UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI URBINO
|
(221)FOSSATI-PORRO, Il factoring: aspetti
economici, finanziari, giuridici, Milano 1994, p. 38 . "Il tasso di
interesse praticato sulle anticipazioni è di due o tre punti superiore del
tasso di sconto praticato dalle banche, mentre il tasso di commissione varia
dallo 0,5 % allo 1,75 % dell'ammontare del credito ceduto in caso di pro
solvendo con percentuali più che raddoppiate in caso di pro soluto.
L'anticipazione non supera mai il 70-80 % del valore nominale del
credito". (222) ZORZOLI, Evoluzione strutturale e
dinamiche gestionali nel settore del factoring, in Rivista italiana leasing,
1993, p. 29. (223) Banca d'Italia. Circolare n. 165
del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento, 1 agosto 1993. Istruzioni di
vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei
crediti d'impresa. Capitolo VII. "Il coefficiente di solvibilità
fissa l'ammontare minimo del patrimonio di vigilanza che le imprese di
factoring sono tenute a possedere in rapporto al complesso delle attività
ponderate in base al loro rischio creditizio. Il numeratore del rapporto è
costituito dal valore del patrimonio di vigilanza, mentre il denominatore è
dato dal complesso di attività di bilancio e fuori bilancio esposte al
rischio creditizio, ponderate in funzione dei rischi di perdita per
inadempimento dei debitori. I crediti per operazioni di factoring si
considerano come attività di rischio nei confronti del debitore ceduto;
l'ammontare a rischio per le operazioni della specie è determinato dagli
anticipi erogati, dagli interessi maturati e dalle altre spese addebitate per
al prestazione del servizio. Nelle cessioni pro soluto, gli importi garantiti
sono da considerarsi come attività a rischio fuori bilancio". Le caratteristiche del finanziamento delle società di
factoring negli anni 1984 -1990, tratte da: Supplemento al Bollettino
Statistico della Banca d'Italia 1991. Anno I, Numero 20, 23 settembre 1991. (225) Banca d'Italia. Bollettino
Statistico 1998. "La Centrale dei Rischi è regolata dalla delibera del
Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 29.03.1994.
Partecipano al servizio centralizzato dei rischi : a) le Banche iscritte
nell'albo di cui all'art. 13 del t.u. ; b) gli
intermediari finanziari iscritti nell'albo dei gruppi bancari o nell'elenco
speciale di cui agli artt. 64 e 107 del t.u.
bancario, i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di
finanziamento. Sono esonerati gli intermediari finanziari per i quali i
crediti al consumo, rappresentino oltre il 50% dell'attività di
finanziamento, di conseguenza gli intermediari finanziari che segnalano alla
Centrale Rischi non coincidono con quelli che inviano segnalazioni di
vigilanza". (227) CARRETTA, Il settore del
factoring e la legge n. 52/199, in Rivista italiana leasing, 1993, p. 689. (228) ZORZOLI, Evoluzione strutturale e
dinamiche gestionali nel settore del factoring, in Rivista italiana leasing,
1993, p. 29. "I tassi di sviluppo a livello di settore per dipendente
risultano spiegati anno dopo anno da andamenti molto differenziati dei due sottosegmenti del factoring tradizionale e del factoring
finalizzato. In particolare nell'ultimo anno, le società di tipo "captive"
mostrano un tasso di crescita superiore rispetto alle società tradizionali,
mentre nel 1990 le posizioni risultano completamente invertite: è comunque
vero che in entrambi i comparti la tendenza di medio periodo è per una
contrazione dei volumi di attività. La situazione economica migliore
caratterizza il comparto finalizzato, senz'altro in conseguenza del tipo di
mercato seguito, mentre per ciò che riguarda la medesima variabile solo il
comportamento delle società tradizionali è stato diretto all'alleggerimento
delle strutture operative". (229) CARRETTA, Il settore del
factoring e la legge n. 52/1991, in Rivista italiana leasing 1993, p. 699. (230)Banca d'Italia. Circolare n. 165
del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di
vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei
crediti d'impresa. "Ai fini dell'iscrizione all'albo, i soggetti
richiedenti debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art.
1,1° comma del Regolamento e cioè: a) forma di società o di ente, pubblico o
privato avente personalità giuridica; b) capitale o fondo di dotazione di
importo non inferiore a 10 volte quello previsto per le società per azioni.
Le imprese esercenti l'attività alla data di entrata in vigore del
regolamento possono chiedere l'iscrizione anche in difetto di tali requisiti.
Entro due anni dalla medesima data, devono peraltro procedere alle operazioni
per il rispetto del capitale minimo; c) previsione nell'oggetto sociale
dell'attività di cessione e acquisto di crediti d'impresa; d) requisiti di
esperienza e onorabilità degli esponenti sociali; e) requisiti di onorabilità
della compagine sociale". (231) MAIMERI, Factoring e attività
bancaria, in Rivista italiana leasing, 1993, p. 10. "L'iscrizione
all'albo configura un'onere più che un vero e
proprio obbligo, giacchè il suo mancato rispetto
costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per il reato di cui
all'art. 6,9° comma della legge n. 197/1991. Infatti per integrare quella
figura di reato è necessaria sia l'omissione dell'iscrizione nell'elenco, che
l'effettivo esercizio dell'attività che può non aver mai avuto luogo oppure
può essere cessata". (232) Banca d'Italia. Provvedimento31
luglio 1992, in G.U. 8 agosto 1992, n. 186. Istruzioni per la redazione del
bilancio di impresa e di quello consolidato. (233) ABI, Associazione Bancaria
italiana, Circolare n. 19 del 12 aprile 1991. "Del pari il cessionario
non può essere qualunque soggetto che intenda rilevare il credito, ma deve
necessariamente essere una società o un'ente
pubblico o privato, avente personalità giuridica, in grado di offrire
significative garanzie personali e professionali: Sotto il primo profilo,
deve sussistere un capitale sociale o un fondo di dotazione inferiore al
decuplo del capitale minimo previsto per le Spa e quindi di ammontare pari o
superiore a due miliardi di lire ; quanto ai requisiti professionali è
necessario che nell'oggetto sociale sia prevista, ancorchè
in via non esclusiva o prevalente, l'attività di cessione e acquisto dei
crediti d'impresa. Al riguardo occorre rilevare come il concetto di
personalità giuridica, sebbene possa risultare collegato solo all'ente
pubblico o privato, non può non risultare riferito anche alle società, tra
cui sicuramente quelle contemplate agli artt. 2331, 2475 2° comma , 2464 e
2519 2 comma c.c.". (234) Cass.,
25 marzo 1988, n. 2579 in Giust. civ., 1988, I,
1450. "Sono noti i dubbi cui la nozione di pubblico ha dato luogo specie
per distinguere l'operatività delle aziende di credito dalle c.d. cooperative
di credito, che svolgano la loro attività di intermediazione tra i propri
soci, sovente prescrivendo modalità poco selettive per acquisire tale
qualifica. In tal senso la disciplina pubblicistica del credito che non
ricorre quando la gestione trova carattere meramente privato, mentre è
applicabile quando la raccolta del risparmio possa essere esercitata nei
confronti di un numero potenzialmente vasto di persone, come nei confronti
dei soci di una cooperativa , la cui qualità sia acquisibile senza
discriminazione". (235) BELVISO, L'ambito di
applicabilità della legge n. 52/1991, in Riv. dir.
impresa, 1992, p. 9. (236) Art. 5, D.m. 12 maggio 1992, n.
334. "Compiti
del collegio sindacale. Le proposte, gli accertamenti di anomalie e
irregolarità e le contestazioni del collegio sindacale o dell'organo di controllo
sono trasmesse in copia alla Banca d'Italia, nel termine di dieci giorni, a
cura del Presidente del collegio o in caso di impedimento dal sindaco più
anziano in carica". (237) PATRONI GRIFFI, L'impresa di
factoring, Rassegna di diritto civile, 1993, p. 60. "Non esistono, per
concludere sull'argomento in esame, norme della legge n. 52/1991 che entrano
in rotta di collisione con l'esercizio delle attività di factoring da parte
di società di persone e neanche sul piano della ratio si riescono a vedere
ragioni di incompatibilità". (238) CALZOLAIO, Il factoring in
Europa, Milano 1997, p. 21. (239) Art. 3, d.lg. n. 84/1992. (240) PATRONI GRIFFI, L'impresa di
factoring, Rassegna di diritto civile, 1993, p. 55. " Le società di
investimento a capitale variabile pur avendo la forma della società per
azioni, hanno la caratteristica che il loro capitale, in base all'art. 3 del
d. dg. n. 356 del 1990, è appunto variabile, ma la ragione per cui possono
essere escluse dall'esercizio dell'attività di factoring è piuttosto quello
dell'esclusività del loro oggetto sociale. Il Gruppo Europeo di Interesse
Economico non ha avuto attribuita la personalità giuridica, contrariamente a
quanto consentiva il Regolamento CEE n. 2137/1985". (241) CLARIZIA, La funzione dell'anticipo
corrisposto dal factor, in Riv.
