente di pervenire la legge n. 52/1991, che da un lato riconosce la possibilità della cessione in blocco di una massa di crediti presenti e futuri e dall’altro consente anche al cessionario, di rendere opponibile la cessione secondo le disposizioni del codice civile, a fianco dell’ulteriore criterio introdotto”.

 

(7)App. Milano 31ottobre 1989, Moratti c. Mugnani, in Giust. Civ., 1990, I, 463. “Nella cessio pro solvendo è intrinseca la garanzia della solvenza del debitore ceduto e conseguentemente si rende estensibile a tale fattispecie, la previsione del primo commma dell’art. 1267 c.c., il quale consente al cessionario di rivolgersi contro il cedente, solamente dopo aver direttamente convenuto il debitore ceduto senza risultato utile”.

 

(8)Alcuni Autori considerano l’accettazione di cessioni “pro soluto” o quello di rinuncia alla garanzia del cedente da parte del factor, come una prestazione di tipo assicurativo. In particolare, a favore di tale tesi si sono espressi: PANZARINI, Lo sconto dei crediti e dei titoli di credito, Milano 1984., p. 385 ; FRAGALI, voce Assicurazione del credito, in Enciclopedia del diritto, III, Milano, 1958, p. 528 ss ; Invece l’accostamento tra factoring e assicurazione è stato criticato da: CAPOTOSTI, Assicurazione del credito e factoring, in Assicurazioni, 1972, p. 524.

(8bis) Nel mercato italiano, le fonti disponibili sono rappresentate dalle statistiche della Banca d'Italia e dell'Associazione italiana per il factoring (Assifact) e dall'analisi dei bilanci delle società di factoring, effettuata dall'Osservatorio sulle istituzioni finanziarie non bancarie (Ossfin) della SDA-Bocconi. 

In particolare, Banca d'Italia effettua annualmente un'indagine campionaria, sulle principali categorie di intermediari finanziari, tra cui le società di factoring, che, nella fattispecie, riguarda un campione variabile di 50-60 factors, con un grado di copertura del mercato sicuramente significativo. La rilevazione pubblicata nel Supplemento al bollettino statistico, concerne l'ammontare dei crediti acquistati e dei finanziamenti concessi e ricevuti dai factors; la ripartizione tra operazioni pro solvendo e pro soluto; la ripartizione geografica e settoriale della clientela cedente e ceduta.

A partire dai dati relativi al 1994, la Banca d'Italia ha inoltre avviato una rilevazione basata sulle segnalazioni statistiche di vigilanza, a cui sono obbligate le società di factoring, relativa all'outstanding ed ai finanziamenti concessi e ricevuti. L’ Assifact rileva su base trimestrale ed annuale una serie piuttosto ampia d’informazioni, relative al tumover, ai crediti acquistati ed alle anticipazioni concesse, articolate per tipologia e caratteristiche delle operazioni e per aree geografiche d'intervento. Le società di factoring oggetto della rilevazione sono circa 40 e rappresentano la quasi totalità del factoring tradizionale ed una parte assai significativa del factoring finalizzato. L’Osservatorio della SDA-Bocconi, effettua un'analisi dei bilanci ed una valutazione della “performance” delle principali categorie di intermediari finanziari, tra cui le società di factoring, basata sull’ individuazione e sull’ analisi coordinata di una serie di indicatori di bilancio, su base aziendale e di settore.

“L’ Assifact, Associazione Italiana per il factoring, è stata costituita nel 1988 e si propone di collaborare all'analisi ed alla soluzione delle problematiche interessanti il Factoring, attraverso un' attività di studio, informazione ed assistenza tecnica a favore dei propri Associati, favorendone lo spirito di coesione e di coordinamento, ed un'azione concertata di rappresentanza degli interessi del comparto nei confronti del sistema economico e finanziario, delle Autorita' monetarie e di vigilanza, dei pubblici poteri. 

L'Associazione, inoltre, produce sistematicamente circolari tecniche, informative e statistiche. Queste ultime sono redatte sulla base di apposite rilevazioni di dati sull'attività di Factoring, compiute periodicamente presso le Associate. In base all’art. 3 dello Statuto: Possono essere ammessi nell' Associazione in qualità di Associati Ordinari i soggetti che: a) esercitino direttamente una significativa attività di factoring in via continuativa; b) abbiano forma di S.p.A. o comunque personalità giuridica; c) siano iscritti presso il Tribunale competente da almeno due anni; d) abbiano un capitale interamente versato di almeno 10 miliardi di Lire; e) abbiano il bilancio certificato da società di revisione iscritta all' albo relativo. Per tutti i rapporti fra Associazione e Associati, Foro competente è quello di Milano”.

 

(11)I dati e le informazioni relative ai mercati del factoring sono tratte dalle principali fonti statistiche disponibili e riguardano le variabili comunemente utilizzate, per valutare le caratteristiche e l'andamento del factoring.

In particolare, il turnover, è il flusso lordo dei crediti ceduti dalla clientela, alla società di factoring, in un determinato intervallo di tempo (ad esempio un'anno) e costituisce l'indicatore del livello di attività delle società di factoring più utilizzato, anche sul piano internazionale. Ai sensi della nuova disciplina dei bilanci delle società di factoring, il turnover, che si può ricavare dalla nota integrativa, può essere  considerato un aggregato contabile.

Un altro aggregato frequentemente usato è l'outstanding, vale a dire l'importo dei crediti acquistati dal factor in essere ad una determinata data. Si tratta di un dato contabile di consistenza, riferito alla data di chiusura dell'esercizio, rinvenibile direttamente in bilancio quale principale posta dell'attivo del factor

Prendendo in considerazione il credito ceduto, le notazioni statistiche contrappongono i valori dell’accordato operativo, inteso come l’ammontare  direttamente utilizzabile dal cliente e relativo ad un contratto perfezionato ed efficace a quelli relativi alle erogazioni effettivamente adoperate dai clienti. Inoltre le segnalazioni alle Autorità competenti evidenziano il fenomeno dei crediti assunti non al nominale, ossia di quei diritti acquistati dal factor per un’importo notevolmente inferiore rispetto al valore nominale, di norma a causa della pessima  situazione finanziaria del debitore ceduto.

Il Mercato italiano del factoring nel 2000, secondo le statistiche tratte dall’Annuario dell’associazione delle maggiori imprese del settore.Le anticipazioni effettuate dai factors a fronte del trasferimento dei diritti, si segnalano in costante aumento rispetto agli anni precedenti, anche se i finanziamenti concessi contro la cessione di crediti futuri, rappresentano una quota minimale del volume delle erogazioni complessive.

Il factoring italiano si caratterizza rispetto a quello attuato in altri ordinamenti, per una più ristretta concezione di globalità (che i formulari presentano generalmente come soggettiva) dei crediti ceduti, per la prevalenza storica delle cessioni pro solvendo rispetto a quelle attuate senza rivalsa e per una ridotta incidenza dei servizi propri del c.d. new style factoring, consistenti nella consulenza e nell’informazionecommerciale.
Secondo le statistiche tratte dall’Annuario dell’associazione delle maggiori imprese del settore, le anticipazioni effettuate dai factors a fronte del trasferimento dei diritti, si segnalano in costante aumento rispetto agli anni precedenti,  anche se i finanziamenti concessi contro la cessione di crediti futuri, rappresentano una quota minimale del volume delle erogazioni complessive.

