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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO


FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

 

IL FACTORING E LA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPRESA

                                      

     di Fabio Giovagnoli.

 

 

 

Note al Capitolo Secondo

La struttura della convenzione.


(109)DE NOVA, Gli usi di leasing e factoring, relazione al Convegno: “Attualità degli usi di Borsa e del credito”, organizzato dal Consorzio Camerale per il coordinamento delle Borse Valori, a Milano e in data 27 gennaio 1989, in Riv. italiana  leasing, 1989, fasc. 3, pag. 527. “ Nel caso specifico del leasing e del factoring, occorre tenere presente che entrambi i contratti sono conclusi sulla base di formulari analitici, previsti dalle società concedenti dei beni e cessionarie dei crediti. Sicchè la funzione di questi ultimi non sembra essere quella di colmare lacune. In questi due casi la funzione degli usi è diversa. Ed infatti la raccolta degli usi sul leasing e sul factoring: a) pongono una nozione e una prima disciplina sui contratti, così contribuendo alla loro tipizzazione sociale.; b) registrano le clausole comuni ai vari formulari contrattuali correnti e lasciano cadere quelle particolari, presenti in alcuni soltanto ; c) fanno cadere le condizioni di dubbia validità ; d) fanno cadere le clausole comuni agli schemi negoziali, ma non rispondenti all’effettiva prassi operativa”

 

(110) ALESSI, BALOSSINI, DE NOVA, LOI, SILENZI, Commento agli usi del factoring, Milano. Circa le caratteristiche principali del contratto, il testo approvato dalla commissione provinciale di Milano, già nel marzo 1985 disponeva: 

Art. 1. (Nozione). – Si suole denominare factoring, il contratto in base al quale un imprenditore, detto cedente o fornitore, trasferisce o si obbliga a trasferire a titolo oneroso mediante cessioni di credito ad altro soggetto, detto cessionario o factor, la totalità o parte dei crediti anche futuri, derivanti dall’esercizio dell’impresa, verso i propri clienti detti debitori ceduti, ottenendone la controprestazione in servizi/denaro. Il factor suole anticipare in tutto o in parte, l’importo dei crediti ceduti. 

Art. 2. (Forma del contratto). – Il contratto di factoring si suole stipulare per iscritto. 

Art. 3. (Durata del contratto). – Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato. Il contratto a tempo determinato si intende tacitamente rinnovato per egual periodo, se una delle parti non comunica all’altra disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Il contratto a tempo indeterminato può essere disdetto con lettera raccomandata, con un congruo preavviso. 

Art. 4. (Obblighi del fornitore). – Il fornitore deve consegnare al factor, al più presto e normalmente entro 30 giorni dall’esecuzione della fornitura, tutti i documenti probatori del credito, ivi compresi gli eventuali effetti cambiari emessi o girati dal debitore ceduto e tutti documenti di garanzia connessi al credito, previa apposizione della propria girata sui documenti che ne sono suscettibili.

E’ altresì tenuto nei confronti del factor a :

a) trasmettere le somme eventualmente ricevute a fronte dei crediti ceduti;

b) consentire i necessari accertamenti amministrativi e contabili;

c) comunicare tutte le notizie che possano modificare la valutazione dei rischi assunti e la solvibilità dei debitori ceduti;

d) eseguire tutte le formalità occorrenti per portare a conoscenza del debitore ceduto la cessione del credito e per consentire al factor ogni azione , anche stragiudiziale a tutela del credito ceduto;

e) cedere al factor, salvo patto contrario, la globalità dei crediti vantati verso il singolo debitore ceduto. Il debitore cedente inoltre, non può concedere riduzioni di prezzo al debitore ceduto, autorizzare restituzioni di merci o modificare i termini di pagamento, senza il preventivo benestare scritto del factor.

Art. 5. (Obblighi del factor). – Il factor è tenuto a: 

a) gestire ed incassare i crediti ceduti e liquidare il relativo importo secondo le modalità pattuite;

b) tenere informato il creditore cedente della gestione dei crediti;

c) assumere per i crediti approntati ai sensi dell’art. 7 , il rischio di insolvenza del debitore ceduto, accreditando al cedente il relativo importo, entro 150-210 giorni dalla data di scadenza .