it. leasing, 1993, p. 3. (242) DE NOVA, Disciplina dell'acquisto
dei crediti d'impresa (factoring): un disegno di legge, in Rivista diritto
civile, 1987, II, p. 285. (243) ZORZOLI, Evoluzione strutturale e
dinamiche gestionali nel settore del factoring, in Rivista italiana leasing,
1993. "Sia la legge che le disposizioni di attuazione stabiliscono
l'obbligo sia previsto che nell'oggetto sociale dell'ente sia prevista
l'attività di acquisto di crediti d'impresa. Nel presupposto che nello
Statuto vi sia una generica previsione che abiliti l'ente a svolgere
operazioni di acquisto crediti, senza ulteriori limitazioni o specificazioni,
v'è da chiedersi se sia necessaria una più precisa ed esplicita integrazione
statutaria. Al riguardo si può osservare che nel più è compreso il meno, per
cui una disposizione generica assorbirebbe quella specifica, anche se
un'interpretazione di tipo formale e letterale deporrebbe per
un'integrazione". (244) BELVISO, Le modifiche alla legge
sulla cessione dei crediti d'impresa, in Banca, borsa e tit.,
1996, I, p. 474. "Un punto in comune ai vari tipi di cessionari di
crediti d'impresa c'è di sicuro dato che la loro attività deve sempre
risolversi in un'attività imprenditoriale di finanziamento e deve sempre
essere in regola con la disciplina pubblicistica dettata ad essa relativa.
Perciò la nozione di cessionario è così frantumata in una serie di
fattispecie soggettive per i quali sono previsti statuti diversi soprattutto
per ciò che attiene alla vigilanza. Condizioni essenziali perchè
il cessionario dei crediti d'impresa possa chiedere l'applicazione della
legge n. 52/1991, sono senz'altro: 1) che l'acquisto sia avvenuto nell'ambito
di un'attività imprenditoriale statutariamente consentita e che tale attività
sia effettivamente esercitata. Inoltre si richiede che l'attività del
cessionario sia esercitato in conformità della disciplina a lui riservata, poichè l'imprenditore abusivo non ha titolo per valersi
della disciplina della legge n. 52, anche se i contratti da lui stipulati
sono validi secondo la disciplina di diritto comune". (245) Decreto 27 agosto 1993, in
Rivista italiana leasing, Anno X, 1994, fasc. 1, p. 187. Determinazione ai sensi
dell'art. 7 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con
modifiche, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dei criteri in base ai quali,
nell'ambito degli intermediari di cui all'art. 6 , commi 2° e 2° bis, sono
individuati quelli da iscrivere in un'apposito
elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. Art. 1. "I soggetti da
iscrivere all'elenco speciale sono individuati nell'ambito degli intermediari
che hanno per oggetto prevalente una o più delle seguenti attività:
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di
partecipazioni, intermediazioni in cambi, prestazione di servizi di incasso,
pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione di carte di
credito. 2. L'attività deve essere esercitata nei confronti del pubblico;
restano escluse le società che prestano la loro attività a favore di
controllate e collegate in base all'art. 2359 c.c.. Sono comprese le società
che erogano credito al consumo verso i loro soci.". (246) Banca d'Italia. Circolare n. 165
del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di
vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei
crediti d'impresa. "La responsabilità della verifica è rimessa in primo
luogo al Consiglio di Amministrazione della società. L'esame sulle posizioni
va condotto per ciascuno degli interessati e con la loro relativa astensione
e deve risultare dal verbale consiliare. La relativa delibera deve essere di
tipo analitico e dare atto dei presupposti presi a base delle determinazioni assunte.
In ordine ai requisiti di esperienza per ciascuno dei soggetti che ricoprono
cariche di Presidente di Consiglio di Amministrazione, Amministratore
delegato e di Direttore Generale, le relative esperienze rilevanti dovranno
risultare da dichiarazioni firmate dagli interessati concernenti il c.d.
curriculum vitae. Ad essa andranno allegati documenti sufficienti a
comprovare l'esperienza minima richiesta come dichiarazioni di società, Enti
e Pubbliche Amministrazioni ovvero certificati della Cancelleria del
Tribunale concernenti le cariche ricoperte e le mansioni svolte; statuti,
bilanci e relative relazioni, dai quali si desuma l'oggetto sociale
dell'impresa di provenienza; certificazioni di enti universitari o di
istruzione scolastica, concernenti l'attività di insegnamento. In ordine ai
requisiti riguardanti l'onorabilità per ciascun amministratore, sindaco o
dirigente munito di rappresentanza, sono acquisiti : 1) certificato penale
del casellario giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale; 2) certificato rilasciato dalla
competente prefettura ai sensi dell'art. 10 sexies
l. 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dalla l. 12 luglio 1991, n.
203; 3) dichiarazione dell'interessato il quale attesti di non aver riportato
condanne definitive o per la quale sia stata concessa non menzione nel
casellario, per i reati di cui all'art. 5, sub. 3), del d.P.R.
n. 350/1985". (247) CAPALDO, La nuova legge sulla
cessione dei crediti d'impresa, in Bancaria, 1991, p. 62 (248) TUCCI, Factoring, in Contratto e
Impresa, 1993. "Mentre l'esercizio dell'attività da parte di
intermediari non iscritti nell'elenco ex art. 6 della legge n. 197/1991, come
è stato detto è sanzionato penalmente , analoga sanzione non si riscontra nè nella legge n. 52/1991, nè
nella conseguente normativa regolamentare. Pertanto ai soggetti che
intendessero esercitare l'attività di cessione ed acquisto di crediti di
impresa e non volessero essere iscritte nel relativo albo non si applicavano
sanzioni penali, a differenza di quanto accadeva per le società di factoring
che non avendo i menzionati requisiti, esercitassero la loro attività senza
essere iscritte nell'albo di cui all'art. 6". (249) Banca d'Italia. Provvedimento 16
giugno 1992. Disposizioni per l'iscrizione all'albo delle imprese esercenti
l'attività di cessione ed acquisto dei crediti d'impresa. Sezione I.
"Tutti i soggetti diversi dagli enti creditizi che esercitano ovvero
intendono esercitare professionalmente l'attività di cessione ed acquisto dei
crediti sorti da contratti stipulati nell'esercizio d'impresa ed il cui
cedente sia un'imprenditore devono essere iscritti
previa presentazione di apposita istanza, all'albo tenuto presso la Banca
d'Italia. L'iscrizione è condizione per l'esercizio professionale
dell'attività, essa assolve altresì la funzione di portare a conoscenza dei
terzi l'esistenza di dette società. I soggetti iscritti all'albo sono
sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e la stessa iscrizione
all'albo esonera i soggetti a norma dell'art. 8, 2° comma-ter, della legge n.
197/1991 dall'obbligo di iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari
stabilito all'art. 6 di tale legge. L'elenco delle società iscritte all'albo
è disponibile presso le filiali della Banca d'Italia e pubblicato
periodicamente nel relativo Bollettino". (250) Art. 2, 1° comma, legge n.
52/1991. "E' istituito presso la Banca d'Italia un'albo
delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti d'impresa, ai
sensi della presente legge. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sul
corretto svolgimento dell'attività, anche al fine di impedire l'impiego di
denaro, beni e utilità di provenienza illecita. 2. Nel termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro
provvede con proprio decreto a disciplinare l'iscrizione all'albo di cui al
comma 1 e la cancellazione dal medesimo, i contenuti e le modalità della
vigilanza, nonchè le relative sanzioni
amministrative. 3. Il cessionario dei crediti d'impresa di cui alla presente
legge è tenuto all'osservanza dell'obbligo di certificazione del proprio
bilancio annuale". (251) Rientrano anche in questo elenco,
le finanziarie con sede legale in uno stato comunitario, quando la
partecipazione di controllo è posseduta da una o più banche avente sede nello
stesso Stato. (252) BELVISO, Le modifiche alla legge
sulla cessione dei crediti d'impresa , in Banca, borsa e tit.,
1996, I, p. 474. "L'impatto, che le modifiche apportate dal t.u. alla legge n. 52 ( non solo l'abrogazione
dell'art. 2, ad opera dell'art. 161,2° comma, ma anche la nuova stesura della
lett. C ) dell'art. 1,1° comma, ad opera
dell'art. 156,2° comma, hanno avuto sulla disciplina del contratto di
cessione dei crediti d'impresa e più in generale sulla sua disciplina di
diritto privato, merita qualche ulteriore considerazione. Nel testo
originario della legge n. 52, la disciplina pubblicistica degli intermediari
che potevano esercitare l'attività di acquisto dei crediti d'impresa era unitaria:
a norma dell'abrogato art. 2, tutte le imprese esercenti questa attività
erano soggette all'iscrizione all'albo e alla vigilanza che ne conseguiva.
Solo la normativa di attuazione, con una scelta condivisibile nel merito ma
forse discutibile sul piano formale, aveva tenute distinte le imprese
bancarie dalle altre imprese, esonerando le prime dall'iscrizione all'albo.