 

(12)BASSI, Factoring e cessione dei crediti, Milano 1997: “I dubbi sulla classificazione del factoring, si basano sulla constatazione che tale tecnica di finanziamento è strutturata sull’istituto della cessione dei crediti, la quale è però vicenda negoziale tipica, che può tuttavia prestarsi indifferentemente a finalità di scambio, di prestito, di garanzia, di liberalità di pagamento, e così via” ;  la Suprema Corte ha definito il suo recente orientamento sul tema in: Cass., Sez. I, 18 gennaio 2001, n. 684, Fall. Scandinavia macchine c. Cassa Risparmio Genova e Imperia, in Contratti 2001, 564. “Il contenuto del contratto di factoring non si esaurisce nella pura e semplice cessione di uno o più crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare, e comporta l’assunzione di fondamentali obblighi (di facere, non facere, prestare), non strettamente inerenti alla cessione ma di essenziale importanza nel regolamento di interessi  realizzato con il contratto, tra i quali è presente l’acquisizione di una fonte di liquidità attraverso le anticipazioni pattuite”.

(13)Sul tema sono rilevanti le osservazioni di  BELVISO, L’ambito di applicabilità della nuova disciplina sulla cessione dei crediti d’impresa, in Riv. dir. impr., 1992, p. 3, il quale ha affermato che: “Le c.d imprese di factoring sono sovente nella realtà italiana, imprese che compiono operazioni che con questo contratto non hanno molto a che vedere, risolvendosi in meri finanziamenti, ai quali resta estranea la funzione che gli stessi operatori economici considerano centrale in questo contratto, di gestione del credito di impresa. Perciò le imprese di factoring, tendono spesso ad essere cattive concorrenti delle imprese bancarie, con le quali difficilmente possono competere sul piano dell’erogazione del credito alle imprese, sia per il maggior costo della provvista del denaro, sia per la minore efficienza dell’organizzazione della categoria. Infatti le imprese bancarie raccolgono direttamente il denaro tra il pubblico dei risparmiatori e i factors invece se lo procurano proprio mutuandolo dalle aziende di credito. Le imprese bancarie inoltre hanno strutture nelle quali si accumulano secolari esperienze, mentre le imprese di gestione dei crediti d’impresa sono di recente creazione e fino all’attivazione del sistema della Centrale rischi, potevano contare su una minore efficienza organizzativa”.

(14)TUCCI, Factoring, in Contratto e  Impresa, 1992, p. 1396. Lo studio in questione, pone in evidenza il profilo dei servizi che il factor si obbliga a svolgere a favore del cedente. “Il contenuto e la natura dei servizi prestati dal factor diventano comprensibili, se si fa riferimento alla storia di questo particolare contratto che, apparso in Italia nei primi anni sessanta, nasce come strumento tipicamente commerciale nell’area dei paesi di common law. Nell’arco della sua plurisecolare vicenda, la gamma dei servizi prestata dal factor ai clienti non rimane immutata. Con il trapianto della struttura contrattuale in Europa, il complesso delle attività che caratterizza il contratto di factoring si estende, al servizio di incasso crediti, d’amministrazione e gestione anche contabile dell’impresa e al suo finanziamento, servizi tutti che noi oggi configuriamo come attinenti al credito. L’attività di factoring, quale risulta dal contenuto del contratto, non si identifica mai però, con la cessione o il pegno di crediti o con lo sconto degli stessi, siccome l’attività svolta dal factor non è limitata a quella messa in atto dal mero cessionario dei crediti” ; Una conferma di tale orientamento si rinviene anche in: Trib. Milano, 26 febbraio 1990, Isotta Fraschini c. CBI Factor, in Giur.Merito 1992, 83. “Il contratto di factoring è un contratto atipico ed innominato che pur realizzandosi attraverso una cessione di crediti, presenta un complesso contenuto economico e giuridico che determina il sorgere in capo al debitore ceduto di un’obbligo di comportarsi secondo buona fede; pertanto qualora il debitore ceduto abbia riconosciuto il credito e abbia riconosciuta l’esattezza della documentazione sottoposta a verifica, non può opporre al factor inadempimenti e ritardi del cedente contrastanti con i documenti accettati”. 

 

(15)Un’accurato studio statistico commissionato dall’Assifact, ad un’importante istituto di rilevazioni, dimostra che il factoring è uno strumento ormai ampiamente consolidato nell'ambito dei sistemi economici e finanziari. 

Esso è presente in Italia e negli altri Paesi europei da più di trent'anni e viene utilizzato direttamente o indirettamente da centinaia di migliaia di imprese. Nonostante ciò, le indagini sulla domanda attuale e potenziale di factoring, sono assai poco frequenti e caratterizzate da campioni ed ambiti di riferimento particolari e non facilmente generalizzabili. Per rispondere agli interrogativi precedenti e, più in generale, per capire le percezioni ed i comportamenti delle imprese in materia di factoring, l’Assifact ha promosso un’ approfondita indagine sulla domanda di factoring, basata sull’effettuazione di interviste ad un campione di imprese, comprendente clienti attivi di società di factoring (in qualità di cedenti crediti), ex-clienti, imprese che non utilizzano il factoring, imprese coinvolte dal factoring in qualità di debitori ceduti.

L’indagine si è basata sull’effettuazione di interviste ad un campione di imprese, sulla base di un questionario appositamente predisposto, suddivise equamente in 5 aree geografiche (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Campania).

Si tratta di imprese con anzianità assai articolata (dal 1884 al 1995), ma complessivamente abbastanza «giovani» (solo il 27% esisteva prima del 1970, mentre il 22% è stato costituito a partire dal 1990), costituite per lo più in forma di società di capitali.

Esse dispongono per oltre il 60% di un numero di dipendenti inferiore alle 100 unità, con un fatturato, che va da un minimo di qualche centinaio di milioni di lire ad un massimo di oltre mille miliardi di lire, conseguito per il 79% in Italia (di cui il 50% al Nord, il 26% al Centro ed il 24% al Sud) e per il 21% all’estero, che ha un connotato di stagionalità nel 31% dei casi.  Nell’opinione dei non utilizzatori, il factoring è meno frequentemente che per gli utilizzatori, una forma di finanziamento mentre di un certo rilievo è la percezione del suo ruolo di strumento per gestire professionalmente i crediti (22 % delle risposte contro il 10 % degli utilizzatori) e come forma di recupero dei diritti insoluti (11 % contro 3 %).

Per i non utilizzatori  risulta marginale, inoltre, la convinzione che il factoring sia una forma di garanzia del buon fine delle poste attive vantate dall’imprenditore. Quest’ultima funzione viene considerata invece relativamente rilevante (21 % delle risposte), per i debitori ceduti, che ritengono  che il factoring sia utile soprattutto per l’azienda che non riesce a riscuotere regolarmente le proprie spettanze, oppure che abbia difficoltà ad accedere al credito bancario.

Di un certo rilievo, specie per i clienti con maggiori dimensioni aziendali ed esperienza di utilizzo, è anche il ruolo realizzato attraverso il contratto di amministrazione professionale dei crediti e come forma di garanzia del buon fine di questi ultimi. Secondaria risulta, la convinzione che il factoring sia una forma di recupero dei crediti insoluti o problematici.

Complessivamente è comunque condivisa, la convinzione che il factoring sia utile soprattutto per chi vuole affidare ad una società specializzata, la gestione ed il controllo del portafoglio clienti.

A parere delle imprese contattate, lo strumento negoziale consente, dal punto di vista finanziario, di soddisfare necessità di fondi di natura temporanea e di migliorare la programmazione degli incassi.

Il factoring non sembra avere effetto sui tempi di incasso dei crediti della clientela, che rimangono sostanzialmente invariati. Per quanto riguarda l’effetto sul livello degli insoluti, il 54 % degli imprenditori contattati, ritiene che esso contribuisca a migliorare il livello degli insoluti, mentre un quarto degli operatori è di opinione contraria. 

In termini di costo del personale, il risparmio dei costi interni di gestione conseguente all’uso di questo strumento giuridico  è consistente, ma non è facilmente stimabile, secondo la maggioranza delle risposte.

In ogni caso praticamente nessuna impresa ha mai ipotizzato di eliminare il proprio ufficio crediti, a seguito del ricorso al factoring, sia per ragioni di politica aziendale, sia per la difficoltà di  ridurre i costi di gestione dei crediti e questo comportamento risulta meno infrequente nelle imprese a sviluppo più contenuto ed in quelle che giudicano  più costoso il ricorso ad altro tipo di finanziamento bancario.