Art. 6. (Notifica della cessione). – Il fornitore comunica al debitore ceduto, l’avvenuta cessione del credito, solitamente con lettera raccomandata. 

Art. 7. (Approvazione dei crediti ceduti).- Nel contratto di factoring, il creditore cedente garantisce la solvibilità del debitore ceduto,  salvo che il factor approvando tale credito rinunci a questa garanzia. L’approvazione da parte del factor dei crediti ceduti, implica l’assunzione del rischio dell’insolvenza e  avviene mediante restituzione da parte del factor, di apposita richiesta redatta dal fornitore-cedente e controfirmata dal factor stesso. Detta approvazione potrà essere data dal factor, sempre per iscritto, invece che per i singoli crediti, sino alla concorrenza di un dato ammontare e in relazione ad ogni debitore ceduto. 

Art. 8. (Revoca dell’approvazione). - Il factor può revocare l’approvazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al fornitore; la revoca ha effetto purchè il fornitore cedente ne venga a conoscenza, prima che abbia eseguito la fornitura. 

Art. 9. (Conti periodici). – Il factor deve inviare almeno mensilmente al fornitore cedente: 

a) estratto conto con l’indicazione, per ciascun debitore dell’importo dovuto;

b) estratto conto relativo alla situazione del dare e avere tra le parti;

Gli estratti conto si considerano approvati se non contestati entro 20 giorni dalla ricezione”.

 

(111)DOLMETTA, Per l’equilibrio e la trasparenza nelle operazioni bancarie: Chiose critiche alla legge 154 del 1992, in Banca, borsa e tit., 1992, p. 66 e ss. ; RESCIGNO, Trasparenza e operazioni bancarie, in Banca, borsa e tit., 1990, I, p. 297. 

 

(112)Ad esempio in: Trib. Milano, 19 luglio 1973, in Giur. it., 1975, I, 2, c. 537. 

 

(113)Cass., 2 settembre 1997, n. 8387, Rangoni c. Machiavelli c. Comune di Ancona, in Mass., 1997, voce Cessione, 4: “ La notificazione al debitore ceduto, prevista dall’art. 1264 del c.c., come condizione per il perfezionamento della cessione del credito, non si identifica con quella effettuata dall’ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi anche in un atto di citazione o in una qualsivoglia altra manifestazione di volontà compiuta nel corso del giudizio, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”; Sullo stesso aspetto, si veda: Art. 2 Factorcoop Spa, “...Ad ogni debitore provvederemo ad inviare apposita lettera, con la quale comunicheremo la cessione a favore del factor, di tutti i nostri crediti presenti o futuri vantati nei suoi confronti; tale lettera dovrà esservi confermata dai debitori stessi, in segno di presa nota ed accettazione”). 

 

(114)DI MUNDO, Fallimento e factoring ,  in Dir. fall., 1989, I, p. 237. “Le società di factoring hanno predeterminato in modo pressochè uniforme il contenuto dei contratti, lo hanno trasfuso in formulari regolanti compiutamente i rapporti, dopodichè, sfruttando la loro forza contrattuale, lo hanno imposto alla clientela, libera soltanto di accettare o meno l’operazione così strutturata”. 

 

(115)Art. 2, Monte dei Paschi Spa, “Il fornitore salvo diversi accordi, proporrà al factor la cessione in massa di tutti i propri crediti presenti o futuri nei confronti di ogni debitore; ove si concordi di procedere con la cessione di ogni singolo credito, il fornitore proporrà tale cessione entro e non oltre 30 gg. dalla data di prestazione di merci o prestazione di servizi”. 

