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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO


FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

 

 

IL FACTORING E LA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPRESA

                                      

     di Fabio Giovagnoli.



Note al Capitolo Quarto

Il factoring e le procedure concorsuali.

 

 


 (334)Art. 4 Ifitalia Spa, “..Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal factor alla data pattuita e in mancanza, al momento dell’effettivo incasso di ciascun credito, salvo quanto espressamente previsto in caso di assunzione di garanzia del factor per il mancato pagamento del debitore. Su richiesta del fornitore potrà convenirsi che la corresponsione di tutto o parte del corrispettivo sia anticipata dal factor rispetto alla data di cui sopra”; Art. 4 Factorcoop, “ A fronte della cessione ed a valere sull’ammontare complessivo dei crediti ceduti in essere, la società effettuerà a suo insindacabile giudizio, versamenti anticipati, tenendo presente che la complessiva esposizione del cedente, non potrà mai superare la percentuale stabilita”. 

 

(335)CASSANDRO SULPASSO, Collaborazione alla gestione e finanziamento dell’impresa: il factoring in Europa, in Quaderni di Giur. comm., n. 37, Milano 1981, p. 35 ss. ; QUATRARO, Factoring e procedure concorsuali, in Società, 1984, p. 984 ; MARTONE, Alcune considerazioni sulla natura giuridica del factoring, in Riv. italiana leasing, 1992, p. 197.

 

(336)CANTELE, Il contratto di factoring: profili civilistici e fallimentari, in Società 1985, p. 929, secondo cui tale tesi è sostenuta dalle espressioni usate nei formulari di contratto: “Il fornitore dovrà offrire in cessione al factor i suoi crediti”, o ancora: “ Vi impegnate ad offrirci in cessione tutti i crediti” ; FRIGNANI, Recenti sviluppi del factoring in Italia, Milano, 1978, p.195. L’Autore parla di contratto normativo, ma ammette una sua efficacia obbligatoria quando afferma che sono possibili tutti i rimedi derivanti da un inadempimento contrattuale.

 

(337)Trib. Milano, 22 marzo 1979, in ALPA, Qualificazione dei contratti di leasing e factoring, Dir. fall., 1988, I, p. 186: “emerge chiaramente in una visione complessiva l’unitarietà logico-giuridica della convenzione di factoring come contratto normativo in cui le parti si obbligano a dare ai futuri negozi un contenuto fin da allora determinato”; ZUDDAS, Il contratto di factoring, Napoli, 1983, p. 240 ss., per il quale: “si tratta di un contratto normativo, ma di una normatività sui generis”.

 

(338)FRIGNANI, voce Factoring, in Novissimo Digesto italiano, App., Torino 1982, p. 602.

 

(339)LABIANCA, Factoring , in Riv. dir. comm., 1979, I, p. 150 ; FERRIGNO, Factoring, in Contratto e Impresa , 1998,p. 962.

 

(340)NUZZO, Dal contratto all’impresa: il factoring, in Riv. delle Società, 1984, I,p. 957. “Effetto diretto e immediato della convenzione di factoring rimane in definitiva l’attribuzione all’impresa cessionaria di un mandato esclusivo alla gestione di un complesso di crediti d’impresa ceduti. In questo senso appare chiaro come il contratto sia definitivo e non preliminare, eventualmente unilaterale. Deve peraltro aggiungersi che la stessa convenzione base contiene l’enunciazione a livello precontrattuale della disponibilità da parte dell’impresa di gestione dei crediti a trattare la conclusione di ulteriori affari (Anticipazioni, garanzie, altri servizi)”.

 

(341)Trib. Genova, 23 giugno 1992, San Paolo Factoring c. Fineur immobiliare, in Rivista italiana leasing, 1994, p. 377. “Il contratto di factoring deve essere qualificato in funzione della costante che costituisce il suo schema minimale, ossia la cessione al factor della globalità dei crediti al fornitore: è pertanto incontestabile che tali cessioni vengono operate a casa di mandato, piuttosto che a causa di vendita”; in proposito si veda anche: Istituto Bancario S.Paolo, Art. 3/1, “Per i crediti acquistati con rivalsa il factor dovrà corrispondere al fornitore il corrispettivo, pari al valore nominale del credito, dedotte le somme di cui all’art. 3/2, dopo aver incassato i crediti dal debitore ceduto ed al netto di eventuali versamenti anticipati già effettuati” ; Art. 3/2 “Le somme che il factor accrediterà al fornitore, dovranno essere corrisposte al netto di commissioni, di rimborsi spese, nella misura in cui saranno determinate in separate pattuizioni...”; Art. 9/3, “ ...per i servizi resi dal factor, il fornitore pagherà a quest’ultimo commissioni e spese; per i versamenti anticipati sui crediti ceduti è dovuto al factor un’ulteriore compenso fino al momento in cui il debitore provvederà al pagamento”.

 

(342)Trib. Genova, 17 luglio 1991- Sciacchitano Pres.-Viazzi est.-Fall. Nuova Impa s.n.c. c. Trade factoring Spa. “Il contratto di factoring è un contratto di collaborazione tra imprese, avente ad oggetto l’organizzazione e la gestione di un servizio, che si scompone in una convenzione base, ascrivibile come causa allo schema del mandato ed in una pluralità di successivi negozi ad essa collegati e costituiti in particolare da cessioni di credito che rappresentano il mezzo per effettuare il mandato. La qualificazione del contratto in termini di atipicità non può consentire di sottrarre il rapporto all’applicazione di eventuali norme imperative sia speciali che proprie della disciplina di più contratti tipici che in esso si combinano”. 

