UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA IL FACTORING E LA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPRESA
di Fabio Giovagnoli.
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(335)CASSANDRO SULPASSO, Collaborazione alla gestione e
finanziamento dell’impresa: il factoring in Europa, in Quaderni di Giur.
comm., n. 37, Milano 1981, p. 35 ss. ; QUATRARO, Factoring e procedure
concorsuali, in Società, 1984, p. 984 ; MARTONE, Alcune considerazioni
sulla natura giuridica del factoring, in Riv.
italiana leasing, 1992, p. 197. (336)CANTELE, Il contratto di factoring: profili civilistici e
fallimentari, in Società 1985, p. 929, secondo cui tale tesi è sostenuta
dalle espressioni usate nei formulari di contratto: “Il fornitore dovrà
offrire in cessione al factor i suoi crediti”, o
ancora: “ Vi impegnate ad offrirci in cessione tutti i crediti” ; FRIGNANI, Recenti
sviluppi del factoring in Italia, Milano, 1978, p.195. L’Autore parla di
contratto normativo, ma ammette una sua efficacia obbligatoria quando afferma
che sono possibili tutti i rimedi derivanti da un inadempimento contrattuale. (337)Trib. Milano, 22 marzo 1979, in ALPA,
Qualificazione dei contratti di leasing e factoring, Dir. fall., 1988, I, p. 186: “emerge chiaramente in una
visione complessiva l’unitarietà logico-giuridica della convenzione di
factoring come contratto normativo in cui le parti si obbligano a dare ai
futuri negozi un contenuto fin da allora determinato”; ZUDDAS, Il
contratto di factoring, Napoli, 1983, p. 240 ss., per il quale: “si
tratta di un contratto normativo, ma di una normatività sui generis”. (338)FRIGNANI, voce Factoring, in Novissimo Digesto italiano,
App., Torino 1982, p. 602. (339)LABIANCA, Factoring , in Riv.
dir. comm., 1979, I, p. 150 ; FERRIGNO, Factoring, in Contratto e
Impresa , 1998,p. 962. (340)NUZZO, Dal contratto all’impresa: il factoring, in Riv. delle Società, 1984, I,p.
957. “Effetto diretto e immediato della convenzione di factoring rimane in
definitiva l’attribuzione all’impresa cessionaria di un mandato esclusivo
alla gestione di un complesso di crediti d’impresa ceduti. In questo senso
appare chiaro come il contratto sia definitivo e non preliminare,
eventualmente unilaterale. Deve peraltro aggiungersi che la stessa
convenzione base contiene l’enunciazione a livello precontrattuale della
disponibilità da parte dell’impresa di gestione dei crediti a trattare la
conclusione di ulteriori affari (Anticipazioni, garanzie, altri servizi)”. (341)Trib. Genova,
23 giugno 1992, San Paolo Factoring c. Fineur
immobiliare, in Rivista italiana leasing, 1994, p. 377. “Il contratto di
factoring deve essere qualificato in funzione della costante che costituisce
il suo schema minimale, ossia la cessione al factor
della globalità dei crediti al fornitore: è pertanto incontestabile che tali
cessioni vengono operate a casa di mandato, piuttosto che a causa di
vendita”; in proposito si veda anche: Istituto Bancario S.Paolo,
Art. 3/1, “Per i crediti acquistati con rivalsa il factor
dovrà corrispondere al fornitore il corrispettivo, pari al valore nominale
del credito, dedotte le somme di cui all’art. 3/2, dopo aver incassato i
crediti dal debitore ceduto ed al netto di eventuali versamenti anticipati
già effettuati” ; Art. 3/2 “Le somme che il factor
accrediterà al fornitore, dovranno essere corrisposte al netto di
commissioni, di rimborsi spese, nella misura in cui saranno determinate in
separate pattuizioni...”; Art. 9/3, “ ...per i servizi resi dal factor, il fornitore pagherà a quest’ultimo commissioni e
spese; per i versamenti anticipati sui crediti ceduti è dovuto al factor un’ulteriore compenso fino al momento in cui il
debitore provvederà al pagamento”. (342)Trib. Genova, 17 luglio 1991-
Sciacchitano Pres.-Viazzi
est.-Fall. Nuova Impa s.n.c. c. Trade
factoring Spa. “Il contratto di factoring è un contratto di collaborazione
tra imprese, avente ad oggetto l’organizzazione e la gestione di un servizio,
che si scompone in una convenzione base, ascrivibile come causa allo schema
del mandato ed in una pluralità di successivi negozi ad essa collegati e
costituiti in particolare da cessioni di credito che rappresentano il mezzo
per effettuare il mandato. La qualificazione del contratto in termini di
atipicità non può consentire di sottrarre il rapporto all’applicazione di
eventuali norme imperative sia speciali che proprie della disciplina di più
contratti tipici che in esso si combinano”. (343)App. L’Aquila, 7 maggio 1996, B.N.L. c. Pratola, in Dir. Fall.,
1997, II, p. 317: “Il mandato irrevocabile all’incasso con obbligo di
rendiconto, rilasciato ad una banca perchè questa
compensi i debiti derivanti dalle riscossioni con i crediti scaturenti da un
contratto di finanziamento, non si configura come cessione di credito” ; Cass., Sez. I, 25 luglio 1996,
n. 6726, Banco Ambrosiano Veneto c. Fall. Lavorazione materie plastiche, Riv. Not. 1998, 310. “La
cessione del credito produce l’immediato trasferimento del credito ad altro
soggetto, mentre il mandato in rem propriam
conferisce al mandatario solo la
legittimazione a riscuotere il credito, in nome e per conto del mandante che
ne conserva la titolarità; di conseguenza la cessione del credito può essere
ravvisata solo inpresenza di una pattuizione che,
travalicando gli effetti tipici del mandato,
autorizzi in via generale, il mandatario a trattenere per se le somme
da riscuotere determinando effetti immediati tra cessionario e debitore”. (344)NUZZO, Dal contratto all’impresa: il factoring , in Riv. delle società, 1984, I, p. 947. “Nel suo significato
essenziale di atto di autonomia privata, il mandato si delinea come programma
pattizio di cooperazione gestoria, alla cui
attuazione una parte si impegna nei confronti dell’altra. Pur nella
sostanziale unità in cui il programma può snodarsi, nella sua fase attuativa
si compendia di una pluralità di effetti ed atti esecutivi, i quali seppur
strutturalmente distinti, rimangono, unificati sotto il profilo funzionale,
dalla comune direzione alla realizzazione del risultato programmato. Non deve
perciò stupire che per la realizzazione di tale risultato sia necessario che
si verifichino spostamenti patrimoniali tra mandante e mandatario”. (345)Trib Genova, 23 giugno 1992, soc. S. Paolo Factoring c. Immobiliare Fineur, in rivista italiana leasing, 1994, 377. “Il
contratto di factoring deve essere qualificato in funzione della costante che
costituisce il suo schema minimale, ossia la cessione al factor
della globalità dei crediti del fornitore: è pertanto incontestabile che tali
cessioni vengono operate a causa di mandato piuttosto che a causa di vendita”. (346)FERRIGNO, Factoring , in Contratto e Impresa, p. 979.
