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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO


FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

                                      

 

IL FACTORING E LA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPRESA

 

 

   di   Fabio Giovagnoli.

 

 

 

 

Note al Capitolo Terzo

La connotazione soggettiva delle parti contrattuali.



(221)FOSSATI-PORRO, Il factoring: aspetti economici, finanziari, giuridici, Milano 1994, p. 38 . "Il tasso di interesse praticato sulle anticipazioni è di due o tre punti superiore del tasso di sconto praticato dalle banche, mentre il tasso di commissione varia dallo 0,5 % allo 1,75 % dell'ammontare del credito ceduto in caso di pro solvendo con percentuali più che raddoppiate in caso di pro soluto. L'anticipazione non supera mai il 70-80 % del valore nominale del credito".

 

(222) ZORZOLI, Evoluzione strutturale e dinamiche gestionali nel settore del factoring, in Rivista italiana leasing, 1993, p. 29. 

 

(223) Banca d'Italia. Circolare n. 165 del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento, 1 agosto 1993. Istruzioni di vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei crediti d'impresa. Capitolo VII. "Il coefficiente di solvibilità fissa l'ammontare minimo del patrimonio di vigilanza che le imprese di factoring sono tenute a possedere in rapporto al complesso delle attività ponderate in base al loro rischio creditizio. Il numeratore del rapporto è costituito dal valore del patrimonio di vigilanza, mentre il denominatore è dato dal complesso di attività di bilancio e fuori bilancio esposte al rischio creditizio, ponderate in funzione dei rischi di perdita per inadempimento dei debitori. I crediti per operazioni di factoring si considerano come attività di rischio nei confronti del debitore ceduto; l'ammontare a rischio per le operazioni della specie è determinato dagli anticipi erogati, dagli interessi maturati e dalle altre spese addebitate per al prestazione del servizio. Nelle cessioni pro soluto, gli importi garantiti sono da considerarsi come attività a rischio fuori bilancio". 

Le caratteristiche del finanziamento delle società di factoring negli anni 1984 -1990, tratte da: Supplemento al Bollettino Statistico della Banca d'Italia 1991. Anno I, Numero 20, 23 settembre 1991. 

 

(225) Banca d'Italia. Bollettino Statistico 1998. "La Centrale dei Rischi è regolata dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 29.03.1994. Partecipano al servizio centralizzato dei rischi : a) le Banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del t.u. ; b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo dei gruppi bancari o nell'elenco speciale di cui agli artt. 64 e 107 del t.u. bancario, i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento. Sono esonerati gli intermediari finanziari per i quali i crediti al consumo, rappresentino oltre il 50% dell'attività di finanziamento, di conseguenza gli intermediari finanziari che segnalano alla Centrale Rischi non coincidono con quelli che inviano segnalazioni di vigilanza". 

 

(227) CARRETTA, Il settore del factoring e la legge n. 52/199, in Rivista italiana leasing, 1993, p. 689. 

 

(228) ZORZOLI, Evoluzione strutturale e dinamiche gestionali nel settore del factoring, in Rivista italiana leasing, 1993, p. 29. "I tassi di sviluppo a livello di settore per dipendente risultano spiegati anno dopo anno da andamenti molto differenziati dei due sottosegmenti del factoring tradizionale e del factoring finalizzato. In particolare nell'ultimo anno, le società di tipo "captive" mostrano un tasso di crescita superiore rispetto alle società tradizionali, mentre nel 1990 le posizioni risultano completamente invertite: è comunque vero che in entrambi i comparti la tendenza di medio periodo è per una contrazione dei volumi di attività. La situazione economica migliore caratterizza il comparto finalizzato, senz'altro in conseguenza del tipo di mercato seguito, mentre per ciò che riguarda la medesima variabile solo il comportamento delle società tradizionali è stato diretto all'alleggerimento delle strutture operative".

 

(229) CARRETTA, Il settore del factoring e la legge n. 52/1991, in Rivista italiana leasing 1993, p. 699.

 

(230)Banca d'Italia. Circolare n. 165 del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei crediti d'impresa. "Ai fini dell'iscrizione all'albo, i soggetti richiedenti debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1,1° comma del Regolamento e cioè: a) forma di società o di ente, pubblico o privato avente personalità giuridica; b) capitale o fondo di dotazione di importo non inferiore a 10 volte quello previsto per le società per azioni. Le imprese esercenti l'attività alla data di entrata in vigore del regolamento possono chiedere l'iscrizione anche in difetto di tali requisiti. Entro due anni dalla medesima data, devono peraltro procedere alle operazioni per il rispetto del capitale minimo; c) previsione nell'oggetto sociale dell'attività di cessione e acquisto di crediti d'impresa; d) requisiti di esperienza e onorabilità degli esponenti sociali; e) requisiti di onorabilità della compagine sociale". 

 

(231) MAIMERI, Factoring e attività bancaria, in Rivista italiana leasing, 1993, p. 10. "L'iscrizione all'albo configura un'onere più che un vero e proprio obbligo, giacchè il suo mancato rispetto costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per il reato di cui all'art. 6,9° comma della legge n. 197/1991. Infatti per integrare quella figura di reato è necessaria sia l'omissione dell'iscrizione nell'elenco, che l'effettivo esercizio dell'attività che può non aver mai avuto luogo oppure può essere cessata". 

 

(232) Banca d'Italia. Provvedimento31 luglio 1992, in G.U. 8 agosto 1992, n. 186. Istruzioni per la redazione del bilancio di impresa e di quello consolidato. 

 

(233) ABI, Associazione Bancaria italiana, Circolare n. 19 del 12 aprile 1991. "Del pari il cessionario non può essere qualunque soggetto che intenda rilevare il credito, ma deve necessariamente essere una società o un'ente pubblico o privato, avente personalità giuridica, in grado di offrire significative garanzie personali e professionali: Sotto il primo profilo, deve sussistere un capitale sociale o un fondo di dotazione inferiore al decuplo del capitale minimo previsto per le Spa e quindi di ammontare pari o superiore a due miliardi di lire ; quanto ai requisiti professionali è necessario che nell'oggetto sociale sia prevista, ancorchè in via non esclusiva o prevalente, l'attività di cessione e acquisto dei crediti d'impresa. Al riguardo occorre rilevare come il concetto di personalità giuridica, sebbene possa risultare collegato solo all'ente pubblico o privato, non può non risultare riferito anche alle società, tra cui sicuramente quelle contemplate agli artt. 2331, 2475 2° comma , 2464 e 2519 2 comma c.c.".

 

(234) Cass., 25 marzo 1988, n. 2579 in Giust. civ., 1988, I, 1450. "Sono noti i dubbi cui la nozione di pubblico ha dato luogo specie per distinguere l'operatività delle aziende di credito dalle c.d. cooperative di credito, che svolgano la loro attività di intermediazione tra i propri soci, sovente prescrivendo modalità poco selettive per acquisire tale qualifica. In tal senso la disciplina pubblicistica del credito che non ricorre quando la gestione trova carattere meramente privato, mentre è applicabile quando la raccolta del risparmio possa essere esercitata nei confronti di un numero potenzialmente vasto di persone, come nei confronti dei soci di una cooperativa , la cui qualità sia acquisibile senza discriminazione". 

 

(235) BELVISO, L'ambito di applicabilità della legge n. 52/1991, in Riv. dir. impresa, 1992, p. 9. 

 

(236) Art. 5, D.m. 12 maggio 1992, n. 334. "Compiti del collegio sindacale. Le proposte, gli accertamenti di anomalie e irregolarità e le contestazioni del collegio sindacale o dell'organo di controllo sono trasmesse in copia alla Banca d'Italia, nel termine di dieci giorni, a cura del Presidente del collegio o in caso di impedimento dal sindaco più anziano in carica". 

 

(237) PATRONI GRIFFI, L'impresa di factoring, Rassegna di diritto civile, 1993, p. 60. "Non esistono, per concludere sull'argomento in esame, norme della legge n. 52/1991 che entrano in rotta di collisione con l'esercizio delle attività di factoring da parte di società di persone e neanche sul piano della ratio si riescono a vedere ragioni di incompatibilità". 

 

(238) CALZOLAIO, Il factoring in Europa, Milano 1997, p. 21. 

 

(239) Art. 3, d.lg. n. 84/1992. 