Oggi invece la disciplina pubblicistica non è più unitaria ; esistono già a
livello di legge, una pluralità di imprese e di discipline: quella delle
banche, quella degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco
generale di cui all'art. 106 del t.u., quelle degli
intermediari iscritti anche nell'elenco speciale, di cui all'art. 107 del t.u., quella degli intermediari iscritti nell'apposita
sezione dell'elenco speciale, di cui all'art. 113 del t.u.,
quelle delle società finanziarie , avente sede legale in uno Stato
comunitario e controllate da Banca avente sede legale in quello stesso stato.
E tutto ciò in conseguenza del fatto che l'attività del soggetto cessionario
dei crediti d'impresa è considerata come attività di concessione di finanziamenti,in quanto tale suscettibile di essere
disciplinata sotto il profilo pubblicistico, nello stesso modo delle altre
attività simili". (253) BELVISO, L'ambito di
applicabilità della legge n. 52/1991, in Riv. dir. impr., p. 4 ; contro la natura costitutiva: RIVOLTA, La
disciplina della cessione dei crediti d'impresa , p. 713. (254) L'art. 156, comma 2, d.l. 1 settembre 1993, n. 385, t.u.
in materia bancaria e creditizia, in vigore dal 1 gennaio 1994, ha prima
modificato la lettera c) dell'art. 1,1° comma, della legge nel seguente modo:
" c) Il cessionario è una Banca o un'intermediario
finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria emanatoai sensi dell'art. 25, 2° comma, della legge 19
febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio
dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. Invece l'art. 161, 1° comma
dello stesso t.u.. ha abrogato l'intero art. 2. (255) PATRONI GRIFFI, L'impresa di
factoring, in Rassegna di diritto civile, 1993, p. 68. "V'è stato, se
qualcosa non mi sfugge, un esercizio del potere regolamentare, per di più di
secondo grado, oltre i limiti consentiti e con le conseguenze che ne derivano,
poichè anche se la portata della norma contenuta
nella sez. I, 3° del Provvedimento della Banca d'Italia del 16 giugno 1992
non è chiarissima, tuttavia con essa
si vuole attribuire all'iscrizione all'albo anche effetti pubblicitari.
Tuttavia nulla di ciò dice la legge e di conseguenza nulla di ciò poteva dire
il Ministero del Tesoro, essendo il potere regolamentare indirizzato a
delimitare contenuti e modalità del potere di controllo". (256) Ministero del tesoro. Decreto n.
334, 12 maggio 1992. Regolamento recante la disciplina dell'albo delle
imprese che esercitano l'attività di cessione e acquisto dei crediti di
impresa e modalità della relativa vigilanza. Art. 1,2° comma. "Ai fini
dell'iscrizione dovrà altresì essere presentato un programma di attività con
l'indicazione dei settori di intervento edel tipo
di operazioni e di servizi offerti." Provvedimento della Banca d'Italia,
16 giugno 1992, Art. 5 "....I soggetti di nuova costituzione illustrano
il programma di attività della società, indicandone le caratteristiche
operative, le previsioni relative al volume di attività e di redditività. Il
programma inoltre fornisce elementi conoscitivi sui settori di intervento nonchè sul tipo di operazioni e di mezzi finanziari a
disposizione della società, sulla sua struttura tecnico-organizzativa che
essa si sia data per raggiungere gli obiettivi proposti". (257) PATRONI GRIFFI, L'impresa di
factoring, in Rass. dir.civ.,
1993, p. 67. (258) Ministero del tesoro. Decreto n.
334, 12 maggio 1992. Regolamento recante la disciplina dell'albo delle
imprese che esercitano l'attività di cessione e acquisto dei crediti di
impresa e modalità della relativa vigilanza. Art. 1,3° comma. "La Banca
d'Italia, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, iscrive la
società o l'ente all'albo ovvero rifiuta l'iscrizione motivatamente, dandone
comunicazione agli interessati. Ove entro detto termine siano richieste
informazioni complementari agli interessati, il termine stesso è interrotto e
dalla data di ricezione di dette notizie decorre un nuovo termine di sessanta
giorni. La Banca d'Italia fornisce indicazioni circa gli adempimenti per
l'iscrizione all'albo". (259) CERULLI IRELLI, Diritto
Amministrativo, Giappichelli, 1997, p. 478 "La
nuova legge sul procedimento amministrativo, si limita a stabilire l'esigenza
che ad ogni manifestazione di amministrazione sostanziale sia posto un
termine nel quale essa deve concludersi: ciò vale si badi, sia per i
procedimenti ad iniziativa di parte che per quelli ad iniziativa d'ufficio.
Si estende a tutte le manifestazioni dell'azione amministrativa ciò che
precedentemente era previsto solo in qualche raro caso. Nei casi di silenzio
assenso, la legge stabilisce che a fronte di un'istanza di un soggetto
interessato presentata nelle forme e con le modalità prescritte e
accompagnata dalla documentazione richiesta, il trascorrere di un certo tempo
prefissato, dal momento formalizzato di presentazione dell'istanza presso il
competente ufficio, senza che l'amministrazione abbia adottato atti
interruttivi ammessi, produce sul piano giuridico l'accoglimento dell'istanza
stessa". (260) Banca d'Italia. Provvedimento 30
dicembre 1993. Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in
intermediari finanziari iscrittine gli elenchi di cui agli artt. 106 e 107
del t.u. in materia bancaria e creditizia emanato
con d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385. "Art.
1). Chiunque anche per il tramite di società controllate, di società
fiduciarie o per interposta persona, partecipa in misura superiore al
capitale con diritto di voto di un'intermediario
finanziario iscritto negli elenchi di cui agli art. 106 e 107 t.u., ne da comunicazione scritta all'intermediario
medesimo nonchè all'Ufficio italiano cambi, se
l'operatore finanziario è iscritto solo nell'elenco di cui all'art. 106 del t.u., ovvero alla Banca d'Italia se l'intermediario
partecipato è iscritto anche nell'elenco speciale di cui all'art. 107 t.u. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni
dalla data in cui la partecipazione ha superato il limite ricordato. 2) Le
successive variazioni della partecipazione sono comunicate entro trenta
giorni da quello in cui la partecipazione stessa ha superato, in aumento o in
diminuzione , le soglie percentuali corrispondenti a multipli del 5 % del
capitale sociale con diritto di voto. 3) E' tenuto ad effettuare le
comunicazioni di cui ai precedenti commi il soggetto che esercita il
controllo sull'intermediario finanziario, indipendentemente sull'ammontare
della partecipazione detenuta. 4)nelle ipotesi in cui, successivamente alla
comunicazione di cui al presente articolo, l'intermediario finanziario
iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 t.u.,
venga iscritto all'elenco di cui all'art. 107, o viceversa cessi di essere
iscritto non è dovuta nessuna comunicazione. In tali casi l'Ufficio Italiano
Cambi e la Banca d'Italia provvedono al necessario scambio di
informazioni". (261) ABI, Associazione Bancaria
Italiana. Circolare n. 42, 3 agosto 1992. "L'art. 9 del Regolamento
prevede che la cancellazione dall'albo derivi : a) dal venir meno dei
requisiti riguardanti la forma societaria, il capitale minimo e la previsione
statutaria dell'art. 1, 1°comma ; b) dall'accertamento di gravi irregolarità
nell'amministrazione ; c) dalla grave violazione di norme di legge o di
regolamento e) da ripetute infrazioni a tale Regolamento e alle successive
disposizioni attuative della Banca d'Italia. La cancellazione è disposta con
provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, alla quale sono
comunicate le eventuali controdeduzioni degli Organi della società entro 30
giorni dallacontestazione di una delle situazioni
richiamate". (262) RIVOLTA, La disciplina della
cessione dei crediti d'impresa, in Rivista di diritto civile, 1991, II, p.