 

(116)Ad esempio, Art. 2 Ifitalia Spa, “..Il fornitore dovrà consegnare al factor entro 30 giorni dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai crediti ceduti, unitamente all’intera documentazione probatoria costitutiva o accessoria dei crediti stessi. Il cliente è altresì impegnato a  trasferire al cessionario, i benefici di eventuali polizze a garanzia del rischio di perimento del bene oggetto del contratto, dal quale derivano i crediti. Invece per i crediti che sorgono da contratti già stipulati, il fornitore consegnerà copia del contratto, ordine, conferma d’ordine e relativo piano di fatturazione...”. 

 

(117)CARBONE, Le nuove frontiere del factoring tra prassi e norme, in Corriere giuridico, febbraio 1998 ; Art. 7, Ifitalia Spa, “Il fornitore sarà tenuto a prestare la più ampia collaborazione al factor, fornendogli d’iniziativa ogni notizia di rilievo circa la solvibilità dei loro debitori e di ogni loro eccezione, domanda, reclamo, nonchè eventuali rapporti e controversie in corso, anche non attinenti al rapporto commerciale. A semplice richiesta del factor, il cliente dovrà fornire copie o estratti autentici delle scritture contabili, relative ai crediti oggetto di cessione, delle comunicazioni bancarie di accredito del corrispettivo, nonchè formalizzare e sottoscrivere ogni documento utile per l’incasso, anche in via giudiziale o stragiudiziale...”. 

 

(118)Art. 22, Ifitalia Spa, “..Per qualunque controversia avente ad oggetto validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e delle cessioni susseguenti, il foro competente è quello di Milano.”. 

 

(119)BIANCA, Diritto Civile, Il contratto, Giuffrè, 1993. “Le clausole vessatorie sono condizioni generali che aggravano la posizione dell’aderente, rispetto alla disciplina legale del contratto. La legge prevede una serie di clausole vessatorie e ne condiziona l’efficacia alla specifica approvazione scritta dell’aderente ex art. 1341 c.c.. Precisamente non hanno effetto per l’aderente, senza la sua esplicita approvazione per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore del predisponente 1. limitazioni di responsabilità; 2. facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione; ovvero che stabiliscano a carico dell’aderente: 3. decadenze, 4. limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, 5. restrizione della libertà contrattuale a favore di terzi, 6. clausole compromissorie e deroghe alla competenza giudiziaria”. 

 

(120)Cass., 4 giugno 1979, n. 3153: in base alla quale, per l’applicazione della sanzione d’invalidità di cui all’art. 1341,2° comma, non è necessario che una delle parti si trovi in una situazione di preminenza economica e che l’altra parte versi invece in una situazione di debolezza, essendo sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto le condizioni generali di contratto, al quale l’altro aderisce. Infatti la ratio della norma è quella di apprestare una particolare tutela all’aderente che, non avendo partecipato alla formulazione, potrebbe sottoscrivere in blocco il modulo, senza prima aver sufficientemente meditato il contenuto. 

 

(121)Cass., 23 maggio 1973, n. 1536, in Giur. it., 1975, I, 1, c. 738. La precedente sentenza si è occupata al pari di altre diverse pronunce, di cessioni di credito senza corrispettivo, nella particolare fattispecie riguardante i contributi e i premi erogati a favore della cinematografia italiana. La legge 27 dicembre 1953, n. 978 ha invece stabilito, alcune disposizioni attinenti la cessione di crediti aventi ad oggetto i contributi statali per la ricostruzione.

 

(122) Trib. Genova, 17 luglio 1991 - Sciacchitano Pres.-Viazzi est.- Fall. Nuova Impa s.n.c. c. Trade factoring Spa. “Il contratto di factoring è un contratto di collaborazione tra imprese, avente ad oggetto l’organizzazione e la gestione di un servizio, che si scompone in una convenzione base, ascrivibile come causa allo schema del mandato ed in una pluralità di successivi negozi ad essa collegati e costituiti in particolare da cessioni di credito che rappresentano il mezzo per effettuare il mandato. La qualificazione del contratto in termini di atipicità non può consentire di sottrarre il rapporto all’applicazione di eventuali norme imperative sia speciali, che proprie della disciplina di più contratti tipici, che in esso si combinano”. 