Le imprese indagate spesso ritengono che il factoring costi di più del credito bancario, soprattutto in relazione al fatto che si tratta di un servizio più complesso rispetto a quest’ultimo e i fondi finanziari anticipati dal factor dopo lo smobilizzo del portafoglio crediti, vengono  principalmente utilizzati per rimborsare i debiti in essere (specie al diminuire delle dimensioni aziendali), mentre è meno frequente (salvo che nelle imprese a forte sviluppo e in quelle più giovani), la destinazione verso il finanziamento dello sviluppo delle vendite.

I factors valutano sia il giro d’affari dei loro possibili clienti, ma tendono anche a evitare la cessione di crediti che comportano un numero di fatture eccessivamente alto e di importo modesto. In proposito,  va  ricordata la vicenda della nota impresa “Gillette” che, nella prima metà degli anni Ottanta,  intendeva servirsi dei servizi di factoring, per gestire le circa 140000 fatture annue, relative ai  quasi 40000 clienti e per un’importo medio di  20/25 mila lire ciascuna. 

Il taglio limitato delle fatture e la difficoltà di reperire informazioni su una clientela troppo frazionata, non permisero di trovare un’impresa disposta a corrispondere il servizio, poichè queste società in quella determinata situazione di mercato,  tendevano a preferire fatture d’ importo per lo meno pari a lire ottocentomila, anche se all’occorrenza, una volta raggiunto un’accordo, non rifiutavano anche  affari conclusi per importi inferiori.

 

(16)Sulle condizioni di convenienza del ricorso al factoring, ZUDDAS, Il contratto di  factoring, Napoli 1983: “E’ opinione comune che trova parziale riscontro tra i fatti, che le grandi imprese, stante una maggiore struttura aziendale e un’adeguata mobilità di cui dispongono sul mercato del credito, non trovino utile il ricorso al factoring che  in definitiva sembra più conveniente per le piccole imprese. Il factoring è particolarmente adatto alle organizzazioni economiche che vedono frenato il loro sviluppo da un’alto rapporto tra debiti a breve termine e le loro risorse locali. Infatti le piccole imprese, essendo rette con conduzione familiare o limitata a pochi soci, non accedono ad  un mercato molto disponibile  al loro finanziamento, anche per la bassa propensione dei risparmiatori ad acquistare titoli rappresentativi del loro capitale”.

Inoltre altri aspetti qualificanti del rapporto, sono descritti in www. Assifact.it: “Certamente la possibilità di sostituire gli oneri tradizionali di gestione dei crediti con il costo del factoring, ponendo all’esterno,  le attività di amministrazione e controllo dei crediti ed affidandole al factor, dipende dall’estensione del ricorso a questo strumento ed è quindi piu’ probabile, in un uso duraturo e più ampio del contratto da parte dell’impresa.

Nei settori economici dove sono frequenti le contestazioni da parte dei committenti o degli acquirenti dei prodotti, il rischio dell’impresa cessionaria è più elevato e perciò si nota una minore presenza nei settori dell’impiantistica e delle costruzioni. Non pare che le imprese che si rendano cedenti del credito, siano caratterizzate dall’appartenenza ad un particolare settore merceologico, anche se si individua una prevalenza di quelle che operano nel settore tessile o meccanico. Le società di factoring operanti in Italia, sono tutte affiliate ad aziende di credito  e i loro stessi clienti sono per lo più in rapporti economici anche con gli  istituti bancari facenti parte della stessa organizzazione, mentre dal punto di vista economico sono limitate a poco più dell’1.5 % rispetto al bilancio,  le perdite collegate con i mancati pagamenti del debitore ceduto o del proprio cliente contro il quale si è agito in rivalsa per ottenere quanto pagato” ; Si veda anche la recente sentenza: Tribunale Genova 10 agosto 2000, Cassa Risparmio di Genova c. Fall. Tecno elettrica, in Fallimento. 2001, 517. “Il factoring è un contratto atipico con oggetto e previsione di operazioni contrattuali più ampie rispetto a quelle previste dalla legge 21 febbraio 1991 n. 52 sulla cessione dei crediti d’impresa, la cui disciplina si sovrappone a quella del contratto atipico di factoring senza assorbirlo, né sopprimerlo”.

 

(17) “Il factoring è costituito da un pacchetto di servizi, finanziari e non, che aiutano l'impresa sul piano gestionale e nei rapporti con i clienti. La presenza di relazioni dirette con entrambi i soggetti del rapporto commerciale sottostante (il creditore cedente il credito ed il debitore), costituisce un elemento peculiare dell'operazione di factoring” (fonte: www.Assifact.it). 

(18) Trib. Genova 23 giugno 1992, S. Paolo Factoring c. Immobiliare Fineur, in Riv. italiana leasing, 1994, p. 377 ; Trib. Genova, 17 ottobre 1994, Columbus Factoring c. Fall.to Techniplast srl, in Giur. comm., 1995, II, p. 697 .

(19) FRIGNANI, Recenti sviluppi del factoring in Italia,  in Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale, Quaderno n. 14, in Giur. comm., 1978, p. 44 : “E’ un dato di fatto, che in Italia il factoring sia stato attuato mediante il ricorso all’istituto della cessione dei crediti, di cui agli artt. 1260 e ss. c.c., meccanismo di attuazione che tuttavia appare strumentale rispetto ad un contratto che si propone scopi ben più vasti. Tale scelta si ripropone anche in altri ordinamenti, poichè in Germania si fa ricorso alla cessione dei crediti, ex §§ 398-413 BGB e così in Svizzera,  ex artt. 164-183 del codice delle obbligazioni e anche in Olanda ex art. 668 BGB”. 

 

(20) La società che esercita questa attività è definita “ente finanziario”, cioè un’impresa diversa da un’operatore creditizio, la cui attività principale è compresa nell’esercizio di quelle previste nei punti 2-12 dell’elenco allegato e alla quale si applica le disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qualora sia emanazione di un’ente creditizio (art. 18,2° comma della Seconda Direttiva).

 

(21)Con riferimento a questa considerazione, RIVOLTA, La disciplina della cessione dei crediti d’impresa, 1991, II, p.709.

 

(22)FRIGNANI, Recenti sviluppi del factoring in Italia, in Quaderni di Giur. comm., 1978, p. 40: “Il metodo italiano di affrontare le questioni poste dal factoring è stato bivalente, semplicistico de iure condendo, formalistico nell’applicazione ad esso di regole dettate per istituti che ubbidiscono a finalità diverse. Ne è prova la proposta di legge presentata alla camera il 5 Agosto 1976, n. 254, dai deputati Costamagna e Aiardi, che ripete il testo del provvedimento n. 4178 già introdotto l’11 dicembre 1975, sotto la passata legislatura.  Si nota infatti, una tale commistione fra considerazioni di politica economica e strumenti giuridici atti a raggiungerla, che fanno dubitare circa un’adeguata conoscenza dei principi fondamentali delle materie economiche e giuridiche.  La proposta riduce il contenuto del factoring, a quello tipicizzato agli artt. 1858- 1860 c.c., con lo sconto bancario, pur introducendovi la variante del pro soluto”.

 

(23) NUZZO, Dal contratto all’impresa: Il factoring , in Rivista delle società, 1984, I, p. 932.  “L’art. 12 della legge n.48/1980 definisce i contratti di factoring come contratti di cessione globale di crediti commerciali, per loro natura innominati, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive ; le imprese artigiane cedenti si obbligano a corrispondere al factor una commissione di incasso e un interesse sulle anticipazioni ottenute, mentre il factor quale corrispettivo per la cessione dei crediti, li contabilizza , li incassa, asssume a carico il rischio dell’insolvenza del debitore ceduto ed eventualmente ne anticipa il ricavo”.