713. "Quid iuris se, nel momento di
stipulazione del contratto di cessione dei crediti, mancano i presupposti
soggettivi in una o entrambe le parti contrattuali e poi gli stessi
sopravvengono nel corso del rapporto ? Ad esempio il cedente non è ancora
imprenditore,( la sua impresa non è ancora iniziata) nel momento in cui cede
i crediti nasceranno da contratti d'impresa ancora da stipulare. Oppure nel
momento del contratto di cessione, il cessionario è società di persone e si
trasforma, nel corso del rapporto in società di capitali, oppure ancora,
essendo il cessionario una società di capitali raggiunge il valore minimo del
capitale sociale più tardi, a cessione già stipulata. La risposta al quesito
discende dal fatto che questi presupposti soggettivi non sono requisiti di
validità nè della cessione dei crediti, nè del contratto di factoring valutato nella sua tipicità
sociale, quindi la loro mancanza non vizia il contratto ma impedisce solo
l'applicabilità della disciplina di favore". (263) Art. 2329 c.c. "Condizioni
per la costituzione. Per procedere alla costituzione della società è
necessario: 1) che sia stato sottoscritto per intero il capitale sociale; 2)
che siano stati versati presso un'istituto di
credito almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro; 3) che sussistano le
autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi
speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare
oggetto...". (264) Banca d'Italia. Circolare n. 165
del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di
vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei
crediti d'impresa. Capitolo II, 3.2 "In relazione ai requisiti di
onorabilità prescritti per i dirigenti muniti di rappresentanza, si fa presente
che tale espressione va intesa in senso funzionale e che tale e pertanto essa
individua i soggetti che, in quanto destinatari di deleghe a carattere
institorio, svolgono un'attività che in generale può considerarsi di natura dirigenziale,nel senso dianzi precisato. Ove gli
esponenti aziendali abbiano cittadinanza straniera, avuto riguardo che la
documentazione richiesta potrebbe non trovare riscontro in altri ordinamenti,
il requisito prescritto potrà anche essere soddisfatto da dichiarazione sostitutiva
di atto notorio o equipollente. Qualora il soggetto estero sia residente in
Italia andrà anche presentata la documentazione comprovante l'onorabilità
rilasciata dall'autorità italiana. 4. Per ciò che riguarda la compagine
sociale, per ciascuno dei partecipanti al capitale che posseggono,
direttamente o per il tramite di società controllate, fiduciarie o per
interposta persona, una partecipazione superioreal
2 % del capitale della società, devono essere allegati alla domanda di
iscrizione all'albo, il certificato generale del casellario giudiziario ed il
certificato rilasciato dalla Prefettura,ex art. 10 sexies, l. n. 575 del 1975. Dove il soggetto partecipante
al capitale sociale, in misura superiore al 2 % sia una persona giuridica o
società di persone,i documenti riguarderanno le
persone degli amministratori, o il direttore generale della società o
dell'ente. Sono esentati dalla produzione di tali atti i soggetti sottoposti
alla vigilanza della Banca d'Italia" (265) Banca d'Italia. Circolare n. 165
del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di
vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei
crediti d'impresa. "Il Consiglio di Amministrazione delle imprese
iscritte all'albo provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti di :
esperienza del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e di almeno uno dei soci
effettivi e uno dei sindaci supplenti; onorablità
di ciascun amministratore, sindaco, dirigente munito di rappresentanza. Il
Consiglio stesso provvede altresì a alla dichiarazione di sospensione e di
decadenza dall'ufficio a causa del difetto dei requisiti medesimi. Entro
trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, ovvero dall'attribuzione ai
dirigenti dei poteri rappresentativi, l'interessato presenta al Consiglio di
Amministrazione dell'impresa di factoring la dichiarazione comprovante il
possesso dei requisiti o l'inesistenza delle situazioni impeditive. In
occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione, successiva
alla scadenza del termine di presentazione della documentazione, è posta
all'ordine del giorno la verifica dei requisiti di esperienza e onorabilità.
E' rimessa all'organo di cui si tratta la valutazione della completezza
probatoria degli atti rassegnati dagli interessati. Effettuato l'accertamento
dei requisiti prescritti per i soggetti di cui trattasi, inoltra alla Banca
d'Italia, entro 60 giorni dalla nomina o dall'elezione ovvero dal
conferimento dei poteri rappresentativi, copia della delibera assunta,
astenendosi dal rassegnare la documentazione di base". (266) Banca d'Italia. Circolare n. 165
del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di
vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei
crediti d'impresa. "Capitolo IV. 2. Al collegio sindacale è
attribuito il compito della verifica della conformità dei comportamenti
aziendali alle norme emanate dal Ministero del tesoro e alle Istruzioni della
Banca d'Italia., nonchè ai canoni tecnici
dell'attività aziendale. Inoltre particolare attenzione riveste il rispetto
delle norme in tema di contrasto al riciclaggio posto dalla legge n.
197/1991, al fine di evitare ogni forma di coinvolgimento dell'intermediario
finanziario in attività che originano da iniziative criminose. A tal fine, le
proposte, gli accertamenti di anomalie e di irregolarità e le contestazioni
del collegio sindacale, devono essere rassegnati alla Banca d'Italia; in
relazione alla finalità della norma, vanno pertanto trasmessi non solo i
rilievi formulati in connessione con l'approvazione del bilancio ma anche in
seguito a denuncia di soci e tutti quelli formulati circa l'attività sociale.
E' invece esclusa la trasmissione di verbali che attestino la semplice
regolarità della gestione. 4. I verbali del collegio sindacale debbono essere
trasmessi alla Banca d'Italia in duplice copia, entro 10 giorni dalla data
dell'atto e debbono essere trascritti nell'apposito libro. L'inoltro deve
essere curato direttamente dal presidente del collegio sindacale o
eventualmente dal sindaco più anziano". (267) Ministero del tesoro. Decreto n.
334, 12 maggio 1992. Regolamento recante la disciplina dell'albo delle
imprese che esercitano l'attività di cessione e acquisto dei crediti di
impresa e modalità della relativa vigilanza. Art. 6 " Segnalazioni
periodiche ed accertamenti ispettivi. 1. Le società o gli enti di cui
all'art.1 inviano segnalazioni informative alla Banca d'Italia che emana
istruzioni applicative e stabilisce la periodicità della trasmissione delle
relazioni suddette con cadenza non superiore a tre mesi. 2. La Banca d'Italia
può richiedere la comunicazione di dati e notizie e disporre ispezioni a
mezzo propri funzionari, muniti di delega, che hanno facoltà di chiedere
l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio
della funzione. 3. Le ispezioni possono essere estese alle attività anche
diverse dall'acquisto dei crediti d'impresa poste in essere dalle società di
cui all'art. 1, al fine di valutarne la stabilità complessiva. tali soggetti
inviano alla Banca d'Italia dati e notizie relative a dette attività sulla
base di istruzione da essa fissate". (268) Banca d'Italia. Circolare n. 165
del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di
vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei
crediti d'impresa. Capitolo VI, "2. Patrimonio vigilanza. Il
patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di
elementi positivi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni
a seconda dei casi,in relazione alla qualità
patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi. Gli elementi postivi che
concorrono alla qualificazione del patrimonio debbono senza indugio per la
copertura di rischi e perdite aziendali quando si verifichino. Il loro
importo è depurato dei vari carichi fiscali gravanti". (269) Banca d'Italia. Circolare n. 165
del 15 luglio 1992 . - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di
vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei
crediti d'impresa "3.1.3. Passività subordinate. Le passività
subordinate sono ricomprese nel patrimonio di vigilanza solo con il consenso
della Banca d'Italia che comunque può escludere o limitare la computabilità sulla
base di valutazioni fondate sul regolamento contrattuale e sulla limitata
potenzialità dell'emittente. I contratti che regolano l'emissione di
passività subordinate prevedono espressamente che: a) in caso di liquidazione
dell'emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati rimborsati
tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati ; b) la durata del
rapporto non sia inferiore a cinque anni e qualora la scadenza sia
indeterminata, sia previsto per il rimborso almeno un preavviso di cinque
anni ; c) il rimborso delle passività avvenga anticipatamente e su iniziativa
dell'emittente e col nulla osta della Banca d'Italia ". (270) Banca d'Italia. Circolare n. 165
del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di vigilanza
per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei crediti
d'impresa. Capitolo VI, " 2.2 Patrimonio supplementare. Le riserve
di rivalutazione, i fondi rischi su crediti, e le passività subordinate
costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità secondaria. Il loro
totale, previa deduzione degli elementi negativi, costituisce il patrimonio
supplementare. Questo aggregato è computabile entro il massimo rappresentato
dal valore del patrimonio base; le passività subordinate non possono eccedere
il 50 % del patrimonio base". (271) Banca d'Italia. Circolare n. 165
del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di
vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei
crediti d'impresa. 5. "Operazioni fuori Bilancio. Le operazioni
fuori bilancio si articolano in due categorie: garanzie rilasciate o impegni
assunti, operazioni collegate ai tassi di interesse o di cambio. Le
operazioni fuori bilancio vanno ponderate attraverso un fattore di conversione,
il quale rispecchia sia l'entità che la probabilità del verificarsi di
un'esposizione creditizia per cassa". (272) Ministero del tesoro. Decreto 17
novembre 1993, in Rivista italiana leasing, Anno X, 1994, fasc. 1, p. 197.