“Il primo effetto del fallimento del cedente è quello di rendere operative
quelle clausole del contratto di factoring che collegano al dissesto o
l’automatico scioglimento del rapporto o il diritto di recesso del factor. Normalmente i contratti di factoring precisano,
inoltre che lo scioglimento del contratto non pregiudica gli effetti delle
cessioni già concluse , mentre le proposte di cessione non ancora accettate
si considerano automaticamente decadute. Per quanto riguarda le cessioni già
concluse, nel caso di cessioni pro soluto, alla scadenza del credito il factor dovrà versare al fallimento la somma dovuta ,
indipendentemente dall’adempimento del debitore ceduto.Nel
caso di cessioni “pro solvendo”, il versamento del factor
avverrà solo a seguito dell’adempimento del ceduto.” Inoltre
l’Art. 11/1, Istituto Bancario S.Paolo, sostiene
che: “Il presente contratto è risolto di diritto 1. se e in quanto contro il
fornitore vengano levati protesti o proposte azioni cautelari o esecutive; 2.
se a carico del fornitore vengano presentate istanze di ammissione ad una
procedura concorsuale, ivi comprese l’amministrazione controllata e
straordinaria; 3. se l’impresa del fornitore sia stata messa in stato di
liquidazione” ; 11/2 “In tutti questi casi di risoluzione del presente
contratto di factoring, il fornitore che abbia ricevuto versamenti anticipati
dovrà rimborsarli al factor con le modalità e i
termini previsti”; Art. 13/b Factorcoop, “Sia la
vostra società che la nostra potranno risolvere ai sensi dell’art. 1453 c.c.
il rapporto di factoring. Il rapporto sarà inoltre risolto ex art. 1456 c.c.
qualora uno dei contraenti venga posto in liquidazione, sottoposto a
procedura concorsuale o diventi insolvente”. (347) Si
veda: App. Firenze 20 dicembre 1988, Carisp Firenze c. Fall.to Twintex,
in Dir. Fall. 1989, II, 831. “La cessione di credito pro solvendo può avere
una funzione di garanzia, ma tale funzione (salvo il caso di eccezionali
pattuizioni in senso inverso), non esclude l’effetto traslativo della
titolarità del credito e della legittimazione ad esigerlo, tipico di ogni
specie di cessione, perché proprio attraverso questo effetto si attua la
garanzia, secondo lo schema del negozio indiretto, fermo restando comunque il
principio,che la fonte del privilegio è soltanto la
legge e che la loro determinazione è sottratta all’autonomia privata” ; Cass. 9 aprile 1969, n. 1133, Istituto Credito agrario c.
Ministero finanze, in Foro it. 1969, I, 1456. “Lo
scopo di garanzia, assegnato alla cessione del credito, non impedisce la
trasmissione immediata del credito ceduto” ; Cass., Sez. III, 2 aprile 2001
n. 4796, Fondazione Cassa Risparmio Verona, Vicenza, Belluno, Ancona c.
Fincantieri, in Mass. 2001. “La cessione del credito, avendo causa variabile,
può avere anche una funzione esclusiva di garanzia, comportando in tal caso
il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente
traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra
nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest’ultimo,
il quale è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario, sia il
credito che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista
l’obbligazione del debitore garantito; ove invece si verifichi l’estinzione,
totale o parziale, dell’obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di
garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera
giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che
occorra, da parte del cessionario, un’attività negoziale diretta a tal fine”
; App. Milano, 29 gennaio 1998, Tonolli c. Banca
Nazionale del Lavoro, in Banca, borsa e tit., 2000,
II, 51. “Può escludersi la ricorrenza concreta di una causa di garanzia
quando dal contratto risulta che il cedente non intende privarsi della
titolarità del credito, ma vuole realizzare effetti minori, quali la mera
legittimazione della controparte alla riscossione del credito stesso (mandato
all’incasso)”. (349) Sul tema
del perfezionamento della cessione: Cass. 17 marzo
1995, n. 3099, Fincral c. Tamborra,
in Mass., 1995, p. 659: “La natura consensuale della cessione dei crediti
importa che essa si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti,
cedente e cessionario, ma non importa che al perfezionamento del contratto
consegua sempre il trasferimento del credito tra le parti, così nel caso in
cui oggetto del contratto di cessione sia un credito futuro, il suo
trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad
esistenza , poichè prima di allora il contratto pur
essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria” ; Trib. Firenze, 18
settembre1990, Centrofactoring c. Pline, in Riv. it. Leasing, 1991, 254. “La cessione dei crediti futuri
collegata al loro sorgere (nel caso di specie: al collaudo da parte della
pubblica amministrazione delle forniture ad essi corrispondenti), non viene
meno nei suoi effetti, in seguito all’ammissione del cedente al concordato
preventivo”. (350) Sulle
distinzioni tra la figura giuridica in parola e la cessione del credito si è
più volte pronunciata la giurisprudenza. In particolare: App.