 

(24)MOLL, Note per un’inquadramento giuridico e funzionale delle imprese di factoring e delle loro operazioni mercantili, in Banca, borsa e tit., 1974, I, p. 321; SANTANGELO, Il factoring, in Dir. fall. , 1975, I, p. 197.

 

(25)BELVISO, Modifiche alla legge sulla cessione dei  crediti d’impresa, in  Banca, borsa e tit., 1996, I, p. 433.

 

(26)DOLMETTA, voce Cessione dei crediti, in Nov. Dig. italiano, Torino, 1987, p. 103: L’autore afferma di essere contrario sull’introduzione di un regime pubblicitario di risoluzione dei conflitti nella circolazione dei crediti, per il carattere effimero di questi diritti la loro enorme quantità in ogni unità temporale e la conseguente elevatezza della soglia tecnologica necessaria perchè un sistema pubblicitario sia conseguentemente efficace. 

 

(27)DE NOVA, Disciplina dell’acquisto dei crediti d’impresa (factoring): un disegno di legge, in Riv. dir. civ., 1987, II, p. 285.

 

(28) CLARIZIA, Factoring, in Commentario al codice, Alpa-Zatti, Padova, 1992, p. 394: La tesi per cui l’iscrizione all’albo, costituisce una condizione per l’applicazione della disciplina sulla cessione dei crediti d’impresa, non è condivisa dall’Autore che invece mette in evidenza come il d.m. n. 334 del 12 maggio 1992, prevede l’iscrizione come presupposto per l’attività di cessione e acquisto dei crediti, non facendo richiamo all’inciso: “ ai sensi della presente legge”, contenuto nell’art. 2 della legge n. 52/1991”. 

 

(29)Esprime la convinzione che la legge n. 52/1991 contenga una disciplina di favore rispetto ai factors, anche FRIGNANI-BELLA, Il factoring: La nuova legge italiana (con riferimento alla Convenzione di diritto uniforme), in Giur. it., 1991, IV, c. 481, il quale mette anche in evidenza che chi svolge attività di factoring può utilizzare due diversi regimi normativi.

 

(30)AMATO, Annotazioni alla legge 21 febbraio 1991 n. 52, sulla cessione dei crediti d’impresa, in Quadrimestre, 1992, p. 481: “ L’art. 3 si riferisce ai crediti futuri e di massa, come possibile oggetto del contratto di factoring, il quale sembra assumere la forma di accordo unitario per la cessione di tali crediti, avente efficacia obbligatoria: l’effetto traslativo si produce al momento della nascita dei singoli crediti o al momento dell’approvazione delle fatture da parte del factor, se così prevede il formulario contrattuale, non essendo necessario un secondo negozio di trasferimento. La soluzione adottata dal legislatore oltre a risolvere i due problemi dell’unicità della notificazione e dell’opponibilità al fallimento, dell’intero contratto di factoring, pone fine al problema della determinatezza o determinabilità del ex art. 1348 c.c. dei crediti in questione. Infatti il primo comma dell’art. 3, consente la vendita di crediti anche futuri, prima che siano stipulati i contratti dai quali tali diritti devono nascere. I commi 3 e 4 stabiliscono quando la cessione in massa si considera ad oggetto determinato: a) se riguarda i crediti futuri, la cessione si deve riferire solo ai contratti da stipulare in un arco di tempo non superiore ai ventiquattro mesi, o ai contratti stipulati con un debitore determinato; b) se invece riguarda i crediti già esistenti, è sufficiente che sia determinato il solo debitore ceduto”.

 

(31)DE NOVA, Disciplina dell’acquisto dei crediti d’impresa : un disegno di legge, in Riv dir civ., 1987, p. 287: “L’innovazione è coerente con la qualità dei soggetti imprenditori, tra i quali avviene la cessione. Nella cessione del codice civile, l’insolvenza del debitore viene considerata come un’evento per definizione possibile, sicchè nessuna tutela viene accordata all’acquirente, se l’alienante non si accolla ( per patto espresso ) il rischio per l’insolvenza . Al contrario nella cessione di crediti tra imprenditori, la prassi insegna che l’acquirente non intende accollarsi il rischio dell’insolvenza del terzo debitore: la clausola di garanzia diventa “naturale negotii”, come dimostra la disciplina dello sconto, in cui il “salvo buon fine” rientra nella stessa nozione legislativa del contratto (art. 1858 c.c.).

 

(32)FERRARI, Un nuovo strumento di opponibilità ai terzi per la cessione dei crediti d’impresa: il pagamento avente data certa, in Contratto e impresa, 1993, p. 135: “ Il fatto d’aver adempiuto almeno in parte, l’obbligazione contratta per divenire cessionario dei crediti di impresa, attraverso il pagamento parziale di un corrispettivo pattuito, rende inattaccabile la posizione di quest’ ultimo nei confronti di eventuali terzi, rispetto all’accordo garantito dal pagamento. Infatti la legge stabilisce che il pagamento parziale rende opponibile la cessione ai terzi,  per l’intero importo del corrispettivo, come un pagamento totale”.

 

(33)RIVOLTA, La disciplina della cessione dei crediti d’impresa, in Riv. dir. civ., 1991, II, p.725;  ALESSI, Il contratto di factoring e la nuova legge n. 52/91, in  Riv. Dir.comm. 1991, I, p. 548. La norma non ha raccolto il consenso di numerosi autori, i quali hanno ritenuto troppo oneroso il sacrificio imposto ai creditori concorsuali, al fine di tutelare il factor. Infatti il cessionario è pur sempre una società di capitali fornita dei requisiti di cui all’art. 1 della legge e invece il cedente  è normalmente un’impresa di modeste dimensioni, per la quale il rischio d’insolvenza può essere maggiore. Inoltre l’individuazione del cedente stesso come legittimato passivo dell’azione, quando questi non ha ricevuto niente, non appare del tutto condivisibile e ulteriori ragioni di perplessità si individuano in caso di cessione “pro soluto”, quando cioè non competa al cessionario la possibilità di rivalersi. Il factor infatti potrebbe non aver effettuato nessun anticipo ed essere inadempiente circa un’azione di rivalsa esercitata verso di lui.  Altre critiche si sono appuntate sulla conoscenza da parte del cedente, dello stato d’insolvenza del debitore ceduto, alla data del pagamento del cessionario, perchè la prova da fornire avrebbe tutte le caratteristiche di una prova diabolica e comunque essa sarebbe incongrua, rispetto al caso in cui il cessionario sia a conoscenza dell’insolvenza”.

 

(34)Associazione Bancaria Italiana, Circolare n. 19 del 12 aprile 1991, par. 3.2. “Analogamente, gli ultimi due comma della disposizione in commento, si inspirano ai principi fallimentari in tema di rapporti in corso, consentendo al curatore di recedere dal contratto, ma limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data del fallimento e restituendo in buona moneta al cessionario, il corrispettivo da quest’ultimo pagato al cedente per la cessione di tali crediti".

 

(35)Cass., 18 ottobre 1994, n. 8497, soc. Sud Factoring c. Natuzzi Salotti, in Contratti, 1995, p. 23. “Il contratto di factoring è un contratto atipico, di cui l’elemento costante è la gestione della totalità dei crediti di un’impresa, attuata mediante lo strumento della cessione dei crediti, in unione di solito ad un’azione di finanziamento dell’impresa, quale elemento funzionale caratterizzante e talora ad un’operazione di assicurazione quando il factor assume il rischio dell’insolvenza del debitore”; Trib Firenze 12 settembre 1995, Tamberi c. Italfactoring, in Rep. Foro it., 1997, 625. “La cessione del credito si perfeziona con l’accordo tra cedente e cessionario e indipendentemente dall’accettazione o notificazione al debitore, rilevante al diverso fine dell’efficacia della cessione stessa nei suoi confronti”.

 

(36)BASSI, La nuova disciplina sulla cessione dei crediti d’impresa posta dalla L. 21.02.1991, in Quaderni di Giurisprudenza commerciale, Milano, 1997,  37.