"Modalità per il passaggio negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia,
approvato con d.l. 1 settembre 1993, n. 385, degli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli art. 6 e 7 del d.l . 3 maggio 1991, n. 197 e delle imprese esercenti
l'attività di cessione e acquisto dei crediti d'impresa di cui all'art.2, 1°
comma, della legge 21. 02. 1991, n. 52. Art. 1. A decorrere dall'entrata in vigore del t.u., i soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'art
106 della l. 197/1991 sono iscritti d'ufficio nell'elenco generale di cui
all'art. 106 del t.u. ovvero nell'apposita sezione
dell'elenco generale di cui all'art. 113 del t.u.
medesimo. 2. Ai fini dell'iscrizione, nell'elenco generale di cui
all'art. 106 del t.u., in attesa dell'emanazione
del provvedimento di cui all'art. 106, 4°comma, lett
a), si applicano le disposizioni della Circolare ministeriale n. 1 del 26
giugno 1992. 3. A decorrere dalla data di cui al primo comma, i
soggetti di cui all'art. 7 della legge n. 197/1991, sono iscritti d'ufficio
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del t.u. Art. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del t.u., i soggetti iscritti all'albo ex art. 2 della legge
n. 52/1991, sono iscritti d'ufficio nell'elenco generale di cui all'art. 106
del t.u. A tal fine la Banca d'Italia trasmette
all'Ufficio Italiano Cambi le risultanze, dell'Albo ex art. 2 l. n.
52/1991". (273) Banca d'Italia. Circolare n. 165
del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di
vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei
crediti d'impresa. Capitolo 1.7 "Ai fini dell'aggiornamento
dell'albo delle imprese esercenti l'attività di cessione ed acquisto di
crediti d'impresa, la società iscritta è tenuta a comunicare alla filiale
della Banca d'Italia tutte le variazioni attinenti alle informazioni
contenute nell'albo medesimo. La comunicazione è corredata di copie del nuovo
Statuto della società certificato vigente dalla Cancelleria del competente Tribunale". (274) Banca d'Italia. Circolare n. 165
del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di
vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei
crediti d'impresa. "4. Le segnalazioni che le imprese sono tenute a
produrre periodicamente alla Banca d'Italia riguardano: I) informazioni
patrimoniali e relativi dati di dettaglio nonchè le
rilevazioni delle concentrazioni di rischio; II) riferimenti economici e dati
di dettaglio; III) dati per il calcolo del patrimonio di vigilanza e la
determinazione del coefficiente patrimoniale minimo. vanno trasmessi alla
Banca d'Italia: entro il venticinquesimo giorno alla data di riferimento
della segnalazione (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre), i dati
patrimoniali e le relative segnalazioni di dettaglio, nonchè
i dati relativi al patrimonio di vigilanza e al coefficiente di
solvibilità...". (275) Banca d'Italia. Bollettino
Statistico 1998. "Gli intermediari sono tenuti a segnalare mensilmente
la posizione debitoria di cui risulta titolare ciascun cliente singolarmente
o in coobbligazione con altri. la segnalazione dell'intera posizione di
rischio relativa ad un certo cliente è dovutase
ricorre una delle seguenti condizioni: 1) la somma dell'accordato o dell'utilizzato
del totale dei finanziamenti per cassa e delle garanzie rilasciate alla
clientela è di importo pari o superiore a 150 milioni ; 2) il valore delle
garanzie personali complessivamente rilasciate dal cliente è d'importo pari o
superiore a 150 milioni di lire ; 3) la posizione del cliente è in sofferenza
o viene passata in perdita nel corso del mese di riferimento, a prescindere
dall'importo ; 4) il valore nominale dei crediti che l'intermediario ha
acquistato dal cliente per operazioni di factoring è d'importo pari o
superiore a 150 milioni di lire ; 5) il valore delle operazioni effettuate
dall'intermediario per conto terzi, è d'importo pari o superiore a 150
milioni di lire. Quando la segnalazione è dovuta anche al superamento di uno
solo dei limiti sopra indicati, nella stessa debbono figurare tutti i
rapporti in essere al nome del cliente a cui essa si riferisce". (276) Le caratteristiche tipologiche
del cliente cedente sono evidenziati dai dati inclusi nel bollettino
statistico della Banca d'Italia ed elaborati nella Tavola C.3.3. (277) Art. 2083 c.c. "Piccoli
imprenditori. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia" (278) RIVOLTA, La disciplina della
cessione dei crediti d'impresa, p. 714 ; SANTI, La legge n. 52/1991 sulla
disciplina della cessione dei crediti d'impresa, in Banca, borsa e tit., 1991, II, p. 409. (279) MASSA FELSANI, Il contratto di
factoring e la disciplina della cessione dei crediti d'impresa, in Rivista di
diritto commerciale, 1991, p. 731. "Dal punto di vista soggettivo le
parti del rapporto contrattuale devono rivestire la qualifica di imprenditore.
Ma mentre per il cedente la legge non qualifica ulteriormente tale
precisazione, che può ritenersi comprensiva anche dell'imprenditore agricolo,
del piccolo imprenditore, dell'artigiano, per il cessionario si specifica
debba trattarsi diuna società o ente pubblico o
privato, avente personalità giuridica...". (280) In effetti è stato evidenziato
che la cessione dei crediti nel factoring intanto è determinata, in quanto è
globalmente richiamata ai crediti d'impresa: deve sussistere in altri termini
il riferimento a crediti derivanti dalla vendita di beni prodotti o da
svolgimento di servizi tipici, comunque riferibili ad una clientela fissa ed
abituale, per imprese che conseguentemente hanno a riferimento un fatturato
prevedibile. Invece l'orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile
la cessione di un credito futuro solo quando al momento della conclusione del
negozio esiste già il rapporto giuridico di base dal quale i crediti possano
trarre origine, si è concretizzato, nel corso degli anni, in una pluralità di
sentenze , tra le quali: Cass., 2 agosto 1977, n.
3421, in Rep. Foro it., 1977, voce Cessione, n. 2 ;
Cass., 24 ottobre 1975, n. 2519, in Rep. Foro it, 1975, Fallimento n. 369 ; Cass.
5 giugno 1978, n. 2798, in Rep Foro it., 1978, voce
cessione, n. 1. (281) RIVOLTA, La disciplina della
cessione dei crediti d'impresa, in Riv.dir.civ.,1991, II, p. 718. (283) Cass. 15 gennaio 1969, n. 53, soc. Silvani c. Cantieri Victor, in Mass. 1969. "La
notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., è necessaria
ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al
cedente, nonché per determinare la priorità di più cessioni rispetto ai
terzi. Il che non toglie che la cessione del credito, la quale si perfeziona
col consenso del cedentee del cessionario,
attribuisca a quest'ultimo la qualità di creditore e quindi di legittimato a
pretendere la prestazione ancora dovuta, ancorchè
sia mancata la notificazione al debitore ceduto”. In proposito: Cass., Sez. III, 2 febbraio
2001, n. 1510, Branca Distillerie c. Ifis, Foro it. 2001, I, p. 1157. “Posto che l’effetto traslativo del contratto di factoring si
produce sulla base del solo consenso dei contraenti (cedente fornitore e
cessionario factor), indipendentemente dalla
volontà del debitore, la relativa notifica è svincolata da ogni formalità,
essendo sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a porre il debitore in grado di
conoscere la mutata titolarità del rapporto obbligatorio”. (284) App.Milano,
31 gennaio 1995, Soc. Bema c. Credit Factoring International,
in Banca borsa e tit., 1996, II, p. 180. "La
comunicazione al debitore ceduto, necessaria perchè
la cessione abbia efficacia nei suoi confronti, non deve necessariamente
essere eseguita nelle forme di cui all'art. 137 del c.p.c.,
ma può assumere qualsiasi veste, non esclusa quella verbale, purchè obiettivamente idonea a consentire la conoscenza
dell'avvenuta cessione". (285) Ad esempio, Art. 2 Factorcoop, "...L'intervenuta cessione sarà
comunicata al debitore con l'invio da parte nostra, dell'apposito modulo
compilato e sottoscritto e indicando espressamente sulle fatture emesse a
carico dello stesso che il pagamento è dovuto esclusivamente a favore della
cessionaria" ; Art. 4/2 Istituto Bancario S. Paolo. "Il fornitore
si obbliga a portare a conoscenza del debitore ceduto la stipulazione del
contratto di factoring nelle forme e modalità indicate dal factor e a procurare allo stesso le accettazioni delle
cessioni dei crediti da parte dei debitori ceduti. La spedizione
dell'originale delle fatture al debitore ceduto sarà effettuata a cura del factor e a spese del fornitore, fatti salvi diversi
accordi.". (286) Cass.
30 giugno 1969 n. 2375, Sottocasa c. soc. Xilos, in Mass. 1969. "La norma del 1° comma dell'art. 1264 c.c. , ai
fini dell'efficacia della cessione del credito nei riguardi del debitore
ceduto, richiede alternativamente e non congiuntamente, che il detto debitore
abbia accettato la cessione, ovvero che questa gli sia stata
notificata". (287) In questo senso: Cass., 2 giugno 1977, n. 2243, in Giur. it.,1977, I, 1,
c. 1654 ; Cass. 12 maggio 1990, n. 4077, soc. Courtaulds Italia c.