 

(343)App. L’Aquila, 7 maggio 1996, B.N.L. c. Pratola, in Dir. Fall., 1997, II, p. 317: “Il mandato irrevocabile all’incasso con obbligo di rendiconto, rilasciato ad una banca perchè questa compensi i debiti derivanti dalle riscossioni con i crediti scaturenti da un contratto di finanziamento, non si configura come cessione di credito” ; Cass., Sez. I, 25 luglio 1996, n. 6726, Banco Ambrosiano Veneto c. Fall. Lavorazione materie plastiche, Riv. Not. 1998, 310. “La cessione del credito produce l’immediato trasferimento del credito ad altro soggetto, mentre il mandato in rem propriam conferisce al mandatario  solo la legittimazione a riscuotere il credito, in nome e per conto del mandante che ne conserva la titolarità; di conseguenza la cessione del credito può essere ravvisata solo inpresenza di una pattuizione che, travalicando gli effetti tipici del mandato,  autorizzi in via generale, il mandatario a trattenere per se le somme da riscuotere determinando effetti immediati tra cessionario e debitore”.

 

(344)NUZZO, Dal contratto all’impresa: il factoring , in Riv. delle società, 1984, I, p. 947. “Nel suo significato essenziale di atto di autonomia privata, il mandato si delinea come programma pattizio di cooperazione gestoria, alla cui attuazione una parte si impegna nei confronti dell’altra. Pur nella sostanziale unità in cui il programma può snodarsi, nella sua fase attuativa si compendia di una pluralità di effetti ed atti esecutivi, i quali seppur strutturalmente distinti, rimangono, unificati sotto il profilo funzionale, dalla comune direzione alla realizzazione del risultato programmato. Non deve perciò stupire che per la realizzazione di tale risultato sia necessario che si verifichino spostamenti patrimoniali tra mandante e mandatario”.

 

(345)Trib Genova, 23 giugno 1992, soc. S. Paolo Factoring c. Immobiliare Fineur, in rivista italiana leasing, 1994, 377. “Il contratto di factoring deve essere qualificato in funzione della costante che costituisce il suo schema minimale, ossia la cessione al factor della globalità dei crediti del fornitore: è pertanto incontestabile che tali cessioni vengono operate a causa di mandato piuttosto che a causa di vendita”.

 

(346)FERRIGNO, Factoring , in Contratto e Impresa, p. 979. “Il primo effetto del fallimento del cedente è quello di rendere operative quelle clausole del contratto di factoring che collegano al dissesto o l’automatico scioglimento del rapporto o il diritto di recesso del factor. Normalmente i contratti di factoring precisano, inoltre che lo scioglimento del contratto non pregiudica gli effetti delle cessioni già concluse , mentre le proposte di cessione non ancora accettate si considerano automaticamente decadute. Per quanto riguarda le cessioni già concluse, nel caso di cessioni pro soluto, alla scadenza del credito il factor dovrà versare al fallimento la somma dovuta , indipendentemente dall’adempimento del debitore ceduto.Nel caso di cessioni “pro solvendo”, il versamento del factor avverrà solo a seguito dell’adempimento del ceduto.”

Inoltre l’Art. 11/1, Istituto Bancario S.Paolo, sostiene che: “Il presente contratto è risolto di diritto 1. se e in quanto contro il fornitore vengano levati protesti o proposte azioni cautelari o esecutive; 2. se a carico del fornitore vengano presentate istanze di ammissione ad una procedura concorsuale, ivi comprese l’amministrazione controllata e straordinaria; 3. se l’impresa del fornitore sia stata messa in stato di liquidazione” ; 11/2 “In tutti questi casi di risoluzione del presente contratto di factoring, il fornitore che abbia ricevuto versamenti anticipati dovrà rimborsarli al factor con le modalità e i termini previsti”; Art. 13/b Factorcoop, “Sia la vostra società che la nostra potranno risolvere ai sensi dell’art. 1453 c.c. il rapporto di factoring. Il rapporto sarà inoltre risolto ex art. 1456 c.c. qualora uno dei contraenti venga posto in liquidazione, sottoposto a procedura concorsuale o diventi insolvente”.

 

(347) Si veda: App. Firenze 20 dicembre 1988, Carisp Firenze c. Fall.to Twintex, in Dir. Fall. 1989, II, 831. “La cessione di credito pro solvendo può avere una funzione di garanzia, ma tale funzione (salvo il caso di eccezionali pattuizioni in senso inverso), non esclude l’effetto traslativo della titolarità del credito e della legittimazione ad esigerlo, tipico di ogni specie di cessione, perché proprio attraverso questo effetto si attua la garanzia, secondo lo schema del negozio indiretto, fermo restando comunque il principio,che la fonte del privilegio è soltanto la legge e che la loro determinazione è sottratta all’autonomia privata” ; Cass. 9 aprile 1969, n. 1133, Istituto Credito agrario c. Ministero finanze, in Foro it. 1969, I, 1456. “Lo scopo di garanzia, assegnato alla cessione del credito, non impedisce la trasmissione immediata del credito ceduto” ; Cass., Sez. III, 2 aprile 2001 n. 4796, Fondazione Cassa Risparmio Verona, Vicenza, Belluno, Ancona c. Fincantieri, in Mass. 2001. “La cessione del credito, avendo causa variabile, può avere anche una funzione esclusiva di garanzia, comportando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest’ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario, sia il credito che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l’obbligazione del debitore garantito; ove invece si verifichi l’estinzione, totale o parziale, dell’obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della  condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un’attività negoziale diretta a tal fine” ; App. Milano, 29 gennaio 1998, Tonolli c. Banca Nazionale del Lavoro, in Banca, borsa e tit., 2000, II, 51. “Può escludersi la ricorrenza concreta di una causa di garanzia quando dal contratto risulta che il cedente non intende privarsi della titolarità del credito, ma vuole realizzare effetti minori, quali la mera legittimazione della controparte alla riscossione del credito stesso (mandato all’incasso)”.