 

(240) PATRONI GRIFFI, L'impresa di factoring, Rassegna di diritto civile, 1993, p. 55. " Le società di investimento a capitale variabile pur avendo la forma della società per azioni, hanno la caratteristica che il loro capitale, in base all'art. 3 del d. dg. n. 356 del 1990, è appunto variabile, ma la ragione per cui possono essere escluse dall'esercizio dell'attività di factoring è piuttosto quello dell'esclusività del loro oggetto sociale. Il Gruppo Europeo di Interesse Economico non ha avuto attribuita la personalità giuridica, contrariamente a quanto consentiva il Regolamento CEE n. 2137/1985". 

 

(241) CLARIZIA, La funzione dell'anticipo corrisposto dal factor, in Riv. it. leasing, 1993, p. 3.

 

(242) DE NOVA, Disciplina dell'acquisto dei crediti d'impresa (factoring): un disegno di legge, in Rivista diritto civile, 1987, II, p. 285. 

 

(243) ZORZOLI, Evoluzione strutturale e dinamiche gestionali nel settore del factoring, in Rivista italiana leasing, 1993. "Sia la legge che le disposizioni di attuazione stabiliscono l'obbligo sia previsto che nell'oggetto sociale dell'ente sia prevista l'attività di acquisto di crediti d'impresa. Nel presupposto che nello Statuto vi sia una generica previsione che abiliti l'ente a svolgere operazioni di acquisto crediti, senza ulteriori limitazioni o specificazioni, v'è da chiedersi se sia necessaria una più precisa ed esplicita integrazione statutaria. Al riguardo si può osservare che nel più è compreso il meno, per cui una disposizione generica assorbirebbe quella specifica, anche se un'interpretazione di tipo formale e letterale deporrebbe per un'integrazione". 

 

(244) BELVISO, Le modifiche alla legge sulla cessione dei crediti d'impresa, in Banca, borsa e tit., 1996, I, p. 474. "Un punto in comune ai vari tipi di cessionari di crediti d'impresa c'è di sicuro dato che la loro attività deve sempre risolversi in un'attività imprenditoriale di finanziamento e deve sempre essere in regola con la disciplina pubblicistica dettata ad essa relativa. Perciò la nozione di cessionario è così frantumata in una serie di fattispecie soggettive per i quali sono previsti statuti diversi soprattutto per ciò che attiene alla vigilanza. Condizioni essenziali perchè il cessionario dei crediti d'impresa possa chiedere l'applicazione della legge n. 52/1991, sono senz'altro: 1) che l'acquisto sia avvenuto nell'ambito di un'attività imprenditoriale statutariamente consentita e che tale attività sia effettivamente esercitata. Inoltre si richiede che l'attività del cessionario sia esercitato in conformità della disciplina a lui riservata, poichè l'imprenditore abusivo non ha titolo per valersi della disciplina della legge n. 52, anche se i contratti da lui stipulati sono validi secondo la disciplina di diritto comune". 

 

(245) Decreto 27 agosto 1993, in Rivista italiana leasing, Anno X, 1994, fasc. 1, p. 187. Determinazione ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modifiche, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dei criteri in base ai quali, nell'ambito degli intermediari di cui all'art. 6 , commi 2° e 2° bis, sono individuati quelli da iscrivere in un'apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. Art. 1. "I soggetti da iscrivere all'elenco speciale sono individuati nell'ambito degli intermediari che hanno per oggetto prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, intermediazioni in cambi, prestazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione di carte di credito. 2. L'attività deve essere esercitata nei confronti del pubblico; restano escluse le società che prestano la loro attività a favore di controllate e collegate in base all'art. 2359 c.c.. Sono comprese le società che erogano credito al consumo verso i loro soci.".

 

(246) Banca d'Italia. Circolare n. 165 del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei crediti d'impresa. "La responsabilità della verifica è rimessa in primo luogo al Consiglio di Amministrazione della società. L'esame sulle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la loro relativa astensione e deve risultare dal verbale consiliare. La relativa delibera deve essere di tipo analitico e dare atto dei presupposti presi a base delle determinazioni assunte. In ordine ai requisiti di esperienza per ciascuno dei soggetti che ricoprono cariche di Presidente di Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e di Direttore Generale, le relative esperienze rilevanti dovranno risultare da dichiarazioni firmate dagli interessati concernenti il c.d. curriculum vitae. Ad essa andranno allegati documenti sufficienti a comprovare l'esperienza minima richiesta come dichiarazioni di società, Enti e Pubbliche Amministrazioni ovvero certificati della Cancelleria del Tribunale concernenti le cariche ricoperte e le mansioni svolte; statuti, bilanci e relative relazioni, dai quali si desuma l'oggetto sociale dell'impresa di provenienza; certificazioni di enti universitari o di istruzione scolastica, concernenti l'attività di insegnamento. In ordine ai requisiti riguardanti l'onorabilità per ciascun amministratore, sindaco o dirigente munito di rappresentanza, sono acquisiti : 1) certificato penale del casellario giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale; 2) certificato rilasciato dalla competente prefettura ai sensi dell'art. 10 sexies l. 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dalla l. 12 luglio 1991, n. 203; 3) dichiarazione dell'interessato il quale attesti di non aver riportato condanne definitive o per la quale sia stata concessa non menzione nel casellario, per i reati di cui all'art. 5, sub. 3), del d.P.R. n. 350/1985".

 

(247) CAPALDO, La nuova legge sulla cessione dei crediti d'impresa, in Bancaria, 1991, p. 62 

 

(248) TUCCI, Factoring, in Contratto e Impresa, 1993. "Mentre l'esercizio dell'attività da parte di intermediari non iscritti nell'elenco ex art. 6 della legge n. 197/1991, come è stato detto è sanzionato penalmente , analoga sanzione non si riscontra nella legge n. 52/1991, nella conseguente normativa regolamentare. Pertanto ai soggetti che intendessero esercitare l'attività di cessione ed acquisto di crediti di impresa e non volessero essere iscritte nel relativo albo non si applicavano sanzioni penali, a differenza di quanto accadeva per le società di factoring che non avendo i menzionati requisiti, esercitassero la loro attività senza essere iscritte nell'albo di cui all'art. 6". 

 

(249) Banca d'Italia. Provvedimento 16 giugno 1992. Disposizioni per l'iscrizione all'albo delle imprese esercenti l'attività di cessione ed acquisto dei crediti d'impresa. Sezione I. "Tutti i soggetti diversi dagli enti creditizi che esercitano ovvero intendono esercitare professionalmente l'attività di cessione ed acquisto dei crediti sorti da contratti stipulati nell'esercizio d'impresa ed il cui cedente sia un'imprenditore devono essere iscritti previa presentazione di apposita istanza, all'albo tenuto presso la Banca d'Italia. L'iscrizione è condizione per l'esercizio professionale dell'attività, essa assolve altresì la funzione di portare a conoscenza dei terzi l'esistenza di dette società. I soggetti iscritti all'albo sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e la stessa iscrizione all'albo esonera i soggetti a norma dell'art. 8, 2° comma-ter, della legge n. 197/1991 dall'obbligo di iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari stabilito all'art. 6 di tale legge. L'elenco delle società iscritte all'albo è disponibile presso le filiali della Banca d'Italia e pubblicato periodicamente nel relativo Bollettino".

 

(250) Art. 2, 1° comma, legge n. 52/1991. "E' istituito presso la Banca d'Italia un'albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti d'impresa, ai sensi della presente legge. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sul corretto svolgimento dell'attività, anche al fine di impedire l'impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita. 2. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a disciplinare l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e la cancellazione dal medesimo, i contenuti e le modalità della vigilanza, nonchè le relative sanzioni amministrative. 3. Il cessionario dei crediti d'impresa di cui alla presente legge è tenuto all'osservanza dell'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale". 

 

(251) Rientrano anche in questo elenco, le finanziarie con sede legale in uno stato comunitario, quando la partecipazione di controllo è posseduta da una o più banche avente sede nello stesso Stato.