Milano 6 aprile 1993, in Giur. it. 1994, I, 2, 703.
“Il mandato in rem propriam all’incasso dei
crediti, conferito contestualmente alla costituzione in pegno degli stessi in
favore del mandatario, non può integrare una cessione, atteso che la garanzia
pignoratizia, presuppone la permanenza della titolarità del credito in capo
al mandante”; Tribunale Foggia, 2 aprile 1998, Istituto Bancario S. Paolo
Torino c. Ortoconserviera Daunia, in Fallimento
1999, 205. “La cessione di credito ed il mandato irrevocabile all’incasso
sono figure diverse e tra loro incompatibili, in considerazione del fatto che
la prima determina l’immediato trasferimento della posizione attiva del
rapporto obbligatorio ad altro soggetto, che diviene l’unico legittimato a
pretendere la prestazione dal debitore ceduto, mentre con l’altra viene conferita
al mandatario soltanto la legittimazione alla riscossione del credito, del
quale resta titolare il mandante”. (352)Cass., 19
novembre 1987, n.8505, in Giur. comm., 1988, p. 203 ; Cass., 4 novembre 1992, n. 11966, in Fall., 1993,
p. 287. (353)Cass., 9 settembre 1992, n. 10314, Montefibre c. Ministero del tesoro, in Rass. Avv. Stato, 1993, I, p. 49. (354)Art. 44, R.D. 16.3.1942, n. 267: “Atti compiuti dal fallito
dopo la dichiarazione di fallimento. Tutti gli atti compiuti dal fallito
e i pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci
rispetto ai creditori. Sono ugualmente inefficaci tutti i pagamenti ricevuti
dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento”. (355)ZUDDAS, Il contratto di factoring, Napoli, 1983.
“Tralasciata qualunque considerazione sulla rilevanza della c.d. fiducia, mi
pare si determini in questo caso lo scioglimento automatico del contratto, poichè in seguito al venir meno della fonte dei crediti
che sono il fondamento dell’operatività del factoring, non è più possibile
infatti la cessione dei crediti stessi, dimodochè
permane solo la necessità di definire le sorti dei crediti già ceduti”. (356)Art. 56, R.D. 16.3.1942, n. 267“Compensazione in sede di
fallimento. I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso
il (357)Art. 72, R.D. 16.3.1942, n. 267 “Vendita non ancora eseguita
da entrambi i contraenti. Se un contratto di vendita è ancora ineseguito
o non completamente eseguito da entrambe le parti, quando il compratore è
dichiarato fallito, il venditore ha diritto di compiere la sua prestazione,
facendo valere il suo credito per il prezzo. Se egli non intende valersi di
tale diritto, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il
curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare
in luogo del fallito nel contratto, assumendosene tutti gli obblighi
relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. Il venditore può mettere in
mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non
superiore ad otto giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
In caso di fallimento del venditore , se la cosa venduta è già passata in
proprietà del compratore il contratto non si scioglie. Se la cosa venduta non
è ancora passata in proprietà del compratore, il curatore ha la scelta tra l’esecuzione
e lo scioglimento del contratto. In caso di scioglimento del contratto, il
creditore ha diritto di far valere il proprio credito al passivo, senza che
gli sia dovuto il risarcimento del danno”. (358)PIAZZA, Qualificazione del contratto di factoring e
fallimento del cedente, in Giur. comm., 1996, II , 113. “Si deve
constatare che l’applicazione dell’art. 72 della l. Fall. al factoring
fornisce una soluzione più equa rispetto a quella che risulterebbe
dall’applicazione della norma sul mandato: costringere il factor
a restituire al fallimento del cedente quanto percepito dai debitori ceduti,
in forza delle cessioni perfezionate prima della dichiarazione di fallimento,
costituirebbe soluzione punitiva per i factors che
molto probabilmente finirebbe per ritorcersi contro i cedenti: è facile
prevedere che ove dovesse prevalere tale soluzione, i factors
sarebbero ben più cauti nella selezione della clientela”. (359)ALESSI, Cessione dei crediti d’impresa e fallimento, in
Fallimento 1991, p. 552 ; FRIGNANI-BELLA, Il factoring: la nuova legge
italiana, in Giur. it., 1991, III, c. 488 ;
RIVOLTA, La disciplina della cessione dei crediti d’impresa, in Riv. dir. civ., 1991, II, p. 726. (360)Trib. Genova,
17 luglio 1991, fall. Nuova Impa
c. Trade Factoring Spa, in Giur. comm.,
1992, II, p. 279 ; Trib. Genova 19 novembre 1990,
Fall. Fineur c. Spei Factor, in Nuova Giur. civ., 1991, I, p. 605. (361)Art. 90,1° comma, R.D. 16.3.1942, n. 267 “Esercizio
provvisorio. Dopo la dichiarazione di fallimento il Tribunale può
disporre la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa del fallito,
quando dall’interruzione improvvisa può derivare un danno grave e
irreparabile”. (362)Corte d’Appello di Genova, 19 Marzo 1993 – Piccardo Pres.-Ferro est.-Trade Factoring
spa c. Fall. Nuova Impa s.n.c., in Riv. italiana leasing, 1994, fasc.1, p. 392. “Ai fini
dell’opponibilità alla massa fallimentare dell’effetto traslativo delle
cessioni di credito, occorre accertare con riferimento ai presupposti della
certezza della data e della notificazione, se e in quali casi tale
perfezionamento abbia provocato la definitiva estromissione della titolarità
del credito dal patrimonio del creditore e la definitiva acquisizione di esso
al patrimonio del factor”. (363)Trib. Brescia 28 aprile 1992, Ifitalia spa c. Fall. Omasti
Spa, in Fossati-Porro, Il factoring, p. 318: “Quando nella struttura
del factoring, quale gestione del credito altrui, s’innesti un rapporto di
finanziamento, la cessione di credito anticipato assume funzione di garanzia,
per cui l’effetto traslativo proprio delle cessioni ha natura reale e non
meramente strumentale all’esecuzione del mandato all’incasso; con la
conseguenza che il cessionario, anche in caso di fallimento del cedente, è
l’unico legittimato all’incasso, posto che abbia adempiuto agli oneri formali
di cui all’art. 2914 c.c.”; Trib. Bari, 6 novembre
1996, Soc. Case di Cura c. Isveimer,
in Banca borsa 1998, II, 701. “Nella cessione di credito futuro pro solvendo
a scopo di garanzia, il cessionario acquista direttamente il credito al
momento della sua venuta ad esistenza, senza che questo passi attraverso la
sfera giuridica del cedente. Pertanto in caso di fallimento del cedente, dopo
la conclusione della cessione, ma prima della venuta ad esistenza del credito
ceduto, quest’ultimo non potrà essere appreso al passivo fallimentare,
risultando inapplicabile l’art. 42 l. fall”. (364)NUZZO, Il factoring nella dottrina italiana, in Riv. it. leasing, 1985, fasc.