 

(37)RIVOLTA, La disciplina della cessione dei crediti d’impresa. in Riv.dir.civ., 1991, II, p. 711.

 

(38)FRIGNANI,  Recenti sviluppi del factoring  in Italia, Quaderni di Giur.comm., 1978, p. 53. “Un’altra tendenza della prassi, talvolta suggerita anche dalla dottrina, è quella di risolvere il factoring in termini di pegno di crediti. Ciò risulta tuttavia assai riduttivo per il factoring, perchè non sappiamo se il ricorso a tale istituto, serva maggiormente a risolvere i problemi o a crearne di nuovi. In realtà nel pegno su crediti, si viene ad ovviare ad uno dei rischi più forti per il factor, connessi al pericolo di fallimento del cedente e cioè a costituire un privilegio su taluni suoi beni aziendali. E’ pure innegabile che il pegno su crediti presenta pure vantaggi fiscali: facciamo il caso di una cessione verso enti pubblici, che per cattiva amministrazione, mancanza di liquidità e malcostume, hanno raggiunto dimensioni abnormi e patologiche. Ebbene le norme di Contabilità Generale dello Stato prevedono che per l’opponibilità all’ente pubblico il negozio di cessione debba risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ipotesi che entrambe sono soggette all’imposta di registro del 2 %, mentre il pegno sconta un’imposta dell’ 0.25 %. In proposito si è  osservato, che l’art. 2800 c.c. è stato dettato per garantire un normale prestito singolo, ma incontra forti vischiosità per operazioni di credito continue, che richiedono la costituzione di garanzie sull’intera massa dei crediti, di cui l’imprenditore diventa titolare nell’esercizio dell’attività”. 

 

(39)RESCIGNO; Note sull’atipicità contrattuale, I contratti atipici, I, p. 11, in ALPA e BESSONE, I contratti in generale, Torino, 1991.

 

(40) BONAVERA, Il fallimento del cedente, in Giur. comm, 1992, II, p. 284. “In conclusione, il Tribunale ha aderito all’ assunto, secondo cui l’atipicità del factoring non può assurgere a chiave ricostruttiva tale, da sottrarre il rapporto all’applicazione di eventuali norme imperative sia speciali, proprie della disciplina dei contratti tipici che in esso si combinano, con l’effetto di rendere sempre e comunque intangibili le scelte fatte dall’autonomia privata. Quindi il problema del rapporto tra factoring e fallimento non può risolversi in termini di estraneità ed ininfluenza della procedura concorsuale, rispetto al rapporto in corso di svolgimento al momento della dichiarazione”.

 

(41)Si tratta della legge: 6 febbraio 1996, n. 52, in Suppl. ord. n. 24 alla G.U. n. 34 del  10 febbraio 1996. 

 

(42)GORLA, Condizioni generali di contratto e contratti conclusi mediante formulari nel diritto italiano, in Riv. dir. comm., 1963, I, p. 108.

 

(43)Corte d’Appello di Genova, 19 marzo 1993, Trade Factoring Spa c. Fall.to Nuova Impa snc: “Nel contratto di factoring la convenzione di base, che si perfeziona con la sottoscrizione delle condizioni generali di contratto, deve essere tenuta distinta dalla pluralità dei successivi negozi posti in essere, i quali rivestono e conservano autonoma rilevanza rispetto alla convenzione-base”.

 

(44)Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, la cessione costituisce un negozio a causa variabile, che assume le caratteristiche del tipo mediante la quale essa viene attuata. Come in PANUCCIO,  voce Cessione dei crediti, in Enciclopedia del Diritto, Milano, 1960, p. 846 ss.; un’altro orientamento considera che la causa del contratto di cessione va integrata con quella particolare del contratto traslativo di vendita o di garanzia voluto dalle parti (In proposito vedere PERLINGERI, Della cessione dei crediti in Commentario al codice Civile di Scialoja e Branca, 1982, sotto art. 1267 e qui alle Note del capitolo II).

 

(45)NUZZO, Dal contratto all’impresa: il factoring , in Riv. delle società , 1984, I, p. 948, con riferimento alla nota 41 e 42.

 

(46)Ad esempio: Art. 2 Centrofactoring Spa: “Il fornitore, salvo diversi accordi proporrà irrevocabilmente la cessione in massa di tutti i suoi crediti  nei confronti di ogni debitore. L’offerta in cessione sarà accettata dal factor, ove egli non comunichi la sua diversa decisione al riguardo...” ; mentre diversamente l’Art. 2/1, Istituto Bancario S.Paolo: “Con la stipula del presente contratto il fornitore, salvo diversi accordi, cede in massa al factor, che acquista oltre i propri crediti d’impresa esistenti  anche quelli futuri derivanti da contratti di fornitura stipulati o da stipularsi...” ; Cass., Sez. I, 18 dicembre 1998, n. 12672, Banco San Geminiano e S. Prospero c. Fall. I.P. ed. scolastiche, in Fallimento 1999, 1207. “La cessione comporta il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, il quale pertanto, quando riceve la prestazione del debitore, consegue il soddisfacimento di un credito proprio e non è tenuto a versare al cedente le somme riscosse”.

 

(47)Art. 4 Factorcoop: “A fronte della cessione e a valere sull’ammontare complessivo dei crediti ceduti, la nostra società potrà effettuare a suo insindacabile giudizio, versamenti anticipati, tenendo presente che la vostra esposizione non potrà in ogni caso superare il rapporto relativo stabilito con il valore dei crediti ceduti...”. 

 

(48)“Il fornitore dovrà offrire in cessione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di spedizione della merce, tutti indistintamente i suoi crediti nei confronti di ogni singolo debitore. Le cessioni accettate dal factor, saranno comunicate al debitore mediante l’invio per raccomandata dell’apposito modulo firmato dal fornitore”. 

 

(49)Art. 1263 “Accessori del credito. Per  effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli  altri accessori. Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno, in caso di dissenso il cedente rimane custode del pegno. Salvo patto contrario la cessione non comprende i frutti scaduti” ; Recentemente sull’argomento: Cass., Sez. I, 15 settembre 1999, n. 9823, Lopez c. Com. San Mango d’Acquino, in Giust Civ., 2000, I, 3273. “In tema di cessione del credito, la previsione del I° comma dell’art. 1263 c.c., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi, con le garanzie reali e personali, anche “con gli altri accessori”, deve essere intesa nel senso che nell’oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall’esercizio  del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico  o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità di prestazione, nonché alla tutela del credito.  Ne consegue che nell’oggetto della cessione di un credito deve reputarsi incluso il diritto del risarcimento, del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento del credito stesso (e maturandosi al momento della cessione), trattandosi di diritto che non può esistere o estinguersi  se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale, senza che a tale inclusione sia d’ostacolo, la previsione dell’ultimo comma dell’articolo 1263, secondo la quale la cessione non comprende, salvo patto contrario, i frutti scaduti e quindi gli interessi scaduti, dai quali il suddetto credito risarcitorio differisce ontologicamente o funzionalmente, essendo meramente eventuale e condizionato alla perdita di valore della moneta, durante il ritardo nel pagamento, mentre quelli, essendo certi nell’esistenza e nell’ammontare, costituiscono entità autonoma nel patrimonio del creditore cedente, all’atto della cessione (nella specie, il cessionario aveva chiesto nei confronti del debitore ceduto, il maggior danno  verificatosi fino alla cessione, adducendo la qualità di imprenditore commerciale del cedente)”.

 

 

(50)CLARIZIA, I contratti di finanziamento: leasing e factoring, UTET, 1989, pag. 225-226.

 

(51)FERRIGNO, Il factoring, in Contratto e Impresa, 1988, p. 974.