 

(252) BELVISO, Le modifiche alla legge sulla cessione dei crediti d'impresa , in Banca, borsa e tit., 1996, I, p. 474. "L'impatto, che le modifiche apportate dal t.u. alla legge n. 52 ( non solo l'abrogazione dell'art. 2, ad opera dell'art. 161,2° comma, ma anche la nuova stesura della lett. C ) dell'art. 1,1° comma, ad opera dell'art. 156,2° comma, hanno avuto sulla disciplina del contratto di cessione dei crediti d'impresa e più in generale sulla sua disciplina di diritto privato, merita qualche ulteriore considerazione. Nel testo originario della legge n. 52, la disciplina pubblicistica degli intermediari che potevano esercitare l'attività di acquisto dei crediti d'impresa era unitaria: a norma dell'abrogato art. 2, tutte le imprese esercenti questa attività erano soggette all'iscrizione all'albo e alla vigilanza che ne conseguiva. Solo la normativa di attuazione, con una scelta condivisibile nel merito ma forse discutibile sul piano formale, aveva tenute distinte le imprese bancarie dalle altre imprese, esonerando le prime dall'iscrizione all'albo. Oggi invece la disciplina pubblicistica non è più unitaria ; esistono già a livello di legge, una pluralità di imprese e di discipline: quella delle banche, quella degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale di cui all'art. 106 del t.u., quelle degli intermediari iscritti anche nell'elenco speciale, di cui all'art. 107 del t.u., quella degli intermediari iscritti nell'apposita sezione dell'elenco speciale, di cui all'art. 113 del t.u., quelle delle società finanziarie , avente sede legale in uno Stato comunitario e controllate da Banca avente sede legale in quello stesso stato. E tutto ciò in conseguenza del fatto che l'attività del soggetto cessionario dei crediti d'impresa è considerata come attività di concessione di finanziamenti,in quanto tale suscettibile di essere disciplinata sotto il profilo pubblicistico, nello stesso modo delle altre attività simili".

 

(253) BELVISO, L'ambito di applicabilità della legge n. 52/1991, in Riv. dir. impr., p. 4 ; contro la natura costitutiva: RIVOLTA, La disciplina della cessione dei crediti d'impresa , p. 713. 

 

(254) L'art. 156, comma 2, d.l. 1 settembre 1993, n. 385, t.u. in materia bancaria e creditizia, in vigore dal 1 gennaio 1994, ha prima modificato la lettera c) dell'art. 1,1° comma, della legge nel seguente modo: " c) Il cessionario è una Banca o un'intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria emanatoai sensi dell'art. 25, 2° comma, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. Invece l'art. 161, 1° comma dello stesso t.u.. ha abrogato l'intero art. 2. 

 

(255) PATRONI GRIFFI, L'impresa di factoring, in Rassegna di diritto civile, 1993, p. 68. "V'è stato, se qualcosa non mi sfugge, un esercizio del potere regolamentare, per di più di secondo grado, oltre i limiti consentiti e con le conseguenze che ne derivano, poichè anche se la portata della norma contenuta nella sez. I, 3° del Provvedimento della Banca d'Italia del 16 giugno 1992 non è chiarissima,  tuttavia con essa si vuole attribuire all'iscrizione all'albo anche effetti pubblicitari. Tuttavia nulla di ciò dice la legge e di conseguenza nulla di ciò poteva dire il Ministero del Tesoro, essendo il potere regolamentare indirizzato a delimitare contenuti e modalità del potere di controllo".

 

(256) Ministero del tesoro. Decreto n. 334, 12 maggio 1992. Regolamento recante la disciplina dell'albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione e acquisto dei crediti di impresa e modalità della relativa vigilanza. Art. 1,2° comma. "Ai fini dell'iscrizione dovrà altresì essere presentato un programma di attività con l'indicazione dei settori di intervento edel tipo di operazioni e di servizi offerti." Provvedimento della Banca d'Italia, 16 giugno 1992, Art. 5 "....I soggetti di nuova costituzione illustrano il programma di attività della società, indicandone le caratteristiche operative, le previsioni relative al volume di attività e di redditività. Il programma inoltre fornisce elementi conoscitivi sui settori di intervento nonchè sul tipo di operazioni e di mezzi finanziari a disposizione della società, sulla sua struttura tecnico-organizzativa che essa si sia data per raggiungere gli obiettivi proposti". 

 

(257) PATRONI GRIFFI, L'impresa di factoring, in Rass. dir.civ., 1993, p. 67. 

 

(258) Ministero del tesoro. Decreto n. 334, 12 maggio 1992. Regolamento recante la disciplina dell'albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione e acquisto dei crediti di impresa e modalità della relativa vigilanza. Art. 1,3° comma. "La Banca d'Italia, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, iscrive la società o l'ente all'albo ovvero rifiuta l'iscrizione motivatamente, dandone comunicazione agli interessati. Ove entro detto termine siano richieste informazioni complementari agli interessati, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di dette notizie decorre un nuovo termine di sessanta giorni. La Banca d'Italia fornisce indicazioni circa gli adempimenti per l'iscrizione all'albo". 

 

(259) CERULLI IRELLI, Diritto Amministrativo, Giappichelli, 1997, p. 478 "La nuova legge sul procedimento amministrativo, si limita a stabilire l'esigenza che ad ogni manifestazione di amministrazione sostanziale sia posto un termine nel quale essa deve concludersi: ciò vale si badi, sia per i procedimenti ad iniziativa di parte che per quelli ad iniziativa d'ufficio. Si estende a tutte le manifestazioni dell'azione amministrativa ciò che precedentemente era previsto solo in qualche raro caso. Nei casi di silenzio assenso, la legge stabilisce che a fronte di un'istanza di un soggetto interessato presentata nelle forme e con le modalità prescritte e accompagnata dalla documentazione richiesta, il trascorrere di un certo tempo prefissato, dal momento formalizzato di presentazione dell'istanza presso il competente ufficio, senza che l'amministrazione abbia adottato atti interruttivi ammessi, produce sul piano giuridico l'accoglimento dell'istanza stessa". 

 

(260) Banca d'Italia. Provvedimento 30 dicembre 1993. Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari iscrittine gli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del t.u. in materia bancaria e creditizia emanato con d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385. "Art. 1). Chiunque anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa in misura superiore al capitale con diritto di voto di un'intermediario finanziario iscritto negli elenchi di cui agli art. 106 e 107 t.u., ne da comunicazione scritta all'intermediario medesimo nonchè all'Ufficio italiano cambi, se l'operatore finanziario è iscritto solo nell'elenco di cui all'art. 106 del t.u., ovvero alla Banca d'Italia se l'intermediario partecipato è iscritto anche nell'elenco speciale di cui all'art. 107 t.u. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data in cui la partecipazione ha superato il limite ricordato. 2) Le successive variazioni della partecipazione sono comunicate entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione stessa ha superato, in aumento o in diminuzione , le soglie percentuali corrispondenti a multipli del 5 % del capitale sociale con diritto di voto. 3) E' tenuto ad effettuare le comunicazioni di cui ai precedenti commi il soggetto che esercita il controllo sull'intermediario finanziario, indipendentemente sull'ammontare della partecipazione detenuta. 4)nelle ipotesi in cui, successivamente alla comunicazione di cui al presente articolo, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 t.u., venga iscritto all'elenco di cui all'art. 107, o viceversa cessi di essere iscritto non è dovuta nessuna comunicazione. In tali casi l'Ufficio Italiano Cambi e la Banca d'Italia provvedono al necessario scambio di informazioni". 

 

(261) ABI, Associazione Bancaria Italiana. Circolare n. 42, 3 agosto 1992. "L'art. 9 del Regolamento prevede che la cancellazione dall'albo derivi : a) dal venir meno dei requisiti riguardanti la forma societaria, il capitale minimo e la previsione statutaria dell'art. 1, 1°comma ; b) dall'accertamento di gravi irregolarità nell'amministrazione ; c) dalla grave violazione di norme di legge o di regolamento e) da ripetute infrazioni a tale Regolamento e alle successive disposizioni attuative della Banca d'Italia. La cancellazione è disposta con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, alla quale sono comunicate le eventuali controdeduzioni degli Organi della società entro 30 giorni dallacontestazione di una delle situazioni richiamate".

 

(262) RIVOLTA, La disciplina della cessione dei crediti d'impresa, in Rivista di diritto civile, 1991, II, p. 713. "Quid iuris se, nel momento di stipulazione del contratto di cessione dei crediti, mancano i presupposti soggettivi in una o entrambe le parti contrattuali e poi gli stessi sopravvengono nel corso del rapporto ? Ad esempio il cedente non è ancora imprenditore,( la sua impresa non è ancora iniziata) nel momento in cui cede i crediti nasceranno da contratti d'impresa ancora da stipulare. Oppure nel momento del contratto di cessione, il cessionario è società di persone e si trasforma, nel corso del rapporto in società di capitali, oppure ancora, essendo il cessionario una società di capitali raggiunge il valore minimo del capitale sociale più tardi, a cessione già stipulata. La risposta al quesito discende dal fatto che questi presupposti soggettivi non sono requisiti di validità della cessione dei crediti, del contratto di factoring valutato nella sua tipicità sociale, quindi la loro mancanza non vizia il contratto ma impedisce solo l'applicabilità della disciplina di favore".