2, p. 333. “Lo scioglimento del rapporto di factoring potrebbe escludersi
quando si ravvisi nel mandato a gestire i crediti ceduti anche un interesse
del factor mandatario. La giurisprudenza prevalente
ha infatti sostenuto la sopravvivenza del mandato in “rem propriam”
al fallimento del mandante (ex art.1723,2°comma c.c.). Tale interesse del factor potrebbe individuarsi nelle ipotesi in cui al
mandato sia effettivamente collegato funzionalmente un negozio creditizio,
vale a dire l’erogazione di anticipazioni sui crediti all’incasso”. (365)Favorevoli ad una interpretazione atecnica
del termine notifica: Trib. Bologna, 12 febbraio
1997, Ifitalia spa c. fall.
Opere Edili ; Trib. Torino, 28 ottobre 1991, Centro
sviluppo Leasing c. Prime Factor. ; CASSANDRO
SULPASSO, Italo Calvino, Hermann Melville e la legge n. 52/1991, in
Giur. comm., 1994, I, p. 402: “E’ stato espressamente previsto che la
disciplina semplificatrice,possa essere integrata
dal ricorso a sistemi tradizionali di opponibilità della cessione ai terzi
stabiliti dall’art. 1265 c.c. La soluzione alternativa è invero contenuta
nello stesso art. 5, ult. comma, che consente al
cessionario, la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi, con le
modalità previste dal codice civile. L’esplicito riconoscimento della
possibilità di cedere in massa i crediti , anche futuri, implica che la sola
notifica formale della cessione globale sarà sufficiente a determinare
l’efficacia del trasferimento nei confronti di tutti i crediti vantati versi
il debitore stesso”. (366)MILLOZZA, Il contratto di factoring, in Riv. dir.fall., 1991, I, p. 91.
“Poichè in base all’art. 45 della l. fall., le formalità necessarie per (367)CLARIZIA, La funzione dell’anticipo corrisposto dal factor, in Riv. it. leasing, 1993, p. 3. “La lettera dell’art. 5 suscita,
però, non poche perplessità interpretative, soprattutto in quanto
l’originario testo contenuto nel disegno di legge n. 882 fu modificato in
Commissione Giustizia al Senato, aggiungendovi la previsione della data
certa, quale requisito che dovesse soddisfare il pagamento anticipato. E si
evidenzia già una imprecisione terminologica: il requisito della data certa
non deve essere soddisfatto dal pagamento ma evidentemente dal documento che
lo prova. Siffatto pagamento si pone accanto ai tradizionali strumenti di
opponibilità e deve trattarsi perciò di un pagamento del corrispettivo
pattuito tra cessionario e cedente, anticipato sia rispetto alla scadenza del
debito ceduto, sia rispetto ad eventuali pretese di terzi creditori del
cedente, che non abbiano reso opponibile la cessione effettuata a proprio
vantaggio con alcun meccanismo. si conserva il tradizionale principio della
priorità che ispira il sistema di opponibilità della cessione del credito; se
ne deduce che fra più pagamenti sarà opponibile quello eseguito per primo,
così come in caso di concorrenza di più formalità, prevarrà quella
perfezionata per prima”. (368)ALPA, Qualificazione dei contratti di
leasing e factoring e suo effetto sulla procedura fallimentare, in NGCC,
1988, II, p. 389 ; ma i formulari stabiliscono che: Art. 17, Centrofactoring Spa, “Il factor
avrà diritto a trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi
titolo, nei confronti del fornitore, con propri crediti a qualsiasi titolo
vantati nei confronti del medesimo, ancorchè non
ancora liquidi ed esigibili. Tra i predetti crediti si intendono compresi i
compensi previsti dall’art.1, ult. comma, nonchè i crediti non ancora scaduti ceduti al factor da terzi.In qualsiasi
momento il factor potrà trattenere a garanzia dei
crediti, anche se futuri o prossimi a divenire liquidi ed esigibili,
eventuali somme disponibili per il fornitore e mantenere in propria
titolarità qualunque credito ceduto, per il quale, fosse stato già
soddisfatto dal fornitore stesso in forza della garanzia prestata”. (369)R.D. 16.03.1942, n. 267, Art 72, ult.
comma: “In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata
in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie. Se la cosa venduta
non è passata in proprietà del compratore, il curatore ha la scelta tra
l’esecuzione e lo scioglimento del contratto. In caso di scioglimento del
contratto il compratore ha diritto a far valere il proprio credito nel
passivo senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno”. (370)NUZZO, Dal contratto all’impresa: il factoring , in Riv. delle Società, 1984, I, p. 947. “ Sul piano
ricostruttivo, deve ritenersi che la cessione di credito operata nell’ambito
dell’accordo di factoring venga attuata a titolo di mandato e non di vendita.