 

(52)NUZZO, Dal contratto all’impresa: Il factoring, op. cit., p. 934. “ Il tentativo di traduzione non è originato dall’intento di garantire la purezza della lingua italiana anche in campo giuridico, così come sembra sia avvenuto per il termine factoring in “affacturage” (CASSANDRO, Dal factoring all'affacturage: la Cour de Cassation contribuisce alla purezza della lingua francese, in Giur. comm., 1978, I, 847). Ritengo in verità opportuno, quando ciò sia possibile, adottare una locuzione in grado di rappresentare in italiano il tipo di convenzione. A maggior ragione, ciò dovrebbe valere per il legislatore, il quale potrebbe essere altrimenti costretto a spiegare il significato della parola straniera prima ancora di dettarne una disciplina”. 

 

(53)NUZZO, Dal contratto all’impresa : Il factoring, op. cit., p. 934, nota 11.

 

(54)AMATO, Annotazioni alla legge 21.02.1991 n. 52, in  Quadrimestre, 1992, p.482 ss. ; BUSSANI CENDON, I contratti nuovi, Milano, 1989, p. 266 ss..

 

(55) In Trib. Genova, 16 maggio 1994, Fall.to SAIMI s.r.l. c. C.B.I. Factor S.p.a. : “Il factoring è un contratto che può rispondere a molteplici funzioni e che pertanto può assumere connotazioni molto differenziate. Nella sua tipologia classica, detta “old line”, il factoring è caratterizzato dall’assoluta prevalenza del momento della cessione (a cui è sottesa una causa vendendi ), sulle ulteriori funzioni del negozio”. 

 

(56)FOSSATI-PORRO, Factoring: profili giuridici, fallimentari e tributari,  Milano 1994, p. 16 ss.

 

(57)FOSSATI-PORRO, Factoring : profili giuridici, fallimentari e tributari,  Milano 1994, p. 16 ss.

 

(58)ZUDDAS, Il contratto di factoring, op. cit., p. 126. “La figura contrattuale è nota altresì come quasi factoring, ed è originaria della Gran Bretagna, dove ha avuto buona fortuna per gli stessi motivi di ordine psicologico, che hanno decretato il successo negli Stati Uniti del non notification factoring”.

 

(59)BERNARDINI, Il rischio di cambio nei contratti internazionali, in Diritto del commercio internazionale, 1989, p. 3 ss.

 

(60)A cura di Ruozi e Oliva, Il factoring e i problemi gestionali che comporta ; CASTELLUCCI, Factoring e forfaiting, Milano, 1981, p. 51.

 

(61)FRIGNANI, Il contratto internazionale, in Trattato di diritto commerciale, diretto da GALGANO, vol. XII, Padova , 1990, p. 193 ss.

 

(62)TAVERNIER, Il forfaiting , in Foro pad. , 1983, II, p. 285 ss.

 

(63)FERRIGNO, Factoring, in Contratto e impresa, 1988, p. 981. “Una situazione simile si verifica nel forfaiting, appunto, dove alla sua realizzazione è essenziale la presenza dell’esportatore , del forfaiter, del debitore e della banca garante”.

 

(64)ZUDDAS, Il contratto di factoring, Napoli 1983,  p. 92 ss.

 

(65)PITTALIS, Il forfaiting, in Contratto e impresa , p. 1418.

 

(66)App. Milano, 18 maggio 1976, in Giur. merito, 1979, p. 359, in base alla quale:  “si ha cessione di credito attuale e non futuro, quando il credito è già liquidato, ma debba pagarsi a rate”.

 

(67)FERRI, Manuale di diritto commerciale, UTET 1996, p. 696.  “L’apertura di credito documentato a favore di terzi, indica quel rapporto che si inscrive in un’operazione di commercio internazionale e per effetto del quale la banca interviene per ordine del compratore e a favore del  venditore, in modo da consentirgli di esigere il prezzo della merce, verso consegna alla banca dei documenti pattuiti. La banca talvolta interviene per pagare e in altri casi per accettare la tratta su di essa spiccata. Quando l’istituto di credito interviene solo a favore del proprio cliente, si parla di apertura di credito semplice o revocabile, quando invece assume un’obbligo diretto nei confronti del venditore, si parla di apertura di credito confermata o irrevocabile, perchè appunto detto obbligo si fonda su lettera di conferma”.

 

(68)FOSSATI PORRO, Il contratto di factoring, Milano 1994, p. 30; CHIAROLANZA, Il contratto di confirming, in Vita notarile, 1987, 422 ss.

 

(69)Art. 3, Ifitalia Spa, Add Import-Export: “Il fornitore è obbligato nella cessione dei crediti a rispettare il principio di globalità a livello del singolo Paese estero ed è pertanto tenuto a  offrire in cessione tutti indistintamente i diritti vantati nei confronti della clientela residente o avente sede in un determinato Paese estero, precisato a latere, con la sola esclusione dei debitori i cui pagamenti siano stabiliti a vista, a mezzo lettera di credito e/o contro documenti”.

 

(70)ZUDDAS, Il contratto di factoring, Napoli 1983, p. 129. 

Con specifico riferimento alla proprietà dei crediti, in questo senso l’art. 1-1 della legge francese n. 81-1 del 2 gennaio 1981, così come modificata dalla legge n. 84/46 del 24 gennaio 1984, sulla cessione dei crediti professionali, in Cassandro Sulpasso, Italo Calvino, Hermann Melville e la legge n. 52/1991, in Giur.comm, 1994, I , p.402.

 

(71)Con specifico riferimento alla proprietà dei crediti, in questo senso l’art. 1-1 della legge francese n. 81-1 del 2 gennaio 1981, così come modificata dalla legge n. 84/86 del 24 gennaio 1984, sulla cessione dei crediti professionali, in Cassandro Sulpasso, Italo Calvino, Hermann Melville e la legge n. 52/1991. in Giur. Comm. , 1994, I, p. 402.

 

(72)CRISCUOLI, Il contratto nel diritto inglese, Cedam, 1990. “Tokington v. Magee, (1902) 2 K.B., p. 427 ss.: “All personal rights of property which can only be claimed or enforced by action, and not by taking physical possession” ossia:  “tutti i diritti personali  di proprietà,  i quali si  possono solo richiedere o rafforzare con l’ azione e non attraverso la presa di  possesso fisico" 

 

(73)CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa, Le fonti e il pensiero giuridico, I, Giuffrè 1982, p.501.

In queste ultime rientrano il c.d. “writ of debt”,  per la restituzione di una somma certa di denaro e anche il “writ of detinue”, che permette la restituzione di cose di specie o meglio la condanna all’equivalente in danaro, che per questo si doveva trovare indicato nella domanda.

 

(75)CALZOLAIO, Il factoring in Europa. Milano 1997, p. 10. 

 

(76) CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa, Le fonti e il pensiero giuridico, I, Giuffrè 1982, p. 530.

 

(77)Three Rivers District Council and others v. Bank of England, 1995, all. E. R., 312.

Questa impostazione ha trovato anche una conferma giurisprudenziale nella richiamata sentenza della Court of Appeal, resa nel caso del fallimento della “Bank of Credit and Commerce International”, in cui si conferma che il cedente, non può agire senza  l’intervento in giudizio del cessionario.

 

(78)MOCCIA, Figure di usucapione e sistemi di pubblicità immobiliare. Sintesi di diritto privato europeo. Milano 1993, p. 117. Un’altra peculiarità del sistema inglese è la mancanza di un meccanismo “pubblicitario”, proposto già negli anni Settanta  nell’ambito del c.d. “Lending and Security Act” e  simile a quello introdotto dall’art. 9 dello statunitense U.C.C. 