Marshall, in Mass. 1990. "Ai fini previsti dall'art. 1264 c.c., che
prescrive che la cessione del credito (possibile anche senza il consenso del
debitore ceduto) ha effetti nei confronti di quest'ultimo, quando gli sia
stata notificata o quando questi l'abbia accettata, la notificazione
dell'avvenuta cessione non è soggetta a termini o a particolari formalità e
quindi può essere fatta con l'atto di citazione od anche successivamente nel
corso del giudizio". (288) App. Milano, 31 gennaio 1995, Soc. Bema c. Credit factoring International, in Banca,borsa e tit., 1996, II,
p. 180 ; Tribunale Genova, 17 febbraio 1999, Banca
Genova e San Giorgio c. Metro Igd centrale
acquisti, in Foro pad. 1999, I, 269. “E’ opponibile al debitore ceduto la notifica di cessione del
credito operata presso la sua sede amministrativa anziché presso la sede
legale, quando la sede amministrativa sia stata luogo da cui venivano gestiti
i rapporti col cliente” ; Trib. Nocera Inferiore,
10 giugno 1999, Cons. Coop. Agro c. Banca Cred. Pop. Torre del Greco, in Arch. Civ.
2000., 339. “In tema di cessione del credito, è idonea a portare a
conoscenza del debitore ceduto la mutata titolarità attiva del rapporto
obbligatorio, la notifica della cessione effettuata mediante la
stampigliatura operata sulle fatture inviate dal cedente al debitore ceduto
(e da questi controfirmate) indicanti il nuovo creditore”. (289) Anche: P. Genova, 29 luglio 1996,
Soc. Alpitel c. Banco di
Genova e S. Giorgio, in Foro pad., 1996, I, p. 248. (290) Cass., 3 aprile 1992, n. 4105, in
Rep. Foro it., 1992, voce Contratti con la P.A., c.
650 ; Cass., 28 luglio 1997 n. 7020, in Giust. Civ., Mass., 1997, 1284.
"Al fine dell'opponibilità alla pubblica amministrazione della cessione
di credito, l'autentica notarile richiesta dall'art. 69 del r.d. n. 2240/1923 deve riferirsi alle sottoscrizioni di
tutte le parti che hanno posto in essere il trasferimento". Più
recentemente, sul tema, si veda: Cass., Sez. III, 23 novembre
2000, n. 15153, Az. Speciale trasporti Sun c. Hivo Alpe Adria Bank Italia, in
Mass. 2000. “A norma dell’art. 69,3 comma, r.d.
n. 2440 del 1923, la notificazione alla P.A. della cessione di un credito del privato nei confronti della
stessa, in tanto è produttiva di effetti, in quanto la cessione sia stata
fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; da ciò consegue
che, in deroga al principio posto dall’art. 1264,2° comma c.c., il pagamento effettuto dalla P.A. al cedente, anziché al cessionario,
pur dopo che le sia stata notificata la cessione non effettutata
nelle forme indicate, produce effetto liberatorio, pur essendo irrilevalente la conoscenza da parte della P.A.
dell’avvenuta cessione; tuttavia se la cessione è stata accettata dalla P.A.,
il successivo pagamento effettuato dal cedente non libera l’amministrazione
nei confronti del cessionario”. (291) Alcune considerazioni di
carattere più generale, rispetto alla comunicazione della cessione al
debitore e all'opponibilità nei confronti dei terzi, sono sviluppate in:
NUZZO, Dal contratto all'impresa: Il factoring , op. cit., p. 963. "La
cessione non ha infatti effetto nei confronti del debitore ceduto se questi
non l'ha accettata ovvero gli sia stata notificata (art. 1264, 1°comma) ;
riguardo poi ai terzi aventi causa del cedente, prevale la cessione
notificata per prima o quella accettata con data certa anteriore (art. 1265,
1°comma). Ne deriva che il trasferimento dei crediti si verifica per il
semplice consenso, ma i suoi effetti verso il debitore o gli eventuali aventi
causa si verificano dopo il rispetto delle formalità prescritte. Con riguardo
alla notificazione è frequente in dottrina l'affermazione che non sia
necessaria una notifica in forma solenne, ammettendosi l'uso di qualsiasi
mezzo idoneo a portare a conoscenza l'avvenuto trasferimento. La conclusione
viene solitamente giustificata con la considerazione che l'intento del
legislatore è semplicemente quello di veder realizzata l'informazione
dell'avvenuta cessione.". (292) Cass. 19 ottobre 1962, n. 3041, Oldani c. fall.to Cimes, in Banca,borsa e tit., 1963, II,
p. 21. "Perché una cessione di credito del debitore fallito possa essere
opposta al suo fallimento è necessario che essa risulti notificata al
debitore ceduto o da questi accettata, a norma dell'art. 1265 c.c.,
anteriormente alla sentenza dichiarativa del fallimento" ; Tribunale Lecce, 19 agosto 1999, Arnò
c. Ifid, in Foro It.
2000, I, 1992. “E’ inopponibile al creditore pignorante del cedente la
cessione dei crediti futuri (nella specie, relativamente alla parte cedibile
della retribuzione del lavoratore a fronte della concessione di un
finanziamento), relativamente ai crediti maturati dopo il pignoramento”. (293) CASSANDRO SULPASSO, Italo
Calvino, Hermann Melville e la legge n.52/1991 , in Giur. comm., 1994, I, p.
402. "La legge italiana è da questo punto di vista più restrittiva,dato che indica come abbiamo visto, un
termine di due anni perchè il credito futuro possa
essere compreso nella cessione globale. Tuttavia tale termine ricomincerà a
decorrere con la rinnovazione dell'accordo di cessione dei crediti in massa e
perciò il risultato finale non sarà dissimile da quello che si ottiene con
accordi di cessione globale in altri ordinamenti" (294) Cass.,
21 aprile 1961, n. 890 e Cass., 27 aprile 1961, n.
948, in Foro it, 1961, I, c. 918 ; Cass., 19 ottobre 1962, n. 3041, in Foro pad., 1962, I, c. 1249. (295) App.
Milano, 2 febbraio 1996, soc. CBI Factor c. Conavi, in Dir. fall., 1996, II, 1091. "L'apposizione sulla
scrittura privata della cessione del credito, del timbro postale costituisce
fatto idoneo a conferire certezza alla data della stessa, ai sensi dell'art.
2704 c.c.". (296) FERRARI, Il pagamento avente
data certa: uno strumento di opponibilità. in Contratto e impresa, 1993, p.
140. (297) CLARIZIA, La funzione
dell'anticipo corrisposto dal factor., in Riv. it. leasing, 1993, p. 3.
"La lettera dell'art. 5 suscita, però, non poche perplessità
interpretative, soprattutto in quanto l'originario testo contenuto nel
disegno di legge n. 882 fu modificato in Commissione Giustizia al Senato,
aggiungendovi la previsione della data certa, quale requisito che dovesse
soddisfare il pagamento anticipato. E si evidenzia già una imprecisione
terminologica: il requisito della data certa non deve essere soddisfatto dal
pagamento ma evidentemente dal documento che lo prova. Siffatto pagamento si
pone accanto ai tradizionali strumenti di opponibilità e deve trattarsi
perciò di un pagamento del corrispettivo pattuito tra cessionario e cedente,
anticipato sia rispetto alla scadenza del debito ceduto, sia rispetto ad
eventuali pretese di terzi creditori del cedente, che non abbiano reso
opponibile la cessione effettuata a proprio vantaggio con alcun meccanismo.
Si conserva il tradizionale principio della priorità che ispira il sistema di
opponibilità della cessione del credito; se ne deduce che fra più pagamenti
sarà opponibile quello eseguito per primo, così come in caso di concorrenza di
più formalità, prevarrà quella perfezionata per prima". (298) Art. 2726 c.c. "Prova
del pagamento e della remissione. Le norme stabilite per la prova
testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione
del debito". (299) Art. 2724. "Eccezioni
al divieto di prova testimoniale. La prova per testimoni è ammessa in ogni
caso: 1. Quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito
da ogni scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la
domanda, o dal suo rappresentate che faccia apparire verosimile il fatto
allegato. 2. quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o
materiale di procurarsi la prova scritta 3. quando il contraente ha senza sua
colpa perso il documento che gli forniva la prova". (300) CLARIZIA, La funzione
dell'anticipo corrisposto dal factor, in Riv. it. leasing, 1993, p. 3. (301) App.
Milano, 2 febbraio 1996, in Dir fall., 1996, II,
1091. "La trasmissione della scrittura privata di cessione del credito
mediante telefax non costituisce fatto idoneoa
conferire certezza alla data della stessa ai sensi dell'art. 2704 c.c.
L'apposizione sulla scrittura privata del timbro postale costituisce invece
fatto idoneo a costituire la certezza indicata dall'art. 2704 c.c.". (302) Il modulo ABF factoring fa
infatti riferimento sostanzialmente a due principali mezzi di accreditamento
del corrispettivo: anticipazioni a mezzo assegno circolare, bancario su
piazza oppure anticipazioni a mezzo corrispettivo. (303) DI MUNDO, L'opponibilità delle
cessioni di credito al fallimento, in Rivista italiana leasing, 1994, p. 13.