Il factor è tenuto quale mandatario senza
rappresentanza a compiere in nome proprio e nell’interesse del cedente, gli
atti giuridici di gestione dei crediti trasferitigli. Lo schema funzionale
fin qui tracciato non subisce alterazioni, qualora l’imprenditore cessionario
esegua delle prestazioni di finanziamento ovvero di garanzia, che nei modelli
contrattuali in uso possono completare l’operazione. Nella pratica ricorrono
di frequente e sulla base di uno specifico accordo che integra le condizioni
generali di contratto. Sul piano giuridico devono considerarsi negozi
funzionalmente connessi con l’accordo base”. (371)NIGRA, Il factoring come emptio
rei speratae o come emptio
spei, in Rivista italiana leasing, 1990, p. 350. (372)CORRADI, Qualificazione del contratto di factoring e
fallimento del cedente, in Riv. it. leasing,1994, 399. “Una società aveva stipulato con
un’impresa esercente l’attività di factoring, un contratto in virtù del quale
si era impegnata a cedere a questa “pro solvendo”,tutti
i crediti presenti o futuri vantati nei confronti di più debitori, nei
riguardi dei quali il factor avesse espresso
gradimento, mediante scambio della corrispondenza commerciale, entro trenta
giorni dalla data d’emissione delle relative fatture, con la comunicazione al
debitore dell’intervenuta cessione mediante invio di raccomandata. Il
rapporto in questione ebbe regolare attuazione, in conformità alle
pattuizioni, mediante successive cessioni di credito relativamente a fatture
emesse dalla cedente nei confronti di un determinato debitore e rispetto a
cui il factor, aveva anticipato al contraente
stesso una certa parte del valore dei crediti, rimettendo invece il residuo
alle singole scadenze. Ciò finchè non sopravvenne
il fallimento del cedente e il factor, anziché
versare il residuo dei crediti ceduti che aveva incassato, trattenne l’importo
dei crediti, compensandolo con quelli propri per le anticipazioni effettuate.
La curatela del fallimento aveva perciò domandato al Tribunale di Genova, che
accertasse e dichiarasse lo scioglimento del contratto di factoring, per
effetto del fallimento della società cedente e che condannasse la convenuta
società, alla restituzione alla massa delle somme che questa aveva riscosso
successivamente alla dichiarazione di fallimento, in pagamento dei crediti
ricevuti dalla società fallita; crediti che il factor,
aveva appunto opposto in compensazione con quelli per anticipazioni e di cui
domandava che fosse dichiarata l’inopponibilità alla massa fallimentare. Il
Tribunale di Genova in accoglimento della pretesa restitutoria della curatela
fallimentare del cedente, aveva poi condannato alla restituzione alla massa,
delle somme incassate successivamente alla dichiarazione di fallimento, che
costituiscono l’oggetto di un debito di restituzione verso la procedura e non
sono suscettibili di compensazione, a causa del difetto di reciprocità, con
le anticipazioni concesse al cliente. La Corte d’Appello è andata in diverso
avviso stabilendo che: “Lo scioglimento del rapporto di factoring quale
conseguenza del fallimento del cedente, di per se non ostacola l’opponibilità
alla massa fallimentare dell’effetto traslativo delle cessioni perfezionatisi
prima delle dichiarazione di fallimento, essendo irrilevante la circostanza
che il factor
abbia riscosso l’importo dei diritti solo successivamente. Ai fini
dell’opponibilità alla massa fallimentare di tale effetto traslativo delle
cessioni, occorre accertare con riferimento ai presupposti della certezza
della data e della notificazione, se ed in quali casi, tale perfezionamento
abbia provocato la definitiva estromissione della titolarità del credito dal
patrimonio del creditore e la definitiva acquisizione di esso a quello del factor”. Gli estensori della sentenza, pur considerando
la struttura dalla legge n. 52/1991, ritennero di non dover basare
l’affermazione della pretesa della curatela, sulla nuove disposizioni della
cessione dei crediti d’impresa, non solo in quanto ius
superveniens rispetto al caso concreto, ma
anche sulla base della considerazione che il factoring è un tipo sociale che
può assumere diverse configurazioni, ed è quindi soggetto ad una variazione
della fisionomia giuridica, a seconda del contenuto voluto e predisposto
dalle parti”. (373)GALGANO, Diritto Commerciale, L’imprenditore, II,
Zanichelli, 1995, p. 301. (374)CAIAFA, La revocatoria nel factoring, in Dir fall., 1996, I, p. 1295. (375)FRIGNANI,
Prime decisioni in tema di factoring, in Foro pad.,
1974, II,p. 42 ss. (376)Art. 67, R.D. 16.3.1942, n. 267.“Atti a titolo oneroso ,
pagamenti, garanzie. Sono revocati, salvo che l’altra parte non provi che
non conosceva lo stato di insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo
oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in
cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano
notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di
debiti pecuniari scaduti o esigibili non effettuati con denaro o con altri
mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori, alla
dichiarazione di fallimento ; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche
volontarie, costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le
ipoteche giudiziali o volontarie costituite entro l’anno anteriore la
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresì revocate se il
curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza del
debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo
oneroso e quelli costitutivi di diritti di prelazione per debiti contestualmente
creati, se compiuti entro l’anno anteriore la dichiarazione di fallimento. Le
disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione,
agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno e a
quelli di credito fondiario. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi
speciali”. (377)FERRI, Diritto Commerciale, Parte Terza, Capitolo
secondo, UTET, 1996, p. 573. (378)FERRO, Il fallimento del cedente , in Rivista italiana
leasing, 1994, p. 29. (379)CASSANDRO SULPASSO, Italo Calvino, Hermann Melville e la
legge n. 52/1991 , in Giur. comm., 1994, I, p. 402. (380)DI MUNDO, L’opponibilità delle cessioni di credito al
fallimento, 1994, fasc. 1 , p. 24. (381)Trib. Bologna, 2 luglio 1991, in
Fall., 1992, 86. (382)Art. 71, R.D. 16.3.1942, n. 267 “Effetti della revocazione.