 

(123)CARNEVALI, I problemi giuridici del factoring , p. 301. “I vantaggi che ricavano le imprese dal factoring sono notevoli e spiegano perchè la formula contrattuale ha avuto in questi ultimi anni, un buon successo in Italia, soprattutto tra le medio-piccole imprese. Un primo vantaggio è quello di poter semplificare al massimo la contabilità interna e di poter eliminare tutti gli oneri connessi con all’amministrazione dei crediti verso la clientela (richieste di pagamento alla scadenza, estratti conto ecc). Tutto ciò comporta una notevole riduzione per il personale addetto ai servizi contabili e si può aggiungere che le intimazioni e le azioni legali promosse dal factor, hanno normalmente un’efficacia assai maggiore da quelle promosse da imprese di modeste dimensioni, inclini spesso a transigere. D’altra parte il debitore farà attenzione a non opporre eccezioni pretestuose, per evitare che il factor diffonda informazioni poco lusinghiere sulla sua correttezza commerciale. Un altro vantaggio connesso col miglioramento della liquidità dell’impresa, si ha quando il cliente è messo in grado di incassare gran parte del credito non ancora scaduto e inoltre nei limiti in cui il credito è stato accettato dal factor “pro soluto”, il cedente si scarica del rischio che il debitore diventi inadempiente o fallisca.” 

 

(124)BASSI, La nuova disciplina della cessione dei crediti d’impresa posta dalla legge n. 52/1991, in Quaderni di Giurisprudenza commerciale, Milano 1997. “I dubbi sulla classificazione del factoring nella sua versione italiana, sono alimentati dalla constatazione che tale tecnica di finanziamento si basa sull’istituto della cessione dei crediti ( mentre in altri ordinamenti il factoring si vale dell’istituto della surrogazione ), la quale è vicenda negoziale tipica che può però prestarsi indifferentemente a finalità di scambio, di prestito, di garanzia, di liberalità, di pagamento e così via”.

 

(125)DI MUNDO, L’opponibilità delle cessioni di credito al fallimento, in Rivista italiana leasing, 1994, p. 13. “Non si può davvero dubitare dell’unitarietà del rapporto, in presenza di un nesso tanto stretto di subordinazione funzionale tra le prestazioni essenziali del contratto e quindi di una causa unica, essendo innegabile che l’obbligo del fornitore di cedere la globalità dei propri crediti al factor, esplica una funzione chiaramente strumentale, rispetto all’obbligo di quest’ultimo di gestirli, riscuoterli e rimettere al cedente il ricavato, previa deduzione di una commissione per il servizio reso”. 

 

(126)Art. 4 Ifitalia Spa, “Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal factor al momento pattuito o in mancanza, al momento dell’effettivo incasso di ciascun  credito, salvo quanto espressamente previsto, per il caso in cui il factor abbia assunto la garanzia della solvenza del debitore ceduto”. 

 

(127)Cass., 24 ottobre 1957, n. 3519, Fall.to Boni c. Banca Nazionale del Lavoro, in Foro it., 1976, I, c. 1947; Cass., 10 gennaio 1966, n. 184, Navarra c. Terzegni, in Foro it., 1966, I, c. 1307 ;  Cass., 2 agosto 1977, n. 3421, Banca di Credito Artigiano c. Società Orais, in Giur. it., 1978, I, 1, c. 1572 ; Trib. Foggia, 5 ottobre 1981, Fall.to Società Costruzioni Macchine Speciali c. Banco Torremaggiore, in Dir. fall. 1982, p. 509. 

 

(128)ZUDDAS, Il contratto di factoring, Napoli 1983, “Dal collegamento tra l’obbligo di offrire del cedente e quello di acquistare da parte del factor, assunti rispettivamente con la convenzione e con il “placet”, sorge l’obbligo di reciproco di stipulare negozi di cessione di crediti futuri, relativi ai nominativi  concordati. In attuazione di tale obbligo, i singoli negozi attuativi si perfezioneranno in via successiva, secondo uno schema basato sulla proposta del cedente ed il correlativo silenzio da parte del factor ”. 