 

(263) Art. 2329 c.c. "Condizioni per la costituzione. Per procedere alla costituzione della società è necessario: 1) che sia stato sottoscritto per intero il capitale sociale; 2) che siano stati versati presso un'istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro; 3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto...". 

 

(264) Banca d'Italia. Circolare n. 165 del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei crediti d'impresa. Capitolo II, 3.2 "In relazione ai requisiti di onorabilità prescritti per i dirigenti muniti di rappresentanza, si fa presente che tale espressione va intesa in senso funzionale e che tale e pertanto essa individua i soggetti che, in quanto destinatari di deleghe a carattere institorio, svolgono un'attività che in generale può considerarsi di natura dirigenziale,nel senso dianzi precisato. Ove gli esponenti aziendali abbiano cittadinanza straniera, avuto riguardo che la documentazione richiesta potrebbe non trovare riscontro in altri ordinamenti, il requisito prescritto potrà anche essere soddisfatto da dichiarazione sostitutiva di atto notorio o equipollente. Qualora il soggetto estero sia residente in Italia andrà anche presentata la documentazione comprovante l'onorabilità rilasciata dall'autorità italiana. 4. Per ciò che riguarda la compagine sociale, per ciascuno dei partecipanti al capitale che posseggono, direttamente o per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione superioreal 2 % del capitale della società, devono essere allegati alla domanda di iscrizione all'albo, il certificato generale del casellario giudiziario ed il certificato rilasciato dalla Prefettura,ex art. 10 sexies, l. n. 575 del 1975. Dove il soggetto partecipante al capitale sociale, in misura superiore al 2 % sia una persona giuridica o società di persone,i documenti riguarderanno le persone degli amministratori, o il direttore generale della società o dell'ente. Sono esentati dalla produzione di tali atti i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia" 

 

(265) Banca d'Italia. Circolare n. 165 del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei crediti d'impresa. "Il Consiglio di Amministrazione delle imprese iscritte all'albo provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti di : esperienza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e di almeno uno dei soci effettivi e uno dei sindaci supplenti; onorablità di ciascun amministratore, sindaco, dirigente munito di rappresentanza. Il Consiglio stesso provvede altresì a alla dichiarazione di sospensione e di decadenza dall'ufficio a causa del difetto dei requisiti medesimi. Entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, ovvero dall'attribuzione ai dirigenti dei poteri rappresentativi, l'interessato presenta al Consiglio di Amministrazione dell'impresa di factoring la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti o l'inesistenza delle situazioni impeditive. In occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione, successiva alla scadenza del termine di presentazione della documentazione, è posta all'ordine del giorno la verifica dei requisiti di esperienza e onorabilità. E' rimessa all'organo di cui si tratta la valutazione della completezza probatoria degli atti rassegnati dagli interessati. Effettuato l'accertamento dei requisiti prescritti per i soggetti di cui trattasi, inoltra alla Banca d'Italia, entro 60 giorni dalla nomina o dall'elezione ovvero dal conferimento dei poteri rappresentativi, copia della delibera assunta, astenendosi dal rassegnare la documentazione di base". 

 

(266) Banca d'Italia. Circolare n. 165 del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei crediti d'impresa. "Capitolo IV. 2. Al collegio sindacale è attribuito il compito della verifica della conformità dei comportamenti aziendali alle norme emanate dal Ministero del tesoro e alle Istruzioni della Banca d'Italia., nonchè ai canoni tecnici dell'attività aziendale. Inoltre particolare attenzione riveste il rispetto delle norme in tema di contrasto al riciclaggio posto dalla legge n. 197/1991, al fine di evitare ogni forma di coinvolgimento dell'intermediario finanziario in attività che originano da iniziative criminose. A tal fine, le proposte, gli accertamenti di anomalie e di irregolarità e le contestazioni del collegio sindacale, devono essere rassegnati alla Banca d'Italia; in relazione alla finalità della norma, vanno pertanto trasmessi non solo i rilievi formulati in connessione con l'approvazione del bilancio ma anche in seguito a denuncia di soci e tutti quelli formulati circa l'attività sociale. E' invece esclusa la trasmissione di verbali che attestino la semplice regolarità della gestione. 4. I verbali del collegio sindacale debbono essere trasmessi alla Banca d'Italia in duplice copia, entro 10 giorni dalla data dell'atto e debbono essere trascritti nell'apposito libro. L'inoltro deve essere curato direttamente dal presidente del collegio sindacale o eventualmente dal sindaco più anziano". 

 

(267) Ministero del tesoro. Decreto n. 334, 12 maggio 1992. Regolamento recante la disciplina dell'albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione e acquisto dei crediti di impresa e modalità della relativa vigilanza. Art. 6 " Segnalazioni periodiche ed accertamenti ispettivi. 1. Le società o gli enti di cui all'art.1 inviano segnalazioni informative alla Banca d'Italia che emana istruzioni applicative e stabilisce la periodicità della trasmissione delle relazioni suddette con cadenza non superiore a tre mesi. 2. La Banca d'Italia può richiedere la comunicazione di dati e notizie e disporre ispezioni a mezzo propri funzionari, muniti di delega, che hanno facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio della funzione. 3. Le ispezioni possono essere estese alle attività anche diverse dall'acquisto dei crediti d'impresa poste in essere dalle società di cui all'art. 1, al fine di valutarne la stabilità complessiva. tali soggetti inviano alla Banca d'Italia dati e notizie relative a dette attività sulla base di istruzione da essa fissate". 

 

(268) Banca d'Italia. Circolare n. 165 del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei crediti d'impresa. Capitolo VI, "2. Patrimonio vigilanza. Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi,in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi. Gli elementi postivi che concorrono alla qualificazione del patrimonio debbono senza indugio per la copertura di rischi e perdite aziendali quando si verifichino. Il loro importo è depurato dei vari carichi fiscali gravanti". 

 

(269) Banca d'Italia. Circolare n. 165 del 15 luglio 1992 . - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei crediti d'impresa "3.1.3. Passività subordinate. Le passività subordinate sono ricomprese nel patrimonio di vigilanza solo con il consenso della Banca d'Italia che comunque può escludere o limitare la computabilità sulla base di valutazioni fondate sul regolamento contrattuale e sulla limitata potenzialità dell'emittente. I contratti che regolano l'emissione di passività subordinate prevedono espressamente che: a) in caso di liquidazione dell'emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati rimborsati tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati ; b) la durata del rapporto non sia inferiore a cinque anni e qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso almeno un preavviso di cinque anni ; c) il rimborso delle passività avvenga anticipatamente e su iniziativa dell'emittente e col nulla osta della Banca d'Italia ". 

 

(270) Banca d'Italia. Circolare n. 165 del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei crediti d'impresa. Capitolo VI, " 2.2 Patrimonio supplementare. Le riserve di rivalutazione, i fondi rischi su crediti, e le passività subordinate costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità secondaria. Il loro totale, previa deduzione degli elementi negativi, costituisce il patrimonio supplementare. Questo aggregato è computabile entro il massimo rappresentato dal valore del patrimonio base; le passività subordinate non possono eccedere il 50 % del patrimonio base". 

 

(271) Banca d'Italia. Circolare n. 165 del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei crediti d'impresa. 5. "Operazioni fuori Bilancio. Le operazioni fuori bilancio si articolano in due categorie: garanzie rilasciate o impegni assunti, operazioni collegate ai tassi di interesse o di cambio. Le operazioni fuori bilancio vanno ponderate attraverso un fattore di conversione, il quale rispecchia sia l'entità che la probabilità del verificarsi di un'esposizione creditizia per cassa". 

 

(272) Ministero del tesoro. Decreto 17 novembre 1993, in Rivista italiana leasing, Anno X, 1994, fasc. 1, p. 197. "Modalità per il passaggio negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con d.l. 1 settembre 1993, n. 385, degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli art. 6 e 7 del d.l . 3 maggio 1991, n. 197 e delle imprese esercenti l'attività di cessione e acquisto dei crediti d'impresa di cui all'art.2, 1° comma, della legge 21. 02. 1991, n. 52. 

Art. 1. A decorrere dall'entrata in vigore del t.u., i soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'art 106 della l. 197/1991 sono iscritti d'ufficio nell'elenco generale di cui all'art. 106 del t.u. ovvero nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 113 del t.u. medesimo.