 

(348) Diversa è la formulazione dei contratti di factoring in relazione alle clausole in essi contenute. Si possono avere due schemi: 1) Il cedente si obbliga ad offrire i singoli crediti nel momento in cui vengono ad esistenza (ad es., nell’art. 2 delle Condizioni generali di contratto della Ifitalia spa) oppure 2) Il cedente cede in massa tutti i propri crediti anche futuri (ad es., art. 2/1 della Istituto Bancario S.Paolo di Torino) ovvero tutti i crediti vantati verso certi debitori. Contro tali considerazioni: DE NOVA, voce Factoring, in Digesto discipl. priv., sez. comm., V, p. 352 ss. “La contrapposizione tra contratto quadro e singole cessioni non corrisponde alla prassi operativa : le procedure poste in essere dal factor e dal fornitore cedente sono più complesse, condizioni generali vengono integrate da condizioni particolari, da scritture aggiuntive, da lettere di inizio rapporto, nonchè da cessioni di crediti futuri o specifici”.

 

(349) Sul tema del perfezionamento della cessione: Cass. 17 marzo 1995, n. 3099, Fincral c. Tamborra, in Mass., 1995, p. 659: “La natura consensuale della cessione dei crediti importa che essa si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non importa che al perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito tra le parti, così nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un credito futuro, il suo trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza , poichè prima di allora il contratto pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria” ; Trib. Firenze, 18 settembre1990, Centrofactoring c. Pline, in Riv. it. Leasing, 1991, 254. “La cessione dei crediti futuri collegata al loro sorgere (nel caso di specie: al collaudo da parte della pubblica amministrazione delle forniture ad essi corrispondenti), non viene meno nei suoi effetti, in seguito all’ammissione del cedente al concordato preventivo”.

 

(350) Sulle distinzioni tra la figura giuridica in parola e la cessione del credito si è più volte pronunciata la giurisprudenza. In particolare: App. Milano 6 aprile 1993, in Giur. it. 1994, I, 2, 703. “Il mandato in rem propriam all’incasso dei crediti, conferito contestualmente alla costituzione in pegno degli stessi in favore del mandatario, non può integrare una cessione, atteso che la garanzia pignoratizia, presuppone la permanenza della titolarità del credito in capo al mandante”;  Tribunale Foggia, 2 aprile 1998, Istituto Bancario S. Paolo Torino c. Ortoconserviera Daunia, in Fallimento 1999, 205. “La cessione di credito ed il mandato irrevocabile all’incasso sono figure diverse e tra loro incompatibili, in considerazione del fatto che la prima determina l’immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio ad altro soggetto, che diviene l’unico legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto, mentre con l’altra viene conferita al mandatario soltanto la legittimazione alla riscossione del credito, del quale resta titolare il mandante”.   

(351) Cass. 1 febbraio1983, n. 857, in Dir. fall., 1983, p. 30 ; Cass. 9 giugno 1983, n. 3591, in Banca borsa e tit., 1984, II, p. 446 ; Trib. Torino, 13 dicembre 1984, Fall.to soc. Acciaierie ferriere alpine c. Cassa di Risparmio di Torino, in Riv. it. Leasing, 1986, 706. “Il soggetto a cui sia stato conferito un mandato in rem propriam all’incasso dei crediti, mantiene la legittimazione alla riscossione anche dopo la dichiarazione di fallimento del mandante, ma è tenuto a restituire le somme riscosse al curatore, senza poter invocare l’estinzione per compensazione di tale obbligazione”. 

 

(352)Cass., 19 novembre 1987, n.8505, in Giur. comm., 1988, p. 203 ; Cass., 4 novembre 1992, n. 11966, in Fall., 1993, p. 287.

 

(353)Cass., 9 settembre 1992, n. 10314, Montefibre c. Ministero del tesoro, in Rass. Avv. Stato, 1993, I, p. 49.

 

(354)Art. 44, R.D. 16.3.1942, n. 267: “Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento. Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono ugualmente inefficaci tutti i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento”.

 

(355)ZUDDAS, Il contratto di factoring, Napoli, 1983. “Tralasciata qualunque considerazione sulla rilevanza della c.d. fiducia, mi pare si determini in questo caso lo scioglimento automatico del contratto, poichè in seguito al venir meno della fonte dei crediti che sono il fondamento dell’operatività del factoring, non è più possibile infatti la cessione dei crediti stessi, dimodochè permane solo la necessità di definire le sorti dei crediti già ceduti”.

 

(356)Art. 56, R.D. 16.3.1942, n. 267“Compensazione in sede di fallimento. I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorchè non scaduti alla data di dichiarazione del fallimento. Per i crediti non scaduti, la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi, dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore”.

 

(357)Art. 72, R.D. 16.3.1942, n. 267 “Vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti. Se un contratto di vendita è ancora ineseguito o non completamente eseguito da entrambe le parti, quando il compratore è dichiarato fallito, il venditore ha diritto di compiere la sua prestazione, facendo valere il suo credito per il prezzo. Se egli non intende valersi di tale diritto, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare in luogo del fallito nel contratto, assumendosene tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. Il venditore può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore ad otto giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di fallimento del venditore , se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore il contratto non si scioglie. Se la cosa venduta non è ancora passata in proprietà del compratore, il curatore ha la scelta tra l’esecuzione e lo scioglimento del contratto. In caso di scioglimento del contratto, il creditore ha diritto di far valere il proprio credito al passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno”.

 

(358)PIAZZA, Qualificazione del contratto di factoring e fallimento del cedente, in Giur. comm., 1996, II , 113. “Si deve constatare che l’applicazione dell’art. 72 della l. Fall. al factoring fornisce una soluzione più equa rispetto a quella che risulterebbe dall’applicazione della norma sul mandato: costringere il factor a restituire al fallimento del cedente quanto percepito dai debitori ceduti, in forza delle cessioni perfezionate prima della dichiarazione di fallimento, costituirebbe soluzione punitiva per i factors che molto probabilmente finirebbe per ritorcersi contro i cedenti: è facile prevedere che ove dovesse prevalere tale soluzione, i factors sarebbero ben più cauti nella selezione della clientela”. 

 

(359)ALESSI, Cessione dei crediti d’impresa e fallimento, in Fallimento 1991, p. 552 ; FRIGNANI-BELLA, Il factoring: la nuova legge italiana, in Giur. it., 1991, III, c. 488 ; RIVOLTA, La disciplina della cessione dei crediti d’impresa, in Riv. dir. civ., 1991, II, p. 726.