 

(79)The Law of Property act del 1925 definisce così lo Statutory assignment: “An absolute assignment in writing under the hand of assignor of any debt or other legal thing in action, of which express has been given to the debtor, trustee or other person from whom the assignor would have been entitled to claim such debt, is effectual in law to pass and trasfer from the date of such notice. The legal right to such debt or thing in action. all legal and other remedies for the same. power to give a good discharge for the same whithout the concurrence of the assignor”. Che più o meno sarebbe a dire: Un ordine assoluto per iscritto  di mano del cedente, riguardante qualsiasi debito o altro diritto personale di proprietà, rivendicabile tramite azione, dato espressamente  al debitore, amministratore o altra persona che dal cedente sarebbe stato titolato a chiedere tale debito e che si trasferisce effettivamente per legge e dalla data di tale avviso e trasmette: a) Il diritto legale a questo debito o cosa in azione. b) le azioni ed altri rimedi relativi. c) Il  potere dare un buon discarico per lo stesso, senza l’accordo del cedente. 

 

(80)CRISCUOLI, Il contratto nel diritto inglese, Cedam, 1990. p. 330. Per executed consideration si dovrebbe intendere, lo scambio di una promessa con la prestazione eseguita dal promissario e nel factoring, individuabile nell’erogazione del finanziamento da parte dell’impresa cessionaria.

 

(81)DE FRANCHIS, Law dictionary , Milano 1984, p. 734. Il debitore non può rifiutarsi di eseguire la sua prestazione nei confronti del cessionario, accampando un difetto di consideration . Invece nei rapporti reciproci tra cedente e cessionario, esistono varie sentenze affermano il contrario: Glegg v. Bromley (1912) 3 K.B. p. 491, “for every equitable assignment there must be considerationIf there be not consideration, there can be no equitable assignment”.

 

(82)CASSANDRO SULPASSO, Italo Calvino, Hermann Melville e la legge n. 52/1991,in Giur. comm, 1994, I , p. 402.

 

(83)Diversamente stabilisce l’art. 1523 c.c.,  per il quale la vendita con riserva di proprietà si struttura  come un’accordo, con cui le parti stabiliscono che la proprietà dei beni alienati è riservata al venditore, fino al pagamento dell’ultima rata.

 

(84)CALZOLAIO, Il factoring in Europa. Milano 1997, p. 90. 

 

(85)FOSSATI-PORRO, Il factoring: aspetti economici, finanziari e giuridici, Giuffrè  1994, p. 16.

 

(86)CASSINIS, Analisi di alcuni aspetti del factoring americano in relazione alla disciplina dell’U.C.C., in Quaderni giuridici d’impresa, 1989, p. 45. “L’U.C.C. 9-138  dispone che: “L’account debtor è autorizzato a pagare il cedente, fino a che egli non riceva una notificazione per cui l’ammontare dovuto è stato assegnato e quindi ceduto, e che di conseguenza il pagamento è da effettuarsi al cessionario “assegnee”. Una notificazione che non identifichi ragionevolmente i diritti assegnati è inefficace . Su richiesta “dell’account debtor” (ceduto), il cessionario deve fornire una prova ragionevole che la cessione è avvenuta, in mancanza il ceduto stesso potrà liberarsi validamente pagando al cedente”.

 

(87)CASSINIS, Analisi di alcuni aspetti del factoring americano in relazione alla disciplina dell’U.C.C. in Quaderni giuridici d’impresa, 1989, p.45. “La sigla U.C.C. designa l’Uniform Commercial Code, che è il risultato dell’attività di studio congiunta dell’American Law Institute e della National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. Queste organizzazioni hanno lavorato assieme, per la preparazione del Code già a partire dal 1943, fino all’approvazione dello stesso nel 1951. Queste istituzioni non avendo alcun potere di produzione normativa , proposero  un testo che valesse come modello di riferimento per tutti gli Stati dell’Unione. I singoli Parlamenti locali, trasformarono il codice in legge dello Stato, nel corso degli anni 50-60 (eccetto la Louisiana). I riportati riferimenti al testo normativo sono quelli relativi alla versione vigente nello stato di New York, in seguito alle modifiche del 1988”.

 

(88)Infatti l’art 9 dello U.C.C. riguarda la transazioni assistite da garanzia ed ha come oggetto, nella sezione 9-102 e 9-104,  qualsiasi accordo tendente a creare una garanzia su  determinati beni (personal properties, accounts, fixatures), ma anche il factoring inteso come “sales of accounts or chattel paper”.

Il temine “account” indica in questo ordinamento, qualsiasi diritto di pagamento per beni venduti o dati in locazione oppure per servizi resi, il quale non sia però provato in documenti, mentre per “chattel paper” secondo l’art 9-105, si deve intendere uno o più scritti che comprovano l’esistenza di un’obbligazione monetaria e di una garanzia su beni determinati.

 

(89)Anche per questa ragione,  la legge n. 52/1991 è stata considerata limitativa del principio di globalità, perchè collega la cedibilità dei crediti futuri al limite temporale di ventiquattro mesi e alla determinazione del debitore ceduto. 

 

(90)CASSANDRO SULPASSO, Italo Calvino, Hermann Melville e la legge n. 52/1991, in Giur.comm, 1994, I, p. 402.

 

(91)FRIGNANI, Prime decisioni dei giudici italiani sul factoring, in Foro pad., 1974, II, p. 43. “In Francia, la prassi e la dottrina si sono lungamente interrogate circa i rapporti reciproci tra la cessione di credito la delegazione e la surrogazione. La prima soluzione è stata scartata perchè il formalismo del Code Civil, richiedeva ancora per l’opponibilità della cessione ai terzi, che il trasferimento sia notificato al debitore ceduto, mediante ufficiale giudiziario o sia accettato con atto autenticato (art. 1690 c.c.), il che non è semplice, rapido, poco costoso. Anche il ricorso alla delegazione (art. 1275 c.c.), non è sembrato soddifare le esigenze di sicurezza e di rapidità richieste, per la necessità della preventiva accettazione del debitore delegato, ciò che avrebbe ritardato il pagamento della somma pattuita da parte del factor al fornitore, in attesa di questa problematica accettazione”. 

 

(92)NUZZO, Dal contratto all’impresa: Il factoring., op. cit. “Il contratto viene peraltro qualificato, secondo la ricordata distinzione in due tipi e mentre si ritiene l’echtes factoring una vendita di crediti, l’unechtes factoring viene definito come Kreditgeshaft. La prima figura ricorre quando il factor abbia assunto su di se il rischio dell’insolvenza del debitore, la seconda allorchè tale rischio rimanga a carico del cedente”.

 

(93)CALZOLAIO, Il factoring in Europa. Milano 1997, p. 88.

 

(94)BAVETTA, La cessione di credito a scopo di garanzia, in Dir. fall., 1995, I, p. 588. Per quanto riguarda i risultati raggiunti nel nostro Paese: “La giurisprudenza italiana afferma compatta la validità dell’operazione, ma le innumerevole pronunce non hanno fornito sul tema, a mio parere, soluzioni appaganti sul piano sistematico.  Infatti la cessione di credito a scopo di garanzia è stata qualificata ora come negozio anomalo e complesso (Cass., 30 ottobre 1956, n. 4057), ora come negozio indiretto, in quanto attraverso essa si raggiunge uno scopo diverso da quello che la sua causa tipica rappresenta (Cass., 30 maggio 1960, n. 1398), ora come negozio misto disciplinato dalla combinazione tra le norme per la cessione del credito e per il pegno di credito (Trib. Catania, 7 ottobre 1963). In altri casi le sentenze hanno qualificato questa figura come un mandato irrevocabile a riscuotere conferito nell’interesse del mandatario creditore (Appello Catania, 6 luglio 1964), ma anche come cessione ed attribuzione di un diritto di prelazione o privilegio improprio  (Tribunale di Lucca, 18 luglio 1956).In realtà questa particolare figura non ha scopo solutorio, ma serve propriamente ad assicurare, in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita, il soddisfacimento del diritto di credito vantato dal cessionario nei confronti del cedente. Tutto ciò utilizzando specificamente il meccanismo traslativo del credito. La cessione a scopo di garanzia, comporta che il diritto di credito si trasferisca al cessionario per effetto del consenso, nella sua effettiva e attuale consistenza, sia sul piano qualitativo che quantitativo e non già solo per la parte corrispondente al credito garantito. Il negozio di cessione corre parallelo, rispetto al rapporto obbligatorio garantito e ciò comporta che il cedente non è liberato dalla sua obbligazione e resta tenuto ad adempierla. Inoltre il cessionario, indifferentemente e a sua scelta, può rivolgersi tanto al cedente che al ceduto per la soddisfazione delle sue ragioni. L’obbligazione del cedente si estingue quando il debitore effettui il pagamento nei confronti del cessionario, il quale non ha titolo per trattenere somme maggiori di quelle dovutegli e dovrà quindi corrispondere la differenza al cedente”.