2. Ai fini dell'iscrizione, nell'elenco generale di cui all'art. 106 del t.u., in attesa dell'emanazione del provvedimento di cui all'art. 106, 4°comma, lett a), si applicano le disposizioni della Circolare ministeriale n. 1 del 26 giugno 1992. 

3. A decorrere dalla data di cui al primo comma, i soggetti di cui all'art. 7 della legge n. 197/1991, sono iscritti d'ufficio nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del t.u. 

Art. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del t.u., i soggetti iscritti all'albo ex art. 2 della legge n. 52/1991, sono iscritti d'ufficio nell'elenco generale di cui all'art. 106 del t.u. A tal fine la Banca d'Italia trasmette all'Ufficio Italiano Cambi le risultanze, dell'Albo ex art. 2 l. n. 52/1991". 

 

(273) Banca d'Italia. Circolare n. 165 del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei crediti d'impresa. Capitolo 1.7 "Ai fini dell'aggiornamento dell'albo delle imprese esercenti l'attività di cessione ed acquisto di crediti d'impresa, la società iscritta è tenuta a comunicare alla filiale della Banca d'Italia tutte le variazioni attinenti alle informazioni contenute nell'albo medesimo. La comunicazione è corredata di copie del nuovo Statuto della società certificato vigente dalla Cancelleria del competente Tribunale". 

 

(274) Banca d'Italia. Circolare n. 165 del 15 luglio 1992. - 1° aggiornamento 11 agosto 1993. Istruzioni di vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ad acquisto dei crediti d'impresa. "4. Le segnalazioni che le imprese sono tenute a produrre periodicamente alla Banca d'Italia riguardano: I) informazioni patrimoniali e relativi dati di dettaglio nonchè le rilevazioni delle concentrazioni di rischio; II) riferimenti economici e dati di dettaglio; III) dati per il calcolo del patrimonio di vigilanza e la determinazione del coefficiente patrimoniale minimo. vanno trasmessi alla Banca d'Italia: entro il venticinquesimo giorno alla data di riferimento della segnalazione (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre), i dati patrimoniali e le relative segnalazioni di dettaglio, nonchè i dati relativi al patrimonio di vigilanza e al coefficiente di solvibilità...". 

 

(275) Banca d'Italia. Bollettino Statistico 1998. "Gli intermediari sono tenuti a segnalare mensilmente la posizione debitoria di cui risulta titolare ciascun cliente singolarmente o in coobbligazione con altri. la segnalazione dell'intera posizione di rischio relativa ad un certo cliente è dovutase ricorre una delle seguenti condizioni: 1) la somma dell'accordato o dell'utilizzato del totale dei finanziamenti per cassa e delle garanzie rilasciate alla clientela è di importo pari o superiore a 150 milioni ; 2) il valore delle garanzie personali complessivamente rilasciate dal cliente è d'importo pari o superiore a 150 milioni di lire ; 3) la posizione del cliente è in sofferenza o viene passata in perdita nel corso del mese di riferimento, a prescindere dall'importo ; 4) il valore nominale dei crediti che l'intermediario ha acquistato dal cliente per operazioni di factoring è d'importo pari o superiore a 150 milioni di lire ; 5) il valore delle operazioni effettuate dall'intermediario per conto terzi, è d'importo pari o superiore a 150 milioni di lire. Quando la segnalazione è dovuta anche al superamento di uno solo dei limiti sopra indicati, nella stessa debbono figurare tutti i rapporti in essere al nome del cliente a cui essa si riferisce". 

 

(276) Le caratteristiche tipologiche del cliente cedente sono evidenziati dai dati inclusi nel bollettino statistico della Banca d'Italia ed elaborati nella Tavola C.3.3. 

 

(277) Art. 2083 c.c. "Piccoli imprenditori. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia" 

 

(278) RIVOLTA, La disciplina della cessione dei crediti d'impresa, p. 714 ; SANTI, La legge n. 52/1991 sulla disciplina della cessione dei crediti d'impresa, in Banca, borsa e tit., 1991, II, p. 409. 

 

(279) MASSA FELSANI, Il contratto di factoring e la disciplina della cessione dei crediti d'impresa, in Rivista di diritto commerciale, 1991, p. 731. "Dal punto di vista soggettivo le parti del rapporto contrattuale devono rivestire la qualifica di imprenditore. Ma mentre per il cedente la legge non qualifica ulteriormente tale precisazione, che può ritenersi comprensiva anche dell'imprenditore agricolo, del piccolo imprenditore, dell'artigiano, per il cessionario si specifica debba trattarsi diuna società o ente pubblico o privato, avente personalità giuridica...". 

 

(280) In effetti è stato evidenziato che la cessione dei crediti nel factoring intanto è determinata, in quanto è globalmente richiamata ai crediti d'impresa: deve sussistere in altri termini il riferimento a crediti derivanti dalla vendita di beni prodotti o da svolgimento di servizi tipici, comunque riferibili ad una clientela fissa ed abituale, per imprese che conseguentemente hanno a riferimento un fatturato prevedibile. Invece l'orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile la cessione di un credito futuro solo quando al momento della conclusione del negozio esiste già il rapporto giuridico di base dal quale i crediti possano trarre origine, si è concretizzato, nel corso degli anni, in una pluralità di sentenze , tra le quali: Cass., 2 agosto 1977, n. 3421, in Rep. Foro it., 1977, voce Cessione, n. 2 ; Cass., 24 ottobre 1975, n. 2519, in Rep. Foro it, 1975, Fallimento n. 369 ; Cass. 5 giugno 1978, n. 2798, in Rep Foro it., 1978, voce cessione, n. 1. 

 

(281) RIVOLTA, La disciplina della cessione dei crediti d'impresa, in Riv.dir.civ.,1991, II, p. 718. 

                             

(282) PATTI, La direttiva comunitaria sulle clausole abusive, in Contratto e Impresa, 1993, p. 11 ; LENER, La nuova disciplina delle clausolevessatorie nei contratti con i consumatori, in Foro it., 1996, V, p. 145. 

 

(283) Cass. 15 gennaio 1969, n. 53, soc. Silvani c. Cantieri Victor, in Mass. 1969. "La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., è necessaria ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, nonché per determinare la priorità di più cessioni rispetto ai terzi. Il che non toglie che la cessione del credito, la quale si perfeziona col consenso del cedentee del cessionario, attribuisca a quest'ultimo la qualità di creditore e quindi di legittimato a pretendere la prestazione ancora dovuta, ancorchè sia mancata la notificazione al debitore ceduto”. In proposito: Cass., Sez. III, 2 febbraio 2001, n. 1510, Branca Distillerie c. Ifis, Foro it. 2001, I, p. 1157.

“Posto che l’effetto traslativo del contratto di factoring si produce sulla base del solo consenso dei contraenti (cedente fornitore e cessionario factor), indipendentemente dalla volontà del debitore, la relativa notifica è svincolata da ogni formalità, essendo sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a porre il debitore in grado di conoscere la mutata titolarità del rapporto obbligatorio”.

 

(284) App.Milano, 31 gennaio 1995, Soc. Bema c. Credit Factoring International, in Banca borsa e tit., 1996, II, p. 180. "La comunicazione al debitore ceduto, necessaria perchè la cessione abbia efficacia nei suoi confronti, non deve necessariamente essere eseguita nelle forme di cui all'art. 137 del c.p.c., ma può assumere qualsiasi veste, non esclusa quella verbale, purchè obiettivamente idonea a consentire la conoscenza dell'avvenuta cessione". 

 

(285) Ad esempio, Art. 2 Factorcoop, "...L'intervenuta cessione sarà comunicata al debitore con l'invio da parte nostra, dell'apposito modulo compilato e sottoscritto e indicando espressamente sulle fatture emesse a carico dello stesso che il pagamento è dovuto esclusivamente a favore della cessionaria" ; Art. 4/2 Istituto Bancario S. Paolo. "Il fornitore si obbliga a portare a conoscenza del debitore ceduto la stipulazione del contratto di factoring nelle forme e modalità indicate dal factor e a procurare allo stesso le accettazioni delle cessioni dei crediti da parte dei debitori ceduti. La spedizione dell'originale delle fatture al debitore ceduto sarà effettuata a cura del factor e a spese del fornitore, fatti salvi diversi accordi.". 

 

(286) Cass. 30 giugno 1969 n. 2375, Sottocasa c. soc. Xilos, in Mass. 1969. "La norma del 1° comma dell'art. 1264 c.c. , ai fini dell'efficacia della cessione del credito nei riguardi del debitore ceduto, richiede alternativamente e non congiuntamente, che il detto debitore abbia accettato la cessione, ovvero che questa gli sia stata notificata". 