 

(360)Trib. Genova, 17 luglio 1991, fall. Nuova Impa c. Trade Factoring Spa, in Giur. comm., 1992, II, p. 279 ; Trib. Genova 19 novembre 1990, Fall. Fineur c. Spei Factor, in Nuova Giur. civ., 1991, I, p. 605. 

 

(361)Art. 90,1° comma, R.D. 16.3.1942, n. 267 “Esercizio provvisorio. Dopo la dichiarazione di fallimento il Tribunale può disporre la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa del fallito, quando dall’interruzione improvvisa può derivare un danno grave e irreparabile”.

 

(362)Corte d’Appello di Genova, 19 Marzo 1993 – Piccardo Pres.-Ferro est.-Trade Factoring spa c. Fall. Nuova Impa s.n.c., in Riv. italiana leasing, 1994, fasc.1, p. 392. “Ai fini dell’opponibilità alla massa fallimentare dell’effetto traslativo delle cessioni di credito, occorre accertare con riferimento ai presupposti della certezza della data e della notificazione, se e in quali casi tale perfezionamento abbia provocato la definitiva estromissione della titolarità del credito dal patrimonio del creditore e la definitiva acquisizione di esso al patrimonio del factor”.

 

(363)Trib. Brescia 28 aprile 1992, Ifitalia spa c. Fall. Omasti Spa, in Fossati-Porro, Il factoring, p. 318: “Quando nella struttura del factoring, quale gestione del credito altrui, s’innesti un rapporto di finanziamento, la cessione di credito anticipato assume funzione di garanzia, per cui l’effetto traslativo proprio delle cessioni ha natura reale e non meramente strumentale all’esecuzione del mandato all’incasso; con la conseguenza che il cessionario, anche in caso di fallimento del cedente, è l’unico legittimato all’incasso, posto che abbia adempiuto agli oneri formali di cui all’art. 2914 c.c.”; Trib. Bari, 6 novembre 1996, Soc. Case di Cura c. Isveimer, in Banca borsa 1998, II, 701. “Nella cessione di credito futuro pro solvendo a scopo di garanzia, il cessionario acquista direttamente il credito al momento della sua venuta ad esistenza, senza che questo passi attraverso la sfera giuridica del cedente. Pertanto in caso di fallimento del cedente, dopo la conclusione della cessione, ma prima della venuta ad esistenza del credito ceduto, quest’ultimo non potrà essere appreso al passivo fallimentare, risultando inapplicabile l’art. 42 l. fall”.

 

(364)NUZZO, Il factoring nella dottrina italiana, in Riv. it. leasing, 1985, fasc. 2, p. 333. “Lo scioglimento del rapporto di factoring potrebbe escludersi quando si ravvisi nel mandato a gestire i crediti ceduti anche un interesse del factor mandatario. La giurisprudenza prevalente ha infatti sostenuto la sopravvivenza del mandato in “rem propriam” al fallimento del mandante (ex art.1723,2°comma c.c.). Tale interesse del factor potrebbe individuarsi nelle ipotesi in cui al mandato sia effettivamente collegato funzionalmente un negozio creditizio, vale a dire l’erogazione di anticipazioni sui crediti all’incasso”.

 

(365)Favorevoli ad una interpretazione atecnica del termine notifica: Trib. Bologna, 12 febbraio 1997, Ifitalia spa c. fall. Opere Edili ; Trib. Torino, 28 ottobre 1991, Centro sviluppo Leasing c. Prime Factor. ; CASSANDRO SULPASSO, Italo Calvino, Hermann Melville e la legge n. 52/1991, in Giur. comm., 1994, I, p. 402: “E’ stato espressamente previsto che la disciplina semplificatrice,possa essere integrata dal ricorso a sistemi tradizionali di opponibilità della cessione ai terzi stabiliti dall’art. 1265 c.c. La soluzione alternativa è invero contenuta nello stesso art. 5, ult. comma, che consente al cessionario, la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi, con le modalità previste dal codice civile. L’esplicito riconoscimento della possibilità di cedere in massa i crediti , anche futuri, implica che la sola notifica formale della cessione globale sarà sufficiente a determinare l’efficacia del trasferimento nei confronti di tutti i crediti vantati versi il debitore stesso”.

 

(366)MILLOZZA, Il contratto di factoring, in Riv. dir.fall., 1991, I, p. 91. “Poichè in base all’art. 45 della l. fall., le formalità necessarie per rendere gli atti opponibili ai terzi, sono senza effetto se compiute dopo la dichiarazione di fallimento, credo che siano opponibili al fallimento le cessioni accettate dal debitore o a lui comunicate, con atti aventi data certa, anteriori alla data della sentenza dichiarativa. Per premunirsi contro l’eventualità del fallimento del cedente, un sistema pratico è quello di ottenere l’accettazione del debitore attraverso la restituzione al factor di un modulo o di una cartolina, già predisposta e allegata alla comunicazione della cessione, sottoscritta dal debitore: il timbro postale, apposto al momento della spedizione, servirebbe ad attribuire la data certa all’accettazione, che l’art. 1265 c.c. equipara alla notifica”. 

 

(367)CLARIZIA, La funzione dell’anticipo corrisposto dal factor, in Riv. it. leasing, 1993, p. 3. “La lettera dell’art. 5 suscita, però, non poche perplessità interpretative, soprattutto in quanto l’originario testo contenuto nel disegno di legge n. 882 fu modificato in Commissione Giustizia al Senato, aggiungendovi la previsione della data certa, quale requisito che dovesse soddisfare il pagamento anticipato. E si evidenzia già una imprecisione terminologica: il requisito della data certa non deve essere soddisfatto dal pagamento ma evidentemente dal documento che lo prova. Siffatto pagamento si pone accanto ai tradizionali strumenti di opponibilità e deve trattarsi perciò di un pagamento del corrispettivo pattuito tra cessionario e cedente, anticipato sia rispetto alla scadenza del debito ceduto, sia rispetto ad eventuali pretese di terzi creditori del cedente, che non abbiano reso opponibile la cessione effettuata a proprio vantaggio con alcun meccanismo. si conserva il tradizionale principio della priorità che ispira il sistema di opponibilità della cessione del credito; se ne deduce che fra più pagamenti sarà opponibile quello eseguito per primo, così come in caso di concorrenza di più formalità, prevarrà quella perfezionata per prima”.