Colui che per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha
restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo
eventuale credito”. (383)FERRO, Il fallimento del cedente, in Rivista italiana
leasing, 1994, p. 29. (384)BONAVERA, Pluralità dei conti dello
stesso correntista, giroconto e revocatoria fallimentare, in Giur comm.,
1989, I, p. 858. In (385)Art. 5, Legge 21 febbraio 1991,
n. 52, in G.U. n. 47, del 25 gennaio 1991. “Efficacia della cessione nei
confronti dei terzi. 1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in
parte il corrispettivo della cessione, e il pagamento abbia data certa, la
cessione è opponibile: a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo
di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data
del pagamento; b)al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito
dopo la data di pagamento; c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la
data di pagamento, salvo quanto disposto dall’art. 7,1° comma; 2. E’ fatta
salva la possibilità per il cessionario, di rendere opponibile la cessione
nei modi previsti dal codice civile; 3. E’ fatta salva l’efficacia
liberatoria, secondo le norme del codice civile, dei pagamenti eseguiti dal
debitore a terzi” ; In tema di condizioni per l’esercizio della revocatoria
fallimentare si veda: Tribunale
Torino 20 giugno 1995, in Gius., 1995. “La sentenza
ha stabilito che la revocatoria fallimentare prevista dall’art. 6 della legge n. 52/1991 può
essere esperita alla condizione che sussista una causa estintiva
dell’obbligazione, consistente in un pagamento, non ricorrendo tale ipotesi
allorquando il ceduto compensi un proprio debito con un corrispondente
credito nei confronti del cessionario”. (386)Art. 7,
Legge 21 febbraio 1991, n. 52, in G.U. n. 47, del 25 gennaio 1991: “ L’efficacia
della cessione verso i terzi prevista dall’art. 5,1° comma non è opponibile
al fallimento del cedente se il curatore prova che il cessionario conosceva
lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre
che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno
anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del
credito ceduto. 2. il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle
cessioni stipulate dallo stesso, limitatamente ai crediti non ancora sorti
alla data della sentenza dichiarativa. 3. In caso di recesso il curatore deve
restituire al cessionario il corrispettivo da lui pagato al cedente per le
cessioni previste al secondo comma”. Sull’argomento ha avuto modo di
esprimersi: ALESSI, La cessione dei crediti d’impresa, p. 550. “
L’art. 7,1°comma introduce una forma eccezionale di revocatoria fallimentare
diversa da quella prevista dall’art. 67 della legge fallimentare. Il limite
temporale dell’anno riguarda il pagamento del cessionario, mentre oggetto
dell’azione revocatoria è la cessione. Si può così verificare il caso di una
cessione di crediti futuri, stipulata più di due anni prima del fallimento,
possa venire revocata se il pagamento è effettuato l’anno prima del fallimento
e se sono rispettati gli altri due requisiti dell’art. 7” ; Alcune precisazioni in merito al sistema
delineato dall’art. 7 della legge n. 52/91 sono rinvenibili in: Tribunale Milano 20 marzo 1997, in Banca, borsa e tit. 1999, II, 64. “La sentenza ha stabilito che la norma
di cui all’art. 7 comma 3° della legge n. 52/1991, secondo la quale il factor ha diritto alla restituzione con prededuzione del corrispettivo pagato al cedente
successivamente fallito, costituisce norma di stretta interpretazione, applicabile
solo in presenza dei requisiti di cui al 2° comma della stessa legge, ossia in presenza del
recesso del curatore fallimentare dalle cessioni di credito, relativamente a
crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa. Pertanto in
ogni altra ipotesi di anticipazione effettuta dal factor, il credito non godrà di prededuzione,
applicandosi i principi generali in materia di vendita di cosa futura”. (387)RIVOLTA, La disciplina della cessione dei crediti d’impresa,
in Riv. dir. civ.,1991, II, p. 726. “Dalla norma si
desume implicitamente che la cessione con pagamento di data certa, anteriore
di oltre un anno al fallimento è sempre opponibile. E lo è del pari la
cessione con data di pagamento certa e infrannuale
di crediti già scaduti. In questa seconda ipotesi resta però da chiedersi
cosa accada, se il pagamento unico del cessionario riguardi crediti in parte
scaduti in parte no: sembra infatti difficile concepire che la cessione
unitariamente stipulata e regolata nei suoi effetti, possa scindersi nei due
negozi, uno dei quali opponibile e l’altro no”. (388)FRIGNANI, Il factoring: la nuova legge italiana, in
Giur. it., 1991, IV, p. 481. “L’art. 5 della nuova
legge sul factoring, introduce il principio secondo cui il pagamento anche parziale
del corrispettivo della cessione è opponibile al fallimento del cedente,
dichiarato dopo la data del pagamento, mentre l’art. 7,1° comma, prevede che l’efficacia della cessione verso i
terzi non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il
cessionario conosceva lo stato d’insolvenza, quando è stato eseguito il
pagamento e sempre che il pagamento, sia stato eseguito nell’anno anteriore
alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito
ceduto. La norma parla d’inopponibilità, ma è sembrato giusto individuare una
nuova forma di revocatoria”. (389)COEN, Nuove norme per l’acquisto dei crediti d’impresa,
Rivista italiana leasing, 1992, fasc. 2, p. 223 “L’opponibilità è un “prius” (390)RIVOLTA,La disciplina della
cessione dei crediti d’impresa, in Riv. dir. civ.,
1991, II, p. 726. “La relazione ufficiale pretende di chiarire che la lettera
dell’art. 7,1° comma richiama il contenuto dell’art. 67,2°comma, l. fall., ma non detta un’ipotesi particolare di revocatoria
fallimentare della cessione. Tuttavia la prova dello stato di insolvenza del
cedente non può essere data che in giudizio. E l’oggetto della domanda
introdotta dal curatore comunque formulato, coinciderà sostanzialmente con
l’oggetto della revocatoria mirando alla declaratoria di inefficacia della cessione
nei confronti del fallimento. A mente dell’art. 7,2° comma rimane escluso lo
scioglimento del contratto come effetto automatico del fallimento”. (391)DI MUNDO,L’opponibilità delle cessioni di credito al
fallimento, 1994, fasc. 1, p. 24. “Maggiore attenzione merita l’ipotesi
di conflitto sub lett. c) dell’art. 5,1° comma,
concernente l’opponibilità della cessione al successivo fallimento del
cedente, se vi sia stato pagamento del corrispettivo di data certa anteriore.