 

(287) In questo senso: Cass., 2 giugno 1977, n. 2243, in Giur. it.,1977, I, 1, c. 1654 ; Cass. 12 maggio 1990, n. 4077, socCourtaulds Italia c. Marshall, in Mass. 1990. "Ai fini previsti dall'art. 1264 c.c., che prescrive che la cessione del credito (possibile anche senza il consenso del debitore ceduto) ha effetti nei confronti di quest'ultimo, quando gli sia stata notificata o quando questi l'abbia accettata, la notificazione dell'avvenuta cessione non è soggetta a termini o a particolari formalità e quindi può essere fatta con l'atto di citazione od anche successivamente nel corso del giudizio". 

 

(288) App. Milano, 31 gennaio 1995, Soc. Bema c. Credit factoring International, in Banca,borsa e tit., 1996, II, p. 180 ; Tribunale Genova, 17 febbraio 1999, Banca Genova e San Giorgio c. Metro Igd centrale acquisti, in Foro pad. 1999, I, 269.

“E’ opponibile al debitore ceduto la notifica di cessione del credito operata presso la sua sede amministrativa anziché presso la sede legale, quando la sede amministrativa sia stata luogo da cui venivano gestiti i rapporti col cliente” ; Trib. Nocera Inferiore, 10 giugno 1999, Cons. Coop. Agro c. Banca Cred. Pop. Torre del Greco, in Arch. Civ. 2000., 339.

“In tema di cessione del credito, è idonea a portare a conoscenza del debitore ceduto la mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, la notifica della cessione effettuata mediante la stampigliatura operata sulle fatture inviate dal cedente al debitore ceduto (e da questi controfirmate) indicanti il nuovo creditore”. 

 

(289) Anche: P. Genova, 29 luglio 1996, Soc. Alpitel c. Banco di Genova e S. Giorgio, in Foro pad., 1996, I, p. 248. 

 

(290) Cass., 3 aprile 1992, n. 4105, in Rep. Foro it., 1992, voce Contratti con la P.A., c. 650 ; Cass., 28 luglio 1997 n. 7020, in Giust. Civ., Mass., 1997, 1284. "Al fine dell'opponibilità alla pubblica amministrazione della cessione di credito, l'autentica notarile richiesta dall'art. 69 del r.d. n. 2240/1923 deve riferirsi alle sottoscrizioni di tutte le parti che hanno posto in essere il trasferimento". Più recentemente, sul tema, si veda: Cass., Sez. III, 23 novembre 2000, n. 15153, Az. Speciale trasporti Sun c. Hivo Alpe Adria Bank Italia, in Mass. 2000.

“A norma dell’art. 69,3 comma, r.d. n. 2440 del 1923, la notificazione alla P.A. della cessione di  un credito del privato nei confronti della stessa, in tanto è produttiva di effetti, in quanto la cessione sia stata fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; da ciò consegue che, in deroga al principio posto dall’art. 1264,2° comma c.c., il pagamento effettuto dalla P.A. al cedente, anziché al cessionario, pur dopo che le sia stata notificata la cessione non effettutata nelle forme indicate, produce effetto liberatorio, pur essendo irrilevalente la conoscenza da parte della P.A. dell’avvenuta cessione; tuttavia se la cessione è stata accettata dalla P.A., il successivo pagamento effettuato dal cedente non libera l’amministrazione nei confronti del cessionario”. 

 

 

(291) Alcune considerazioni di carattere più generale, rispetto alla comunicazione della cessione al debitore e all'opponibilità nei confronti dei terzi, sono sviluppate in: NUZZO, Dal contratto all'impresa: Il factoring , op. cit., p. 963. "La cessione non ha infatti effetto nei confronti del debitore ceduto se questi non l'ha accettata ovvero gli sia stata notificata (art. 1264, 1°comma) ; riguardo poi ai terzi aventi causa del cedente, prevale la cessione notificata per prima o quella accettata con data certa anteriore (art. 1265, 1°comma). Ne deriva che il trasferimento dei crediti si verifica per il semplice consenso, ma i suoi effetti verso il debitore o gli eventuali aventi causa si verificano dopo il rispetto delle formalità prescritte. Con riguardo alla notificazione è frequente in dottrina l'affermazione che non sia necessaria una notifica in forma solenne, ammettendosi l'uso di qualsiasi mezzo idoneo a portare a conoscenza l'avvenuto trasferimento. La conclusione viene solitamente giustificata con la considerazione che l'intento del legislatore è semplicemente quello di veder realizzata l'informazione dell'avvenuta cessione.". 

 

(292) Cass. 19 ottobre 1962, n. 3041, Oldani c. fall.to Cimes, in Banca,borsa e tit., 1963, II, p. 21. "Perché una cessione di credito del debitore fallito possa essere opposta al suo fallimento è necessario che essa risulti notificata al debitore ceduto o da questi accettata, a norma dell'art. 1265 c.c., anteriormente alla sentenza dichiarativa del fallimento" ; Tribunale Lecce, 19 agosto 1999, Arnò c. Ifid, in Foro It. 2000, I, 1992. “E’ inopponibile al creditore pignorante del cedente la cessione dei crediti futuri (nella specie, relativamente alla parte cedibile della retribuzione del lavoratore a fronte della concessione di un finanziamento), relativamente ai crediti maturati dopo il pignoramento”. 

 

(293) CASSANDRO SULPASSO, Italo Calvino, Hermann Melville e la legge n.52/1991 , in Giur. comm., 1994, I, p. 402. "La legge italiana è da questo punto di vista più restrittiva,dato che indica come abbiamo visto, un termine di due anni perchè il credito futuro possa essere compreso nella cessione globale. Tuttavia tale termine ricomincerà a decorrere con la rinnovazione dell'accordo di cessione dei crediti in massa e perciò il risultato finale non sarà dissimile da quello che si ottiene con accordi di cessione globale in altri ordinamenti"

 

(294) Cass., 21 aprile 1961, n. 890 e Cass., 27 aprile 1961, n. 948, in Foro it, 1961, I, c. 918 ; Cass., 19 ottobre 1962, n. 3041, in Foro pad., 1962, I, c. 1249. 

 

(295) App. Milano, 2 febbraio 1996, soc. CBI Factor c. Conavi, in Dir. fall., 1996, II, 1091. "L'apposizione sulla scrittura privata della cessione del credito, del timbro postale costituisce fatto idoneo a conferire certezza alla data della stessa, ai sensi dell'art. 2704 c.c.". 

 

(296) FERRARI, Il pagamento avente data certa: uno strumento di opponibilità. in Contratto e impresa, 1993, p. 140. 

 

(297) CLARIZIA, La funzione dell'anticipo corrisposto dal factor., in Riv. it. leasing, 1993, p. 3. "La lettera dell'art. 5 suscita, però, non poche perplessità interpretative, soprattutto in quanto l'originario testo contenuto nel disegno di legge n. 882 fu modificato in Commissione Giustizia al Senato, aggiungendovi la previsione della data certa, quale requisito che dovesse soddisfare il pagamento anticipato. E si evidenzia già una imprecisione terminologica: il requisito della data certa non deve essere soddisfatto dal pagamento ma evidentemente dal documento che lo prova. Siffatto pagamento si pone accanto ai tradizionali strumenti di opponibilità e deve trattarsi perciò di un pagamento del corrispettivo pattuito tra cessionario e cedente, anticipato sia rispetto alla scadenza del debito ceduto, sia rispetto ad eventuali pretese di terzi creditori del cedente, che non abbiano reso opponibile la cessione effettuata a proprio vantaggio con alcun meccanismo. Si conserva il tradizionale principio della priorità che ispira il sistema di opponibilità della cessione del credito; se ne deduce che fra più pagamenti sarà opponibile quello eseguito per primo, così come in caso di concorrenza di più formalità, prevarrà quella perfezionata per prima". 

 

(298) Art. 2726 c.c. "Prova del pagamento e della remissione. Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito". 

 

(299) Art. 2724. "Eccezioni al divieto di prova testimoniale. La prova per testimoni è ammessa in ogni caso: 1. Quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da ogni scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, o dal suo rappresentate che faccia apparire verosimile il fatto allegato. 2. quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi la prova scritta 3. quando il contraente ha senza sua colpa perso il documento che gli forniva la prova". 

 

(300) CLARIZIA, La funzione dell'anticipo corrisposto dal factor, in Riv. it. leasing, 1993, p. 3.