"Tra gli altri modi che stabiliscono in modo ugualmente certo,
l'anteriorità della data del pagamento, ai sensi dell'art. 2704, 1° comma, ne
sono stati individuati parecchi dai primi commmentatori
della legge, come: il bonifico bancario, l'invio di assegno con raccomandata,
l'annotazione quotidiana dei pagamenti in apposito libro sociale bollato e
vidimato, con la formazione periodica di estratti autentici notarili. A me
sembra però, che con tutte le riserve del caso che quest'ultimo procedimento
sia il più sicuro, a patto che nel registro sia indicato l'estremo del mezzo
di pagamento e che nell'estratto, ne sia fatto specifico riferimento". (304) Ad esempio una recente sentenza,
App. Milano, 25 gennaio 1994, Soc.
Fincantieri c. CBI Factor Spa, in Foro it, 1995, I, 1621, ha stabilito che : "Sono
inopponibili al factor, per contrarietà al
principio di buona fede, le eccezioni relative all'inadempimento del
fornitore sollevate dal debitore ceduto, il quale precedentemente abbia fatto
dichiarazioni tali da ingenerare nel factor, il
ragionevole affidamento nell'esistenza del credito ceduto". (305) App.
Milano, 19 febbraio 1992, "Non è configurabile la responsabilità
extracontrattuale del debitore ceduto per omessa informazione sulle vicende
del rapporto sottostante la cessione, fintanto chè
il factor non abbia dato prova dell'impossibilità
parziale o totale di rivalersi sul cedente". (306) CASSANDRO SULPASSO, L'abuso
del contratto di factoring, in Giur.comm. 1976, II,
p. 387. (307) App.
Milano, 21 febbraio 1975, in Giur. comm., 1976, II, p. 387. "Non
commette atto illecito ex art. 2043 c.c., il presunto debitore ceduto che
ometta di contestare tempestivamente l'esistenza del credito,quando
riceva notizia della cessione da parte del factor ,
se questi, contrariamente alle condizioni generali di contratto, accredita al
cliente il corrispettivo della cessione, prima del pagamento del debitore o
della conferma dell'esistenza del credito". (308) CASSANDRO SULPASSO, L'abuso
di factoring, in Giur. comm., 1976, II, "Esattamente pertanto, la
sentenza ha escluso il diritto del factor al
risarcimento del danno nei confronti del presunto debitore, precisando che il
nesso di causalità tra la mancata contestazione dell'esistenza del credito e
il danno subito dal factor è stato interrotto dal factor stesso che in deroga alla stessa previsione del
contratto, ha anticipato il pagamento del corrispettivo pur senza esser sicuro
dell'esistenza del credito”. (309) App. Bari, 13 luglio 1990, in Giur. it., 1991, I, 2, p. 317. "..L'approvazione del
credito da parte del factor si manifesta con la
trasmissione dei documenti al ceduto che, restituendoli sottoscritti,
conferma l'esistenza del credito. Non costituisce violazione degli obblighi
di buona fede il comportamento del debitore, il quale no confermi al factor l'esistenza del credito ceduto mediante la
restituzione dei documenti inviati, potendo e dovendo il factor
attivarsi, nel silenzio del ceduto stesso, al fine di ottenere i necessari
chiarimenti in merito sia dal debitore sia dal cliente". A risultati
analoghi è giunta la Cassazione, in Cass., Sez. III, 15 giugno 1999, n.
5947, CBI Factor c. Azimut Holding, in Contratti 2000,
p. 39. “Il factor che si limiti a notificare al
debitore ceduto l’avvenuta cessione, in proprio favore, dei crediti vantati
verso quest’ultimo dal cedente, omettendo (negligentemente) di informarsi
presso il debitore ceduto circa l’esistenza dei crediti, non può poi
pretendere il risarcimento dei danni dal ceduto stesso per pretesa violazione
di un (inesistente) obbligo di informazione, giacchè
il comportamento passivo o inerte del debitore ceduto, a fronte della mera
comunicazione dell’avvenuta cessione, non viola il principio di correttezza o
di buona fede, non essendo detto debitore obbligato a porre in essere uno
specifico comportamento nei confronti del cessionario tale da implicare un
aggravamento della sua posizione”. (310) Cass.,
18 ottobre 1994, n. 8497, in Mass., 1994. "Nel rapporto che, sulla base
di una cessione di futuri crediti di una impresa, a scopo di finanziamento,
il debitore ceduto può anche essere tenuto, soprattutto se a ciò si è
obbligato, a confermare volta per volta l'esistenza dei crediti ceduti, in
modo da consentire le operazioni di finanziamento per cui il contratto è
stata stipulato, assumendo così la responsabilità per danni prodotti dalla
eventuale inosservanza dell'obbligo. Se tuttavia in mancanza di un espresso
accordo sulle modalità didel dovere di informazione
del debitore, la società cessionaria abbia dato seguito alle operazioni di
finanziamento, solo dopo specifico interpello del debitore ceduto ed espressa
e specifica conferma dei crediti da parte di questo, nessuna responsabilità
può derivare a quest'ultimo per il silenzio sulla specifica esistenza di
alcuni dei crediti ceduti, perchè,risolvendosi in
un comportamento difforme da quello che l'altra parte avrebbe dovuto
attendersi, secondo la prassi, tale silenzio non può assumere significato
positivo di conferma dei crediti ceduti, ma semmai di significato contrario,
alla stregua del generale principio secondo cui il silenzio, nei rapporti
negoziali, può assumere il significato di implicita comunicazione di situazioni
rilevanti solo quando in tal senso sia percepibile da entrambe le
parti". (311) Cass., 30 ottobre 1981, n. 5743, in
Mass. Giust. Civ., 1981,
1024, in cui si afferma sostanzialmente che il silenzio può assumere valore
di dichiarazione tacita della volontà solo dove concorrano particolari
circostanze che diano al silenzio stesso un significato chiaro e non
equivoco. Dello stesso orientamento si è dimostrata la Suprema Corte, in Cass., Sez. II, 27 febbraio
1998, n. 2156, flarc. c. Coop. Istitut.
Sviluppo Edilizia Senzatetto, in Mass. 1998. “Il debitore ceduto , pur se edotto della cessione, non viola
il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il
credito (ovvero se transige con il cedente su crediti diversi da quello
ceduto); né il suo silenzio può
costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato, occorre
un’intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione; pertanto
è onere del cessionario provare l’esistenza e l’ammontare del credito, salva
la responsabilità del cedente, per la mancata consegna dei documenti su cui è
fondato, configurante inadempimento del contratto di cessione”. (312) Art. 7 Centrofactoring
Spa, "Il fornitore è tenuto a collaborare in ogni modo con il factor, fornendo d'iniziativa ogni notizia di rilievo in
suo possesso riguardante la solvibilità dei debitori ceduti, ogni loro
eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale e stragiudiziale, anche non
attinenti il rapporto commerciale. Dovrà inoltre comunicare l'esistenza di rapporti
pregressi con gli stessi e le eventuali controversie allo stato esistenti. A
semplice richiesta del factor il fornitore dovrà
concedere dati ed estratti anche autentici delle scritture contabili in
qualsiasi modo legate al rapporto di factoring e sulle eventuali garanzie
prestate, utili per l'incasso dei crediti stessi e delle somme
accessorie"; Art. 10 Factorcoop Spa,
"Collaboreremo con la vostra società per la salvaguardia dei vostri
interessi di cessionari e in particolare ci obblighiamo a perfezionare a
semplice richiesta del factor, tutti gli atti e i
documenti necessari ad incassare i crediti ceduti. Pertanto vi consentiremo
di eseguire in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo dei vostri
incaricati, gli opportuni controlli sulla nostra Azienda e sulle scritture
contabili anche non attinenti i crediti ceduti e di trarne copie ed
estratti". (313) App.
Milano, 2 febbraio 1996, Soc. CBI Factor c. Conavi, in Dir.
Fall., 1996, II, 1091; Cass., sez. II, 27 febbraio
1998, n. 2156 Soc. Flarc
c. Soc. coop. Ist.
Sviluppo edilizio senzatetto, in Mass. 1998. "Il debitore ceduto, pur se
edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del
cessionario se non contesta il credito (ovvero se transige con il cedente su
crediti diversi da quello ceduto), ne il suo silenzio può costituire una
conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra
le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione. Pertanto è onere del
cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito, salva la
responsabilità del cedente per la mancata consegna dei documenti su cui è
fondato, configurante inadempimento del contratto di cessione". (314) Trib. Milano, 9 giugno 1980, in Foro pad., 1982, I, 198 ; Cass., Sez. II, 17 marzo 1999,
n. 2394, Banco Napoli c. Immobiliare Valparadiso,
in Mass, 1999. “In tema di cessione
dei crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario tutte le
eccezioni opponibili all’originario creditore cedente, compresa quella
relativa alla clausola compromissoria, non comportando la cessione una
modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito al cessionario con
gli stessi elementi individuatori e perciò con la
stessa causa e le eccezioni causali”. (315) CARNEVALI, I problemi giuridici del factoring, in Rivista di
diritto civile, 1978, I, 319. "Passando ai rapporti col debitore ceduto,
è ora necessario chiedersi quali eccezioni quest'ultimo può opporre al factor. Nessun dubbio sorge per quelle riguardanti i
rapporti personali tra debitore e factor" ; Cass., Sez. III, 6 agosto
1999, n. 8485, Faccini c. Edilfin, in Mass. 1999.