La norma della citata lett. c), non si limita ad
aggiungere per la citata cessione dei crediti di impresa un nuovo criterio
d’opponibilità accanto alla notificazione e all’accettazione del debitore
ceduto. La sua portata è diversa , perchè la
salvezza dell’art, 7,1° comma successivo, ha introdotto una forma di
opponibilità condizionata all’assenza congiunta delle circostanze indicate
nel citato articolo della legge: conoscenza dello stato di insolvenza del
cedente, da parte del curatore, esecuzione del pagamento nell’anno anteriore
al fallimento; anteriorità del pagamento del corrispettivo al cedente
rispetto alla scadenza del credito ceduto. Con la conseguenza che l’assenza
di tali circostanze conferisce al pagamento di data certa, l’effetto di
rendere opponibile al curatore la cessione e nel contempo di escluderne la
revocabilità. Nell’ipotesi infatti, la mancata prova della conoscenza dello
stato di insolvenza del cedente da parte del cessionario preclude al curatore
di chiedere la revoca ex art. 67 l. fall. della
cessione, divenuta ormai opponibile al fallimento” ; Cass., Sez. I, 19 maggio 2001 n.
798, Banca Nazionale Agricoltura c. Fall. Klasse Schuhe, in Archivio Civ., 2001,
1247. “E’ inopponibile al curatore fallimentare la cessione di un credito in mancanza
di una notifica al debitore ceduto o di una sua accettazione, risultanti da
atto scritto avente data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento”. (392)FERRO, Il fallimento del cedente, in Riv.
it. leasing, 1994, p. 29. (393)ABI, Associazione Bancaria Italiana, Circolare n. 19 del 12
aprile 1991, sezione 1.2. (394)R.D. 16.3.1942,
n. 267, Art. 73,1° comma. “In
caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine
o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l’autorizzazione del
giudice delegato; ma il venditore può chiedere cauzione, a meno che il
curatore non paghi subito il prezzo con lo sconto dell’interesse legale”. (395)R.D. 16.03.1942, n. 267, Art. 55. “Effetti del fallimento
sui debiti pecuniari. La dichiarazione di fallimento sospende il corso
degli interessi convenzionali o legali (c. 1282 ss.), agli effetti del
concorso, fino alla chiusura del fallimento a meno che i crediti non siano
garantiti da ipoteca (c. 2808 ss.), da pegno (c. 2784 ss.) o privilegio
(c.2745 ss.), salvo quanto è disposto dal terzo comma dell’articolo
precedente. I debiti pecuniari del fallito ( c. 1277), si considerano scaduti
agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di fallimento (c.
1186; fall.59). I crediti condizionali (c. 1353 ss.) partecipano al concorso
a norma degli articoli 95 e 113. Sono compresi tra i crediti condizionali,
quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa
escussione di un obbligato principale”. (396)R.D. 16.03.1942, n.
267, Art. 65. “Pagamenti. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di
crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o
posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due
anni anteriori alla dichiarazione del fallimento”. (397)NUZZO, Il factoring nella dottrina italiana ,in Riv. it. leasing, 1985, fasc.
2, p. 333. “Tale disposizione potrebbe infatti applicarsi in via analogica e
la questione si inquadra nell’opponibilità al fallimento dei così detti
trasferimenti fiduciari” ; “Personalmente ho sostenuto la tesi dello
scioglimento del contratto di factoring. Si tratta infatti di applicare
l’art. 78 l. fall., che decreta lo scioglimento dei
contratti di mandato pendenti alla data del fallimento. Ciò in sintonia con
la ricostruzione della convenzione base di factoring come contratto
definitivo, con il quale si attribuisce al factor
il mandato a gestire i crediti dell’impresa cliente, oggetto delle cessioni.