 

(368)ALPA, Qualificazione dei contratti di leasing e factoring e suo effetto sulla procedura fallimentare, in NGCC, 1988, II, p. 389 ; ma i formulari stabiliscono che: Art. 17, Centrofactoring Spa, “Il factor avrà diritto a trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo, nei confronti del fornitore, con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ancorchè non ancora liquidi ed esigibili. Tra i predetti crediti si intendono compresi i compensi previsti dall’art.1, ult. comma, nonchè i crediti non ancora scaduti ceduti al factor da terzi.In qualsiasi momento il factor potrà trattenere a garanzia dei crediti, anche se futuri o prossimi a divenire liquidi ed esigibili, eventuali somme disponibili per il fornitore e mantenere in propria titolarità qualunque credito ceduto, per il quale, fosse stato già soddisfatto dal fornitore stesso in forza della garanzia prestata”.

 

(369)R.D. 16.03.1942, n. 267, Art 72, ult. comma: “In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie. Se la cosa venduta non è passata in proprietà del compratore, il curatore ha la scelta tra l’esecuzione e lo scioglimento del contratto. In caso di scioglimento del contratto il compratore ha diritto a far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno”.

 

(370)NUZZO, Dal contratto all’impresa: il factoring , in Riv. delle Società, 1984, I, p. 947. “ Sul piano ricostruttivo, deve ritenersi che la cessione di credito operata nell’ambito dell’accordo di factoring venga attuata a titolo di mandato e non di vendita. Il factor è tenuto quale mandatario senza rappresentanza a compiere in nome proprio e nell’interesse del cedente, gli atti giuridici di gestione dei crediti trasferitigli. Lo schema funzionale fin qui tracciato non subisce alterazioni, qualora l’imprenditore cessionario esegua delle prestazioni di finanziamento ovvero di garanzia, che nei modelli contrattuali in uso possono completare l’operazione. Nella pratica ricorrono di frequente e sulla base di uno specifico accordo che integra le condizioni generali di contratto. Sul piano giuridico devono considerarsi negozi funzionalmente connessi con l’accordo base”.

 

(371)NIGRA, Il factoring come emptio rei speratae o come emptio spei, in Rivista italiana leasing, 1990, p. 350.

 

(372)CORRADI, Qualificazione del contratto di factoring e fallimento del cedente, in Riv. it. leasing,1994, 399. “Una società aveva stipulato con un’impresa esercente l’attività di factoring, un contratto in virtù del quale si era impegnata a cedere a questa “pro solvendo”,tutti i crediti presenti o futuri vantati nei confronti di più debitori, nei riguardi dei quali il factor avesse espresso gradimento, mediante scambio della corrispondenza commerciale, entro trenta giorni dalla data d’emissione delle relative fatture, con la comunicazione al debitore dell’intervenuta cessione mediante invio di raccomandata. Il rapporto in questione ebbe regolare attuazione, in conformità alle pattuizioni, mediante successive cessioni di credito relativamente a fatture emesse dalla cedente nei confronti di un determinato debitore e rispetto a cui il factor, aveva anticipato al contraente stesso una certa parte del valore dei crediti, rimettendo invece il residuo alle singole scadenze. Ciò finchè non sopravvenne il fallimento del cedente e il factor, anziché versare il residuo dei crediti ceduti che aveva incassato, trattenne l’importo dei crediti, compensandolo con quelli propri per le anticipazioni effettuate. La curatela del fallimento aveva perciò domandato al Tribunale di Genova, che accertasse e dichiarasse lo scioglimento del contratto di factoring, per effetto del fallimento della società cedente e che condannasse la convenuta società, alla restituzione alla massa delle somme che questa aveva riscosso successivamente alla dichiarazione di fallimento, in pagamento dei crediti ricevuti dalla società fallita; crediti che il factor, aveva appunto opposto in compensazione con quelli per anticipazioni e di cui domandava che fosse dichiarata l’inopponibilità alla massa fallimentare. Il Tribunale di Genova in accoglimento della pretesa restitutoria della curatela fallimentare del cedente, aveva poi condannato alla restituzione alla massa, delle somme incassate successivamente alla dichiarazione di fallimento, che costituiscono l’oggetto di un debito di restituzione verso la procedura e non sono suscettibili di compensazione, a causa del difetto di reciprocità, con le anticipazioni concesse al cliente. La Corte d’Appello è andata in diverso avviso stabilendo che: “Lo scioglimento del rapporto di factoring quale conseguenza del fallimento del cedente, di per se non ostacola l’opponibilità alla massa fallimentare dell’effetto traslativo delle cessioni perfezionatisi prima delle dichiarazione di fallimento, essendo irrilevante la circostanza che il factor  abbia riscosso l’importo dei diritti solo successivamente. Ai fini dell’opponibilità alla massa fallimentare di tale effetto traslativo delle cessioni, occorre accertare con riferimento ai presupposti della certezza della data e della notificazione, se ed in quali casi, tale perfezionamento abbia provocato la definitiva estromissione della titolarità del credito dal patrimonio del creditore e la definitiva acquisizione di esso a quello del factor”. Gli estensori della sentenza, pur considerando la struttura dalla legge n. 52/1991, ritennero di non dover basare l’affermazione della pretesa della curatela, sulla nuove disposizioni della cessione dei crediti d’impresa, non solo in quanto ius superveniens rispetto al caso concreto, ma anche sulla base della considerazione che il factoring è un tipo sociale che può assumere diverse configurazioni, ed è quindi soggetto ad una variazione della fisionomia giuridica, a seconda del contenuto voluto e predisposto dalle parti”.

 

(373)GALGANO, Diritto Commerciale, L’imprenditore, II, Zanichelli, 1995, p. 301.