“A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato
verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo
creditore originario; pertanto potrà opporre
al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle
attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi o
estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al
trasferimento, ma anteriori all’accettazione della cessione o alla sua
notifica o alla sua conoscenza di fatto”. (316) Trib. Milano, 15 novembre 1990, in
NGCC, 1991, I, p. 601; tuttavia in Cass., 9
febbraio 1995, n. 1499, in Foro it., 1995 :
"In tema di cessione del credito, il debitore ceduto può opporre al
creditore cessionario, le eccezioni opponibili all'originario creditore
cedente, compresa quella relativa alla clausola riguardante il foro
esclusivo, pattuita tra le parti" ; Corte d’Appello
di Catania, n. 263/99 depositata in data 8 settembre 1999, Ifitalia/Fallimento Itin.
“Nell’esaminare la fattispecie di un contratto di subappalto, la corte ha
affermato che la pretesa creditoria di una società di factoring, non può
essere paralizzata dalla risoluzione del contratto, poiché le eccezioni
opponibili dal debitore ceduto al cessionario sono quelle che investono
l’originaria validità del contratto (nullità ed annullabilità) e quelle
rivolte a far valere modifiche del credito, queste ultime solo ove avvenute prima che il debitore fosse a
conoscenza della cessione. Se dopo la cessione intervengono fatti che
incidono sull’entità, esigibilità o estinzione del credito, la loro efficacia
deve essere considerata in relazione alla nuova situzione
soggettiva determinata nella sostituzione del cedente con il factor”. (317) Trib. Roma, 28 febbraio 1994, in Giust. civ.,1994, I, 2029. "Il debitore ceduto può
opporre al factor l'eccezione di incompetenza del
giudice adito fondata su una clausola del contratto dal quale il credito è
sorto" ; sul tema della competenza giudiziale si veda anche: Trib. Milano 15 novembre 1990,
Futura Preziosi c. Factorit, in Nuova Giur. Civ. 1991, I, 601. “Nell’ambito di un rapporto di
factoring, non è opponibile al factor la
convenzione che deroga alla competenza territoriale del giudice, inserita
nell’originario contratto, concluso tra cedente e ceduto”. (318) FERRIGNO, Factoring, in
Contratto e Impresa, 1992, 974. (319) Art. 1993 c.c.
"Eccezioni opponibili. Il debitore può opporre al possessore del titolo
soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che
sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonchè
quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o
di rappresentanza al momento dell'emissione, o da mancanza di condizioni
necessarie per l'esercizio dell'azione. Il debitore può opporre al possessore
del titolo le eccezioni basate sui rapporti personali col precedente
possessore dello stesso, soltanto se nell'acquistarlo, il possessore ha agito
intenzionalmente in danno del debitore medesimo". (320) App. Milano, 25 gennaio 1994, in Foro
it., 1995, I, 1621. "Sono inopponibili al factor per contrarietà al principio di buona fede, le eccezioni
relative all'inadempimento del fornitore sollevate dal debitore ceduto, il
quale abbia precedentemente effettuato dichiarazioni tali da ingenerare nel factor, il ragionevole affidamento nell'esistenza del
credito ceduto" ; Cass., Sez. III, 17 gennaio 2001, n. 575, Silf
c. Rondolino, in Mass. Foro it.
2001. “In tema di factoring è opponibile al factor
cessionario da parte del debitore ceduto, la risoluzione per inadempimento a
norma dell’art. 1662,2° comma c.c. avente efficacia ex tunc”. (321) Tuttavia, sul tema: App. Milano, 25 gennaio 1994, in Foro it.,
1995, I, p. 1621. " La dichiarazione del debitore ceduto che pagherà al factor i crediti che concernono forniture regolarmente
eseguite, è una ricognizione di debito titolato e non una confessione, ma
nell'ambito di un contratto di factoring, il debitore ceduto non è ammesso a
provare l'inesistenza della fornitura, in base al principio secondo cui il
debitore deve salvaguardare l'utilità del creditore, nei limiti in cui ciò
non importi un'apprezzabile sacrificio a suo carico". (322) Contro: Cass.,
5 febbraio 1988, n. 1257, in Banca, Borsa e tit.,
1989, II, 295. (323) Art. 1189 c.c.
"Pagamento al creditore apparente. Il debitore che esegue il pagamento a
chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato
se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto
alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la
ripetizione dell'indebito". (324) Su un'aspetto
particolare di tale situazione, hanno avuto modo di pronunciarsi i giudici
milanesi in: Trib. Milano 30 gennaio 1995, Gius. 1995, 3750. "La mancanza della specifica
approvazione per iscritto, della clausola contrattuale che prevede il divieto
della cessione del credito, ne determina la nullità assoluta rilevabile in
ogni stato e grado del giudizio da chiunque ne abbia interesse". (325) CALZOLAIO, Il Factoring in
Europa, Milano 1997, p. 96. (326) Art. 1260 c.c.
"Cedibilità dei crediti. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o
gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere strettamente
personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono
escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al
cessionario, se non si prova che egli lo conoscesse al tempo della
cessione". (327) Cass.,
7 aprile 1979, n. 1992, in Foro it., 1979 in COEN,
Brevi considerazioni in tema di factoring e delle eccezioni opponibili dal
debitore, in Rivista italiana leasing, 1990, p. 174. "Nella cessione di
credito il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che
avrebbe potuto opporre all'originario creditore; tuttavia se dopo la cessione
incidono fatti che riguardano esigibilità, estinzione del credito, la loro
efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situazione
soggettiva che si è stabilita in dipendenza del perfezionato trasferimento
del diritto. Pertanto dopo il trasferimento del diritto che avviene col
semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva
origine il credito ceduto, convenuta tra l'originario creditore cedente e il
debitore ceduto, non è opponibile al cessionario, in quanto una volta
realizzato il trasferimento del diritto il cedente perde la disponibilità di
esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il
debitore ceduto a conoscenza del contratto non può ignorare tale
circostanza". (328) Per tale aspetto: Trib. Milano, 18 luglio 1985, Soc
Ribera Scioti c. International Factors
Italia, in Riv. It.
Leasing, 1986, 711. "Nei confronti del cessionario di un credito
derivante da fatture, non sono opponibili le eccezioni fondate su fatti
successivi alla comunicazione della cessione, quale è lo storno dell'addebito
della fattura stessa, operato dal cedente a favore del debitore ceduto, in
conseguenza della restituzione della merce". (329) Trib.
Milano, 13 aprile 1989, in Giur. merito 1990, p. 538. (330) App.
Milano 19 febbraio 1992, Soc. Brevetti Gaggia c.
Comit Factoring, in Banca borsa e tit, 1993, II,
562. "Un'operazione di conguaglio può configurarsi solo tra le parti di
un rapporto obbligatorio: al factor, terzo rispetto
alla fonte negoziale del credito ceduto, le ragioni vantate dal debitore nei
confronti del cedente possono essere opposte solo in compensazione, ai sensi
e nei limiti dell'art. 1248 c.c.". (331) Tribunale di Verona, 4
maggio 1987, in Foro it., 1988, I, 1, 1306.
"Per tutte le eccezioni relative alla modificazione o estinzione del
credito (risoluzione, adempimento e compensazione), deve ritenersi che non
sono opponibili al cessionario tutte le volte che il fatto, si sia
manifestato dopo che il debitore sia venuto a conoscenza della cessione.
Infatti il creditore cedente dal momento della cessione perde completamente
la titolarità del credito e non può prestare la sua adesione alla risoluzione
del contratto, poichè non è più in grado di
compiere atti di disposizione dei diritti nascenti da tale contratto. A
conforto di tale soluzione va anche ricordato che una diversa conclusione
contrasterebbe col principio per cui l'imprenditore garantirebbe al factor quanto meno il nomen verum del debitore". (332) Trib.
Perugia, 14 gennaio 1997, Soc. Eldi
c. S.Paolo Factoring, in Rass.
giur. umbra, 1997, 407. (333) CLARIZIA,
I contratti di finanziamento: lesing e factoring ,
UTET 1989, p. 229-230. Home
| Index
Tesi | Sommario
| Capitolo
I | Note
Capitolo I | Capitolo
II | Note Capitolo III | Capitolo
IV | Note
Capitolo IV | Tesi
di Laurea: Il factoring e la cessione dei crediti d’impresa, Libera
Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Giurisprudenza, Anno Accademico
1999/2000, Candidato: Fabio
Giovagnoli, Arcevia (AN), Relatore:
Chiar.mo Prof. Antonio Nuzzo. Email: fabio.giovagnoli@libero.it. |