 

(301) App. Milano, 2 febbraio 1996, in Dir fall., 1996, II, 1091. "La trasmissione della scrittura privata di cessione del credito mediante telefax non costituisce fatto idoneoa conferire certezza alla data della stessa ai sensi dell'art. 2704 c.c. L'apposizione sulla scrittura privata del timbro postale costituisce invece fatto idoneo a costituire la certezza indicata dall'art. 2704 c.c.". 

 

(302) Il modulo ABF factoring fa infatti riferimento sostanzialmente a due principali mezzi di accreditamento del corrispettivo: anticipazioni a mezzo assegno circolare, bancario su piazza oppure anticipazioni a mezzo corrispettivo. 

 

(303) DI MUNDO, L'opponibilità delle cessioni di credito al fallimento, in Rivista italiana leasing, 1994, p. 13. "Tra gli altri modi che stabiliscono in modo ugualmente certo, l'anteriorità della data del pagamento, ai sensi dell'art. 2704, 1° comma, ne sono stati individuati parecchi dai primi commmentatori della legge, come: il bonifico bancario, l'invio di assegno con raccomandata, l'annotazione quotidiana dei pagamenti in apposito libro sociale bollato e vidimato, con la formazione periodica di estratti autentici notarili. A me sembra però, che con tutte le riserve del caso che quest'ultimo procedimento sia il più sicuro, a patto che nel registro sia indicato l'estremo del mezzo di pagamento e che nell'estratto, ne sia fatto specifico riferimento". 

 

(304) Ad esempio una recente sentenza, App. Milano, 25 gennaio 1994, Soc. Fincantieri c. CBI Factor Spa, in Foro it, 1995, I, 1621, ha stabilito che : "Sono inopponibili al factor, per contrarietà al principio di buona fede, le eccezioni relative all'inadempimento del fornitore sollevate dal debitore ceduto, il quale precedentemente abbia fatto dichiarazioni tali da ingenerare nel factor, il ragionevole affidamento nell'esistenza del credito ceduto". 

 

(305) App. Milano, 19 febbraio 1992, "Non è configurabile la responsabilità extracontrattuale del debitore ceduto per omessa informazione sulle vicende del rapporto sottostante la cessione, fintanto chè il factor non abbia dato prova dell'impossibilità parziale o totale di rivalersi sul cedente". 

 

(306) CASSANDRO SULPASSO, L'abuso del contratto di factoring, in Giur.comm. 1976, II, p. 387. 

 

(307) App. Milano, 21 febbraio 1975, in Giur. comm., 1976, II, p. 387. "Non commette atto illecito ex art. 2043 c.c., il presunto debitore ceduto che ometta di contestare tempestivamente l'esistenza del credito,quando riceva notizia della cessione da parte del factor , se questi, contrariamente alle condizioni generali di contratto, accredita al cliente il corrispettivo della cessione, prima del pagamento del debitore o della conferma dell'esistenza del credito". 

 

(308) CASSANDRO SULPASSO, L'abuso di factoring, in Giur. comm., 1976, II, "Esattamente pertanto, la sentenza ha escluso il diritto del factor al risarcimento del danno nei confronti del presunto debitore, precisando che il nesso di causalità tra la mancata contestazione dell'esistenza del credito e il danno subito dal factor è stato interrotto dal factor stesso che in deroga alla stessa previsione del contratto, ha anticipato il pagamento del corrispettivo pur senza esser sicuro dell'esistenza del credito”.

 

(309) App. Bari, 13 luglio 1990, in Giur. it., 1991, I, 2, p. 317. "..L'approvazione del credito da parte del factor si manifesta con la trasmissione dei documenti al ceduto che, restituendoli sottoscritti, conferma l'esistenza del credito. Non costituisce violazione degli obblighi di buona fede il comportamento del debitore, il quale no confermi al factor l'esistenza del credito ceduto mediante la restituzione dei documenti inviati, potendo e dovendo il factor attivarsi, nel silenzio del ceduto stesso, al fine di ottenere i necessari chiarimenti in merito sia dal debitore sia dal cliente". A risultati analoghi è giunta la Cassazione, in  Cass., Sez. III, 15 giugno 1999, n. 5947, CBI Factor c. Azimut Holding, in Contratti 2000, p. 39. “Il factor che si limiti a notificare al debitore ceduto l’avvenuta cessione, in proprio favore, dei crediti vantati verso quest’ultimo dal cedente, omettendo (negligentemente) di informarsi presso il debitore ceduto circa l’esistenza dei crediti, non può poi pretendere il risarcimento dei danni dal ceduto stesso per pretesa violazione di un (inesistente) obbligo di informazione, giacchè il comportamento passivo o inerte del debitore ceduto, a fronte della mera comunicazione dell’avvenuta cessione, non viola il principio di correttezza o di buona fede, non essendo detto debitore obbligato a porre in essere uno specifico comportamento nei confronti del cessionario tale da implicare un aggravamento della sua posizione”.

 

(310) Cass., 18 ottobre 1994, n. 8497, in Mass., 1994. "Nel rapporto che, sulla base di una cessione di futuri crediti di una impresa, a scopo di finanziamento, il debitore ceduto può anche essere tenuto, soprattutto se a ciò si è obbligato, a confermare volta per volta l'esistenza dei crediti ceduti, in modo da consentire le operazioni di finanziamento per cui il contratto è stata stipulato, assumendo così la responsabilità per danni prodotti dalla eventuale inosservanza dell'obbligo. Se tuttavia in mancanza di un espresso accordo sulle modalità didel dovere di informazione del debitore, la società cessionaria abbia dato seguito alle operazioni di finanziamento, solo dopo specifico interpello del debitore ceduto ed espressa e specifica conferma dei crediti da parte di questo, nessuna responsabilità può derivare a quest'ultimo per il silenzio sulla specifica esistenza di alcuni dei crediti ceduti, perchè,risolvendosi in un comportamento difforme da quello che l'altra parte avrebbe dovuto attendersi, secondo la prassi, tale silenzio non può assumere significato positivo di conferma dei crediti ceduti, ma semmai di significato contrario, alla stregua del generale principio secondo cui il silenzio, nei rapporti negoziali, può assumere il significato di implicita comunicazione di situazioni rilevanti solo quando in tal senso sia percepibile da entrambe le parti". 

 

(311) Cass., 30 ottobre 1981, n. 5743, in Mass. Giust. Civ., 1981, 1024, in cui si afferma sostanzialmente che il silenzio può assumere valore di dichiarazione tacita della volontà solo dove concorrano particolari circostanze che diano al silenzio stesso un significato chiaro e non equivoco. Dello stesso orientamento si è dimostrata la Suprema Corte, in Cass., Sez. II, 27 febbraio 1998, n. 2156, flarc. c. Coop. Istitut. Sviluppo Edilizia Senzatetto, in Mass. 1998.

“Il debitore ceduto , pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito (ovvero se transige con il cedente su crediti diversi da quello ceduto);  né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato, occorre un’intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione; pertanto è onere del cessionario provare l’esistenza e l’ammontare del credito, salva la responsabilità del cedente, per la mancata consegna dei documenti su cui è fondato, configurante inadempimento del contratto di cessione”.

 

(312) Art. 7 Centrofactoring Spa, "Il fornitore è tenuto a collaborare in ogni modo con il factor, fornendo d'iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità dei debitori ceduti, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale e stragiudiziale, anche non attinenti il rapporto commerciale. Dovrà inoltre comunicare l'esistenza di rapporti pregressi con gli stessi e le eventuali controversie allo stato esistenti. A semplice richiesta del factor il fornitore dovrà concedere dati ed estratti anche autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo legate al rapporto di factoring e sulle eventuali garanzie prestate, utili per l'incasso dei crediti stessi e delle somme accessorie"; Art. 10 Factorcoop Spa, "Collaboreremo con la vostra società per la salvaguardia dei vostri interessi di cessionari e in particolare ci obblighiamo a perfezionare a semplice richiesta del factor, tutti gli atti e i documenti necessari ad incassare i crediti ceduti. Pertanto vi consentiremo di eseguire in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo dei vostri incaricati, gli opportuni controlli sulla nostra Azienda e sulle scritture contabili anche non attinenti i crediti ceduti e di trarne copie ed estratti". 

 

(313) App. Milano, 2 febbraio 1996, Soc. CBI Factor c. Conavi, in Dir. Fall., 1996, II, 1091; Cass., sez. II, 27 febbraio 1998, n. 2156 Soc. Flarc c. Soc. coop. Ist. Sviluppo edilizio senzatetto, in Mass. 1998. "Il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito (ovvero se transige con il cedente su crediti diversi da quello ceduto), ne il suo silenzio può costituire una conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione. Pertanto è onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito, salva la responsabilità del cedente per la mancata consegna dei documenti su cui è fondato, configurante inadempimento del contratto di cessione". 