 

(374)CAIAFA, La revocatoria nel factoring, in Dir fall., 1996, I, p. 1295.

 

(375)FRIGNANI, Prime decisioni in tema di factoring, in Foro pad., 1974, II,p. 42 ss.

 

(376)Art. 67, R.D. 16.3.1942, n. 267.“Atti a titolo oneroso , pagamenti, garanzie. Sono revocati, salvo che l’altra parte non provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti o esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori, alla dichiarazione di fallimento ; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie, costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituite entro l’anno anteriore la dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresì revocate se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di diritti di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l’anno anteriore la dichiarazione di fallimento. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno e a quelli di credito fondiario. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali”.

 

(377)FERRI, Diritto Commerciale, Parte Terza, Capitolo secondo, UTET, 1996, p. 573.

 

(378)FERRO, Il fallimento del cedente , in Rivista italiana leasing, 1994, p. 29.

 

(379)CASSANDRO SULPASSO, Italo Calvino, Hermann Melville e la legge n. 52/1991 , in Giur. comm., 1994, I, p. 402.

 

(380)DI MUNDO, L’opponibilità delle cessioni di credito al fallimento, 1994, fasc. 1 , p. 24.

 

(381)Trib. Bologna, 2 luglio 1991, in Fall., 1992, 86.

 

(382)Art. 71, R.D. 16.3.1942, n. 267 “Effetti della revocazione. Colui che per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito”. 

 

(383)FERRO, Il fallimento del cedente, in Rivista italiana leasing, 1994, p. 29.

 

(384)BONAVERA, Pluralità dei conti dello stesso correntista, giroconto e revocatoria fallimentare, in Giur comm., 1989, I, p. 858. In particolare la Cassazione ha stabilito che “quando si assume che l’operazione in frode alla par condicio dell’imprenditore è consistita in un’attività negoziale, volta a conseguire una cessione di credito è innanzitutto necessario stabilirne la natura fraudolenta, non essendo concepibile un tale effetto,derivante da un negozio lecito e legittimo in sèe che non rientri tra i negozi giuridici indiretti o simulati” e da questo punto di vista non è agevole per il curatore fornire la prova della natura fraudolenta dell’atto negoziale che si instaura tra fornitore e factor (Cass., 2 ottobre 1989, n. 3955, in Dir. fall.,1990, II, p.378).

 

(385)Art. 5, Legge 21 febbraio 1991, n. 52, in G.U. n. 47, del 25 gennaio 1991. “Efficacia della cessione nei confronti dei terzi. 1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione, e il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile: a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento; b)al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data di pagamento; c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data di pagamento, salvo quanto disposto dall’art. 7,1° comma; 2. E’ fatta salva la possibilità per il cessionario, di rendere opponibile la cessione nei modi previsti dal codice civile; 3. E’ fatta salva l’efficacia liberatoria, secondo le norme del codice civile, dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi” ; In tema di condizioni per l’esercizio della revocatoria fallimentare si veda: Tribunale Torino 20 giugno 1995, in Gius., 1995. “La sentenza ha stabilito che la revocatoria fallimentare prevista  dall’art. 6 della legge n. 52/1991 può essere esperita alla condizione che sussista una causa estintiva dell’obbligazione, consistente in un pagamento, non ricorrendo tale ipotesi allorquando il ceduto compensi un proprio debito con un corrispondente credito nei confronti del cessionario”.

 

(386)Art. 7, Legge 21 febbraio 1991, n. 52, in G.U. n. 47, del 25 gennaio 1991: “ L’efficacia della cessione verso i terzi prevista dall’art. 5,1° comma non è opponibile al fallimento del cedente se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto. 2. il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dallo stesso, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa. 3. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo da lui pagato al cedente per le cessioni previste al secondo comma”. 

Sull’argomento ha avuto modo di esprimersi: ALESSI, La cessione dei crediti d’impresa, p. 550. “ L’art. 7,1°comma introduce una forma eccezionale di revocatoria fallimentare diversa da quella prevista dall’art. 67 della legge fallimentare. Il limite temporale dell’anno riguarda il pagamento del cessionario, mentre oggetto dell’azione revocatoria è la cessione. Si può così verificare il caso di una cessione di crediti futuri, stipulata più di due anni prima del fallimento, possa venire revocata se il pagamento è effettuato l’anno prima del fallimento e se sono rispettati gli altri due requisiti dell’art. 7” ;  Alcune precisazioni in merito al sistema delineato dall’art. 7 della legge n. 52/91 sono rinvenibili in: Tribunale Milano 20 marzo 1997, in Banca, borsa e tit. 1999, II, 64. “La sentenza ha stabilito che la norma di cui all’art. 7 comma 3° della legge n. 52/1991, secondo la quale il factor ha diritto alla restituzione con prededuzione del corrispettivo pagato al cedente successivamente fallito, costituisce norma di stretta interpretazione, applicabile solo in presenza dei requisiti di cui al 2° comma  della stessa legge, ossia in presenza del recesso del curatore fallimentare dalle cessioni di credito, relativamente a crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa. Pertanto in ogni altra ipotesi di anticipazione effettuta dal factor, il credito non godrà di prededuzione, applicandosi i principi generali in materia di vendita di cosa futura”.

 

(387)RIVOLTA, La disciplina della cessione dei crediti d’impresa, in Riv. dir. civ.,1991, II, p. 726. “Dalla norma si desume implicitamente che la cessione con pagamento di data certa, anteriore di oltre un anno al fallimento è sempre opponibile. E lo è del pari la cessione con data di pagamento certa e infrannuale di crediti già scaduti. In questa seconda ipotesi resta però da chiedersi cosa accada, se il pagamento unico del cessionario riguardi crediti in parte scaduti in parte no: sembra infatti difficile concepire che la cessione unitariamente stipulata e regolata nei suoi effetti, possa scindersi nei due negozi, uno dei quali opponibile e l’altro no”. 