Lo scioglimento del rapporto potrebbe escludersi laddove si ravvisi nel
mandato a gestire i crediti ceduti, anche un interesse del factor mandatario”. (398)Art. 1707 c.c.: “Creditori del mandatario. I creditori del
mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione
del mandato, il mandatario ha acquistato in nome proprio, purchè
trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura
privata avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero trattandosi di
beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al
pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento
o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo”. (399)BAVETTA, La cessione di credito a scopo di garanzia, in
Dir. fall. , 1995, I, 588, in tema di differenze
tra cessione di credito, mandato irrevocabile all’incasso e pegno. (400)NUZZO, Il factoring nella dottrina italiana, Rivista
italiana leasing, Anno I, 1985, fasc. 2. (401)Art. 6, Legge 21 febbraio 1991, n. 52, in G.U. n. 47, del 25
gennaio 1991: “1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario
non è soggetto alla revocatoria prevista dall’art. 67 del testo delle
disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione concordata e della liquidazione coatta amministrativa,
approvato con r.d. 16 marzo 1942, n.267. Tuttavia
tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il
curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto
e alla data del pagamento del cessionario. 2. E’ fatta salva la rivalsa
del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia di cui
all’art. 4”; Trib Perugia, 21 febbraio 1995, Grifofactor c. Soc. Gecos Impianti, in Rass. Giur.
umbra, 1995, 439. “Il credito del factor, acquisito
tramite una cessione pro solvendo alla quale fa seguito un’anticipazione a
favore del cedente, può essere fatto valere in sede fallimentare, sia verso
quest’ultimo, sia verso il ceduto e ciò tanto in virtù delle norme in tema di
cessione, quanto per le specifiche disposizioni in tema di cessioni di
crediti d’impresa” (402)RIVOLTA, La disciplina della cessione dei crediti d’impresa,
in Riv. dir. civ., 1991, II, p.724,“E’ un’anomalia
tanto più evidente, se si consideri che il cessionario può non aver
anticipato al cedente gli importi dei crediti e può essere inadempiente
all’obbligazione di trasferirgli gli importi già incassati”; PANZANI, Il
fallimento del debitore ceduto, in Riv. it. leasing, 1994, p.43 ; D’AMARO, Il contratto di
factoring, op. cit., p.1750 . (403)Tuttavia una disposizione al riguardo è contenuta nell’art 14/d
delle Condizioni generali di contratto della Centrofactoring
Spa, che stabilisce la preventiva rinuncia da parte del fornitore
all’esercizio dell’azione appena ricordata nei confronti del factor, in caso che la cessione si sia verificata pro
soluto: “Resta infine convenuto che il fornitore ove subisse, ai sensi
dell’art. 6 della legge n. 52/1991, la revocatoria di cui all’art. 67 della
legge fallimentare, o ad altro titolo relativa al pagamento di un credito già
assunto in garanzia da parte del factor e da questo
ricevuto, non potrà agire in rivalsa verso di lui, rinunciando in tal modo,
irrevocabilmente e con l’accettazione del factor, a
tale azione”. (404)D’AMARO, Il contratto di factoring domestico, p. 1751
“La norma che si prefigge il dichiarato intento di semplificare i rapporti
tra le parti, non convince nell’individuazione del cedente quale legittimato
passivo dell’azione revocatoria, quando questi non abbia avuto alcunchè e soprattutto quando non competa al cessionario
di rivalersi perchè la cessione è pro soluto. Nè sembra convincente il presupposto soggettivo
consistente nella conoscenza dello stato di insolvenza del debitore ceduto,
da parte del cedente alla data di scadenza del pagamento al cessionario.
Rimangono inoltre non pochi dubbi, relativi tra l’altro, all’importo che il
curatore mira a recuperare e dall’altro alla possibilità di esperire l’azione
nei confronti del cessionario, quando il debitore ceduto invece che pagare in
denaro, abbia estinto il debito con gli strumenti anormali di pagamento di
cui all’art, 67,1°comma, n.2, della l. fall.”. (405)AMATO, Annotazioni, in Quadrimestre, 1992, p. 500: “ La
formulazione dell’art. 6,1° comma non spiega chiaramente quale sia il periodo
sospetto durante il quale siano state versate le somme revocabili: un anno (
per tacito rinvio all’art, 67,2° comma l.fall.),
due anni , oppure ad libitum ? ”. (406)RIVOLTA, La disciplina, in Riv.
dir. civ., 1991, II,p. 725. “In questo caso non si
può ammettere che l’anomalia dei mezzi di pagamento si ripercuota a carico
del cedente , che non ha concorso e che non poteva opporsi all’azione solutoria. e non sembra ammissibile neanche un
aggravamento della posizione processuale del curatore, con l’assimilazione di
questa fattispecie a quella del pagamento normale. d’altronde se si ritiene
che l’azione ritorni nell’alveo normale e si diriga verso il cessionario,
rimane il problema di regolare i rapporti tra cedente e cessionario, non
operando più la previsione dell’art. 67,2° comma l.fall”. (407)L’inefficacia dei patti diretti ad aggravare la responsabilità
del cedente, è appunto stabilita dall’art. 1267 c.c. “Il cedente non risponde
della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In
questo caso ne risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre
corrispondere gli interessi e rimborsare le spese della cessione, e quelle
che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore e risarcire il
danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza
effetto. Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia
cessa se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è
dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare e nel proseguire le
istanze contro il debitore stesso”. (408)AMATO, Annotazioni, in Quadrimestre, 1992, p. 501. (409)R.D. 16.03.1942, n. 267, Art. 71. “Effetti della revocazione.
Colui che per effetto della revoca di cui agli articoli precedenti ha
restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo
eventuale credito”. (410)PANZANI, Il fallimento del cedente, in Rivista italiana
leasing,1994, p. 42. (411)D’AMARO, Il contratto di factoring , op. cit., p. 1751:
“ L’azione che costituisce una particolare applicazione di quella prevista
dall’art. 1203, n. 3 , del c.c., dato che il cedente tenuto per un pagamento
per il cessionario si surroga nei diritti del fallimento del creditore,
permette sia il recupero del pagamento revocato che, sia di quanto altro il
cedente sia costretto a versare al curatore per spese, interessi e
rivalutazione”.
Tesi
di Laurea: Il factoring e la cessione dei crediti d’impresa, Libera Università
degli Studi di Urbino, Facoltà di Giurisprudenza, Anno Accademico 1999/2000,
Candidato: Fabio Giovagnoli,
Arcevia (AN), Relatore: Chiar.mo
Prof. Antonio Nuzzo. Email: fabio.giovagnoli@libero.it. |