 

(95)La distinzione tra le due figure di factoring in Germania è criticata da CASSANDRO SULPASSO, Collaborazione alla gestione e finanziamento delle imprese, Milano 1981,  p. 53, la quale ritiene che anche nel caso dell’unechtes factoring, si sia in presenza di una vendita di crediti. 

 

(96) FRIGNANI, Prime decisioni dei giudici italiani sul factoring, in Foro pad., 1974, II, p. 43. “Si tratta del verlangerter Eigentumsvorbehalt e cioè della riserva di proprietà prolungata, i base alla quale i fornitori del cedente hanno un privilegio, non solo sui beni forniti, ma anche sui crediti derivanti dal ricavato delle relative vendite e cioè fino all’integrale  pagamento del prezzo. Il Bundesgherichshof tende a privilegiare il fornitore dei beni nei confronti della banca finanziatrice, mentre il Landersghericht di Dusseldorf ha preferito il factor, per diversità evidenti tra il factoring e il finanziamento dei crediti operato da istituti bancari”.

 

(97) ZUDDAS, Il contratto di factoring, Napoli 1983, p. 133.

 

(98) Le reti internazionali alle quali sono affiliati i factors italiani, sono principalmente : la Factors Chain International, l’International Factors Group, il Gruppo UFB Locabail S.A. 

 

(99) Art. 2/b della Convenzione di Ottawa, in G.U., 31 luglio 1993, n. 178. “Il cessionario deve svolgere per lo meno, due delle seguenti funzioni: il finanziamento del cedente attraverso  il prestito o il pagamento anticipato, la tenuta ai conti relativi ai crediti, l’incasso dei crediti, la protezione contro il mancato pagamento da parte dei debitori”.

 

(100) Da ultimo: Trib. Torino, 21 novembre 1994, Soc. Indesit c. Barclays Finacial Service Italia, Dir. Fall., 1995, II, 881. “Il contratto di factoring non è immediatamente traslativo dei crediti di futura negoziazione, il cui trasferimento avviene in forza di altrettante autonome  e successive pattuizioni e pertanto l’opponibilità e la revocabilità di ciascuna di esse ha luogo, in base alla data relativa”.

 

(101) Tale principio è stato messo in evidenza da FRIGNANI, Il regime delle eccezioni opponibili al factor, in Foro pad., 1982, I, p. 198, a commento di Trib. Milano, 9 giugno 1980.

 

(102) In pratica, nel nostro ordinamento ci si riferirà all’art. 3 della legge n. 52/1991.

 

(103) Alcuni autori come il DOLMETTA, in Cessione del credito e cessione in garanzia, in Banca, borsa e tit., 1985, I, p. 285, affermano l’invalidità del pactum de non cedendo, mentre altri, come CASSANDRO SULPASSO, in Collaborazione alla gestione e finanziamento  delle imprese, p. 96, propendono per la sua efficacia nei confronti del factor anche se mettono in evidenza che queste clausole sono un notevole ostacolo allo sviluppo delle operazioni di factoring.

 

(104) CALZOLAIO, Il factoring in Europa, Milano 1997, p. 137.  “Un debitore che avrà la propria sede in Francia, potrà sempre opporre l’esistenza di un patto d’incedibilità al factor”; CANTELE, Convenzione Unidroit sul factoring internazionale : prime riflessioni, in Corr. giur., 1993, p. 1160. “ L’art. 6 stabilisce che la cessione può essere effettuata, nonostante  qualsiasi patto tra le parti che vieti la cessione. Tuttavia non sembra essere possibile e lecito (ex art. 1346 c.c.), l’oggetto di un contratto con cui si ceda un credito, che le parti abbiano invece previsto come non cedibile. Inoltre, una deroga a questo principio non può essere giustificata da esigenze di tutela del cessionario, poichè questo in base all’art. 1262 c.c., ha diritto ad accedere ai documenti giustificativi del credito e quindi si può rendere conto dell’incedibilità del diritto che gli viene offerto”.  CALZOLAIO, op. cit., “Un problema di impossibilità o d’illiceità del contratto può porsi solo se il pactum de non cedendo è ritenuto opponibile erga omnes, laddove però l’art. 6 della Convenzione, prevede l’inopponibilità del patto alla società di factoring, si pone al contrario un problema di inefficacia relativa, della clausola d’incedibilità contenuta nel contratto di vendita”. 

 

(105) Art. 7. della Convenzione di Ottawa, in G.U., 31 luglio 1993, n. 178. “Per quanto concerne i rapporti tra le parti del contratto di factoring, questo può validamente prevedere il trasferimento, direttamente o in virtù di un nuovo atto, di tutti o parte dei diritti del fornitore, derivanti dal contratto di vendita di merci, incluso il beneficio di ogni disposizione del contratto di vendita di merci, che riservi al fornitore la proprietà delle merci o conferisca allo stesso ogni altra garanzia”.

 

(106)Art. 1526 c.c. “Risoluzione del contratto. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un’equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquistate al venditore a titolo d’indennità, il giudice secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta. La stessa disposizione si applica, qualora il contratto sia configurato come locazione e sia convenuto che al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore, per effetto del pagamento dei canoni pattuiti”.

 

(107) CANTELE, Prime riflessioni sulla Convenzione Unidroit, in Corriere giuridico 1993, p. 1160  “Non vincola il debitore a pagare al cessionario, la comunicazione della cessione, formulata mediante l’invio della cosiddetta lettera di inizio rapporto, con cui si è soliti notiziare il creditore che i crediti risultanti da tutte le fatture emesse a suo carico, da un determinato fornitore a partire da una certa data, sono ceduti al factor”.

 

(108) Ad esempio, nel nostro ordinamento, una recente sentenza: App. Milano, 25 gennaio 1994, Soc. Fincantieri c. CBI Factor Spa, in Foro it, 1995, I, 1621, ha stabilito che : “Sono inopponibili al factor, per contrarietà al principio di buona fede, le eccezioni relative all’inadempimento del fornitore sollevate dal debitore ceduto, il quale  precedentemente  abbia fatto dichiarazioni tali da ingenerare nel factor, il ragionevole affidamento nell’esistenza del credito ceduto”; Inoltre: Trib Firenze, 27 gennaio 1994, SocMoccagatta c. Centrofactoring, in Riv. it. Leasing, 1994, 865. “Nella cessione dei crediti d’impresa l’espressa accettazione del debitore ceduto comporta il perfezionamento dell’operazione e non può essere interpretata in altro modo che come riconoscimento dell’esistenza del credito, quale perfetto ed esistente nei suoi confronti, senza alcuna immaginabile condizione di salvo buon fine di presunte e non ancora effettuate consegne di merce. Non è pertanto opponibile al factor, l’inadempimento della ditta cedente, bensì soltanto nei confronti di quest’ultima potrà essere sollevata dal debitore ceduto suddetta eccezione”.

 


 


Tesi di Laurea: Il factoring e la cessione dei crediti d’impresa, Libera Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Giurisprudenza, Anno Accademico 1999/2000, Candidato: Fabio Giovagnoli, Arcevia (AN), Relatore: Chiar.mo  Prof. Antonio Nuzzo. Email: fabio.giovagnoli@libero.it.