 

(388)FRIGNANI, Il factoring: la nuova legge italiana, in Giur. it., 1991, IV, p. 481. “L’art. 5 della nuova legge sul factoring, introduce il principio secondo cui il pagamento anche parziale del corrispettivo della cessione è opponibile al fallimento del cedente, dichiarato dopo la data del pagamento, mentre l’art. 7,1° comma, prevede  che l’efficacia della cessione verso i terzi non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato d’insolvenza, quando è stato eseguito il pagamento e sempre che il pagamento, sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto. La norma parla d’inopponibilità, ma è sembrato giusto individuare una nuova forma di revocatoria”.

 

(389)COEN, Nuove norme per l’acquisto dei crediti d’impresa, Rivista italiana leasing, 1992, fasc. 2, p. 223 “L’opponibilità è un “prius” rispetto all’efficacia: la cessione opponibile può essere inefficace, mentre la cessione inefficace è sempre opponibile. Quindi la norma va intesa nel senso che la cessione opponibile ex art. 5,1°comma sarebbe inefficace verso il fallimento del cedente, qualora ricorrano i citati presupposti. La dottrina è concorde nel ritenere che l’art. 7 configuri un’ipotesi nuova di revocatoria fallimentare della cessione, diversa da quella prevista dall’art. 67 l.fall. La differenza consiste nel fatto che in base alla legge n.52, l’anno entro cui rileva la “scientia decoctionis” da parte del cessionario, decorre dalla data del pagamento e non dalla cessione che potrebbe essere molto anteriore”.

 

(390)RIVOLTA,La disciplina della cessione dei crediti d’impresa, in Riv. dir. civ., 1991, II, p. 726. “La relazione ufficiale pretende di chiarire che la lettera dell’art. 7,1° comma richiama il contenuto dell’art. 67,2°comma, l. fall., ma non detta un’ipotesi particolare di revocatoria fallimentare della cessione. Tuttavia la prova dello stato di insolvenza del cedente non può essere data che in giudizio. E l’oggetto della domanda introdotta dal curatore comunque formulato, coinciderà sostanzialmente con l’oggetto della revocatoria mirando alla declaratoria di inefficacia della cessione nei confronti del fallimento. A mente dell’art. 7,2° comma rimane escluso lo scioglimento del contratto come effetto automatico del fallimento”.

 

(391)DI MUNDO,L’opponibilità delle cessioni di credito al fallimento, 1994, fasc. 1, p. 24. “Maggiore attenzione merita l’ipotesi di conflitto sub lett. c) dell’art. 5,1° comma, concernente l’opponibilità della cessione al successivo fallimento del cedente, se vi sia stato pagamento del corrispettivo di data certa anteriore. La norma della citata lett. c), non si limita ad aggiungere per la citata cessione dei crediti di impresa un nuovo criterio d’opponibilità accanto alla notificazione e all’accettazione del debitore ceduto. La sua portata è diversa , perchè la salvezza dell’art, 7,1° comma successivo, ha introdotto una forma di opponibilità condizionata all’assenza congiunta delle circostanze indicate nel citato articolo della legge: conoscenza dello stato di insolvenza del cedente, da parte del curatore, esecuzione del pagamento nell’anno anteriore al fallimento; anteriorità del pagamento del corrispettivo al cedente rispetto alla scadenza del credito ceduto. Con la conseguenza che l’assenza di tali circostanze conferisce al pagamento di data certa, l’effetto di rendere opponibile al curatore la cessione e nel contempo di escluderne la revocabilità. Nell’ipotesi infatti, la mancata prova della conoscenza dello stato di insolvenza del cedente da parte del cessionario preclude al curatore di chiedere la revoca ex art. 67 l. fall. della cessione, divenuta ormai opponibile al fallimento” ; Cass., Sez. I, 19 maggio 2001 n. 798, Banca Nazionale Agricoltura c. Fall. Klasse Schuhe, in Archivio Civ., 2001, 1247. “E’ inopponibile al curatore fallimentare la cessione di un credito in mancanza di una notifica al debitore ceduto o di una sua accettazione, risultanti da atto scritto avente data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento”.

 

(392)FERRO, Il fallimento del cedente, in Riv. it. leasing, 1994, p. 29.

 

(393)ABI, Associazione Bancaria Italiana, Circolare n. 19 del 12 aprile 1991, sezione 1.2.

 

(394)R.D. 16.3.1942, n. 267, Art. 73,1° comma. “In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l’autorizzazione del giudice delegato; ma il venditore può chiedere cauzione, a meno che il curatore non paghi subito il prezzo con lo sconto dell’interesse legale”.

 

(395)R.D. 16.03.1942, n. 267, Art. 55. “Effetti del fallimento sui debiti pecuniari. La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali (c. 1282 ss.), agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca (c. 2808 ss.), da pegno (c. 2784 ss.) o privilegio (c.2745 ss.), salvo quanto è disposto dal terzo comma dell’articolo precedente. I debiti pecuniari del fallito ( c. 1277), si considerano scaduti agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di fallimento (c. 1186; fall.59). I crediti condizionali (c. 1353 ss.) partecipano al concorso a norma degli articoli 95 e 113. Sono compresi tra i crediti condizionali, quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale”.

 

(396)R.D. 16.03.1942, n. 267, Art. 65. “Pagamenti. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione del fallimento”.

 

(397)NUZZO, Il factoring nella dottrina italiana ,in Riv. it. leasing, 1985, fasc. 2, p. 333. “Tale disposizione potrebbe infatti applicarsi in via analogica e la questione si inquadra nell’opponibilità al fallimento dei così detti trasferimenti fiduciari” ; “Personalmente ho sostenuto la tesi dello scioglimento del contratto di factoring. Si tratta infatti di applicare l’art. 78 l. fall., che decreta lo scioglimento dei contratti di mandato pendenti alla data del fallimento. Ciò in sintonia con la ricostruzione della convenzione base di factoring come contratto definitivo, con il quale si attribuisce al factor il mandato a gestire i crediti dell’impresa cliente, oggetto delle cessioni. Lo scioglimento del rapporto potrebbe escludersi laddove si ravvisi nel mandato a gestire i crediti ceduti, anche un interesse del factor mandatario”.