 

(314) Trib. Milano, 9 giugno 1980, in Foro pad., 1982, I, 198 ; Cass., Sez. II, 17 marzo 1999, n. 2394, Banco Napoli c. Immobiliare Valparadiso, in Mass, 1999.  “In tema di cessione dei crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario tutte le eccezioni opponibili all’originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola compromissoria, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito al cessionario con gli stessi elementi individuatori e perciò con la stessa causa e le eccezioni causali”. 

 

(315) CARNEVALI, I problemi giuridici del factoring, in Rivista di diritto civile, 1978, I, 319. "Passando ai rapporti col debitore ceduto, è ora necessario chiedersi quali eccezioni quest'ultimo può opporre al factor. Nessun dubbio sorge per quelle riguardanti i rapporti personali tra debitore e factor" ; Cass., Sez. III, 6 agosto 1999, n. 8485, Faccini c. Edilfin, in Mass. 1999. “A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario; pertanto potrà opporre  al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia  quelle relative ai fatti modificativi o estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto”. 

 

(316) Trib. Milano, 15 novembre 1990, in NGCC, 1991, I, p. 601; tuttavia in Cass., 9 febbraio 1995, n. 1499, in Foro it., 1995 : "In tema di cessione del credito, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario, le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo, pattuita tra le parti" ; Corte d’Appello di Catania, n. 263/99 depositata in data 8 settembre 1999, Ifitalia/Fallimento Itin. “Nell’esaminare la fattispecie di un contratto di subappalto, la corte ha affermato che la pretesa creditoria di una società di factoring, non può essere paralizzata dalla risoluzione del contratto, poiché le eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario sono quelle che investono l’originaria validità del contratto (nullità ed annullabilità) e quelle rivolte a far valere modifiche del credito, queste ultime solo ove  avvenute prima che il debitore fosse a conoscenza della cessione. Se dopo la cessione intervengono fatti che incidono sull’entità, esigibilità o estinzione del credito, la loro efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situzione soggettiva determinata nella sostituzione del cedente con il factor”. 

 

(317) Trib. Roma, 28 febbraio 1994, in Giust. civ.,1994, I, 2029. "Il debitore ceduto può opporre al factor l'eccezione di incompetenza del giudice adito fondata su una clausola del contratto dal quale il credito è sorto" ; sul tema della competenza giudiziale si veda anche: Trib. Milano 15 novembre 1990, Futura Preziosi c. Factorit, in Nuova Giur. Civ. 1991, I, 601. “Nell’ambito di un rapporto di factoring, non è opponibile al factor la convenzione che deroga alla competenza territoriale del giudice, inserita nell’originario contratto, concluso tra cedente e ceduto”. 

 

(318) FERRIGNO, Factoring, in Contratto e Impresa, 1992, 974. 

 

(319) Art. 1993 c.c. "Eccezioni opponibili. Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonchè quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione, o da mancanza di condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione. Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni basate sui rapporti personali col precedente possessore dello stesso, soltanto se nell'acquistarlo, il possessore ha agito intenzionalmente in danno del debitore medesimo". 

 

(320) App. Milano, 25 gennaio 1994, in Foro it., 1995, I, 1621. "Sono inopponibili al factor per contrarietà al principio di buona fede, le eccezioni relative all'inadempimento del fornitore sollevate dal debitore ceduto, il quale abbia precedentemente effettuato dichiarazioni tali da ingenerare nel factor, il ragionevole affidamento nell'esistenza del credito ceduto" ; Cass., Sez. III, 17 gennaio 2001, n. 575, Silf c. Rondolino, in Mass. Foro it. 2001. “In tema di factoring è opponibile al factor cessionario da parte del debitore ceduto, la risoluzione per inadempimento a norma dell’art. 1662,2° comma c.c. avente efficacia ex tunc”. 

 

(321) Tuttavia, sul tema: App. Milano, 25 gennaio 1994, in Foro it., 1995, I, p. 1621. " La dichiarazione del debitore ceduto che pagherà al factor i crediti che concernono forniture regolarmente eseguite, è una ricognizione di debito titolato e non una confessione, ma nell'ambito di un contratto di factoring, il debitore ceduto non è ammesso a provare l'inesistenza della fornitura, in base al principio secondo cui il debitore deve salvaguardare l'utilità del creditore, nei limiti in cui ciò non importi un'apprezzabile sacrificio a suo carico". 

 

(322) Contro: Cass., 5 febbraio 1988, n. 1257, in Banca, Borsa e tit., 1989, II, 295. 

 

(323) Art. 1189 c.c. "Pagamento al creditore apparente. Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito". 

 

(324) Su un'aspetto particolare di tale situazione, hanno avuto modo di pronunciarsi i giudici milanesi in: Trib. Milano 30 gennaio 1995, Gius. 1995, 3750. "La mancanza della specifica approvazione per iscritto, della clausola contrattuale che prevede il divieto della cessione del credito, ne determina la nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del giudizio da chiunque ne abbia interesse". 

 

(325) CALZOLAIO, Il Factoring in Europa, Milano 1997, p. 96. 

 

(326) Art. 1260 c.c. "Cedibilità dei crediti. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conoscesse al tempo della cessione". 

 

(327) Cass., 7 aprile 1979, n. 1992, in Foro it., 1979 in COEN, Brevi considerazioni in tema di factoring e delle eccezioni opponibili dal debitore, in Rivista italiana leasing, 1990, p. 174. "Nella cessione di credito il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore; tuttavia se dopo la cessione incidono fatti che riguardano esigibilità, estinzione del credito, la loro efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva che si è stabilita in dipendenza del perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto dopo il trasferimento del diritto che avviene col semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva origine il credito ceduto, convenuta tra l'originario creditore cedente e il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario, in quanto una volta realizzato il trasferimento del diritto il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto a conoscenza del contratto non può ignorare tale circostanza".

 

(328) Per tale aspetto: Trib. Milano, 18 luglio 1985, Soc Ribera Scioti c. International Factors Italia, in Riv. It. Leasing, 1986, 711. "Nei confronti del cessionario di un credito derivante da fatture, non sono opponibili le eccezioni fondate su fatti successivi alla comunicazione della cessione, quale è lo storno dell'addebito della fattura stessa, operato dal cedente a favore del debitore ceduto, in conseguenza della restituzione della merce". 

 

(329) Trib. Milano, 13 aprile 1989, in Giur. merito 1990, p. 538. 

 

(330) App. Milano 19 febbraio 1992, Soc. Brevetti Gaggia c. Comit Factoring, in Banca borsa e tit, 1993, II, 562. "Un'operazione di conguaglio può configurarsi solo tra le parti di un rapporto obbligatorio: al factor, terzo rispetto alla fonte negoziale del credito ceduto, le ragioni vantate dal debitore nei confronti del cedente possono essere opposte solo in compensazione, ai sensi e nei limiti dell'art. 1248 c.c.". 

 

(331) Tribunale di Verona, 4 maggio 1987, in Foro it., 1988, I, 1, 1306. "Per tutte le eccezioni relative alla modificazione o estinzione del credito (risoluzione, adempimento e compensazione), deve ritenersi che non sono opponibili al cessionario tutte le volte che il fatto, si sia manifestato dopo che il debitore sia venuto a conoscenza della cessione. Infatti il creditore cedente dal momento della cessione perde completamente la titolarità del credito e non può prestare la sua adesione alla risoluzione del contratto, poichè non è più in grado di compiere atti di disposizione dei diritti nascenti da tale contratto. A conforto di tale soluzione va anche ricordato che una diversa conclusione contrasterebbe col principio per cui l'imprenditore garantirebbe al factor quanto meno il nomen verum del debitore". 

 

(332) Trib. Perugia, 14 gennaio 1997, Soc. Eldi c. S.Paolo Factoring, in Rass. giur. umbra, 1997, 407.

 

(333) CLARIZIA, I contratti di finanziamento: lesing e factoring , UTET 1989, p. 229-230.


 

 

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Tesi di Laurea: Il factoring e la cessione dei crediti d’impresa, Libera Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Giurisprudenza, Anno Accademico 1999/2000, Candidato: Fabio Giovagnoli, Arcevia (AN), Relatore: Chiar.mo Prof. Antonio Nuzzo. Email: fabio.giovagnoli@libero.it.