 

(398)Art. 1707 c.c.: “Creditori del mandatario. I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistato in nome proprio, purchè trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura privata avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero trattandosi di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo”.

 

(399)BAVETTA, La cessione di credito a scopo di garanzia, in Dir. fall. , 1995, I, 588, in tema di differenze tra cessione di credito, mandato irrevocabile all’incasso e pegno.

 

(400)NUZZO, Il factoring nella dottrina italiana, Rivista italiana leasing, Anno I, 1985, fasc. 2.

 

(401)Art. 6, Legge 21 febbraio 1991, n. 52, in G.U. n. 47, del 25 gennaio 1991: “1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall’art. 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione concordata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con r.d. 16 marzo 1942, n.267. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora  il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto e  alla data del pagamento del cessionario. 2. E’ fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia di cui all’art. 4”; Trib Perugia, 21 febbraio 1995, Grifofactor c. Soc. Gecos Impianti, in Rass. Giur. umbra, 1995, 439. “Il credito del factor, acquisito tramite una cessione pro solvendo alla quale fa seguito un’anticipazione a favore del cedente, può essere fatto valere in sede fallimentare, sia verso quest’ultimo, sia verso il ceduto e ciò tanto in virtù delle norme in tema di cessione, quanto per le specifiche disposizioni in tema di cessioni di crediti d’impresa”

 

(402)RIVOLTA, La disciplina della cessione dei crediti d’impresa, in Riv. dir. civ., 1991, II, p.724,“E’ un’anomalia tanto più evidente, se si consideri che il cessionario può non aver anticipato al cedente gli importi dei crediti e può essere inadempiente all’obbligazione di trasferirgli gli importi già incassati”; PANZANI, Il fallimento del debitore ceduto, in Riv. it. leasing, 1994, p.43 ; D’AMARO, Il contratto di factoring, op. cit., p.1750 . 

 

(403)Tuttavia una disposizione al riguardo è contenuta nell’art 14/d delle Condizioni generali di contratto della Centrofactoring Spa, che stabilisce la preventiva rinuncia da parte del fornitore all’esercizio dell’azione appena ricordata nei confronti del factor, in caso che la cessione si sia verificata pro soluto: “Resta infine convenuto che il fornitore ove subisse, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 52/1991, la revocatoria di cui all’art. 67 della legge fallimentare, o ad altro titolo relativa al pagamento di un credito già assunto in garanzia da parte del factor e da questo ricevuto, non potrà agire in rivalsa verso di lui, rinunciando in tal modo, irrevocabilmente e con l’accettazione del factor, a tale azione”.

 

(404)D’AMARO, Il contratto di factoring domestico, p. 1751 “La norma che si prefigge il dichiarato intento di semplificare i rapporti tra le parti, non convince nell’individuazione del cedente quale legittimato passivo dell’azione revocatoria, quando questi non abbia avuto alcunchè e soprattutto quando non competa al cessionario di rivalersi perchè la cessione è pro soluto. sembra convincente il presupposto soggettivo consistente nella conoscenza dello stato di insolvenza del debitore ceduto, da parte del cedente alla data di scadenza del pagamento al cessionario. Rimangono inoltre non pochi dubbi, relativi tra l’altro, all’importo che il curatore mira a recuperare e dall’altro alla possibilità di esperire l’azione nei confronti del cessionario, quando il debitore ceduto invece che pagare in denaro, abbia estinto il debito con gli strumenti anormali di pagamento di cui all’art, 67,1°comma, n.2, della l. fall.”. 

 

(405)AMATO, Annotazioni, in Quadrimestre, 1992, p. 500: “ La formulazione dell’art. 6,1° comma non spiega chiaramente quale sia il periodo sospetto durante il quale siano state versate le somme revocabili: un anno ( per tacito rinvio all’art, 67,2° comma l.fall.), due anni , oppure ad libitum ? ”.

 

(406)RIVOLTA, La disciplina, in Riv. dir. civ., 1991, II,p. 725. “In questo caso non si può ammettere che l’anomalia dei mezzi di pagamento si ripercuota a carico del cedente , che non ha concorso e che non poteva opporsi all’azione solutoria. e non sembra ammissibile neanche un aggravamento della posizione processuale del curatore, con l’assimilazione di questa fattispecie a quella del pagamento normale. d’altronde se si ritiene che l’azione ritorni nell’alveo normale e si diriga verso il cessionario, rimane il problema di regolare i rapporti tra cedente e cessionario, non operando più la previsione dell’art. 67,2° comma l.fall”.

 

(407)L’inefficacia dei patti diretti ad aggravare la responsabilità del cedente, è appunto stabilita dall’art. 1267 c.c. “Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso ne risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi e rimborsare le spese della cessione, e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto. Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare e nel proseguire le istanze contro il debitore stesso”.

 

(408)AMATO, Annotazioni, in Quadrimestre, 1992, p. 501.

 

(409)R.D. 16.03.1942, n. 267, Art. 71. “Effetti della revocazione. Colui che per effetto della revoca di cui agli articoli precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito”.

 

(410)PANZANI, Il fallimento del cedente, in Rivista italiana leasing,1994, p. 42.

 

(411)D’AMARO, Il contratto di factoring , op. cit., p. 1751: “ L’azione che costituisce una particolare applicazione di quella prevista dall’art. 1203, n. 3 , del c.c., dato che il cedente tenuto per un pagamento per il cessionario si surroga nei diritti del fallimento del creditore, permette sia il recupero del pagamento revocato che, sia di quanto altro il cedente sia costretto a versare al curatore per spese, interessi e rivalutazione”.

 


 




Tesi di Laurea: Il factoring e la cessione dei crediti d’impresa, Libera Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Giurisprudenza, Anno Accademico 1999/2000, Candidato: Fabio Giovagnoli, Arcevia (AN), Relatore: Chiar.mo Prof. Antonio Nuzzo. Email: fabio.giovagnoli@libero.it.