 

(129)Cass., 10 maggio 1966, n.1209, in Giur. it., 1967, I, c. 540 ; Cass. 12 maggio 1990 n. 4040, Com. Trapani c. Banca Ind., in Mass. 1990.  “Rientra nel concetto di credito futuro, suscettibile di cessione ai sensi dell’art. 1348 c.c., anche un credito semplicemente sperato, ossia meramente eventuale, senza che l’aleatorietà che in tal caso caratterizza il contratto di cessione ne comporti l’invalidità, essendo insita nella nozione di cosa futura, espressamente prevista come oggetto di prestazione”. 

 

(130)Trib. Milano, 16 ottobre 1989, in Riv. it. leas.,1990, 182 ; Cass., Sez. III, 19 giugno 2001, n. 8333, Piccoli c. Rodi Morabito, in Mass. 2001.“La natura consensuale del contratto di cessione di credito, comporta che il relativo perfezionamento consegua la solo scambio del consenso tra i contraenti…Nel caso di cessione di un credito futuro pertanto, il trasferimento del credito al cessionario si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, mentre prima di tale data, la cessione pur perfetta, è destinata ad espletare inter partes,  efficacia meramente obbligatoria (principio affermato, in tema di crediti vantati dai produttori agricoli nei confronti dell’Aima: la Suprema Corte dopo aver premesso che il credito de quo, oltre ad essere futuro, era altresì da ritenersi condizionale, non essendone certa la venuta ad esistenza, ha escluso che tali circostanze potessero configurarne l’incedibilità (attesa l’efficacia esclusivamente obbligatoria della cessione stessa)”. 

 

(131)CASELLA, Il primato del debito, in Giur. comm., 1991, I, p. 712. “Le innovazioni introdotte dalla nuova legge, sulla cessione dei crediti d’impresa, non fanno altro che recepire istituti già conosciuti in Paesi ad economia di mercato, nei quali oltre alla cessione di crediti attuali e futuri è ormai praticata e opponibile ai terzi e non revocabile nel fallimento, la garanzia costituita dall’intero magazzino del cedente, con diritto di seguito a favore del creditore garantito, sul credito sorto dall’alienazione di beni compresi nello stesso” ; per i requisiti propri del credito oggetto della cessione si veda: Cass., Sez III, 24 maggio 2001, n. 7083, Caroli c. Com. Taranto, Giust. Civ. 2001, I, 2363.

“L’art. 1260 c.c. nel consentire al creditore di trasferire il proprio credito, anche senza il consenso del debitore, non prevede che tale credito debba avere i requisiti della liquidità ed esigibilità : può pertanto formare oggetto di cessione anche un credito non determinato nell’ammontare o un credito non esigibile”. 

 

(132)FINO, Abuso del factoring, in Giur. it., 1991,  I , 2 , p. 321. “La cessione dei crediti nel factoring in tanto è determinata, in quanto è appunto globalmente riferita ai crediti d’impresa: deve sussistere il riferimento ai crediti prodotti dalla vendita di beni venduti o servizi tipici resi dall’impresa stessa, oltre che per la parte più rilevante, riferibili ad una clientela fissa ed abituale, per imprese che conseguentemente possano contare su un fatturato presumibile”. 

 

(133)ZUDDAS, Il contratto di factoring, Napoli 1983, p. 155. L’Autore  esclude la possibilità di inquadrare il negozio tra i contratti  preparatori, i contratti tipo e quelli normativi. L’accordo avrebbe un carattere di definitività, che però si caratterizzerebbe per la presenza di alcuni aspetti normativi, per ciò che riguarda la previsione delle singole cessioni, le quali pertanto verrebbero poste in essere in esecuzione di un “pactum de contrahendo”, presente nel factoring”.

 

(134)NUZZO, Dal contratto all’impresa: il factoring, in Riv. delle società, 1984, I, p. 931. “L’effetto immediato della convenzione di factoring, in definitiva rimane l’attribuzione all’impresa cessionaria di un mandato esclusivo alla gestione, di un complesso di crediti d’impresa ceduti. In questo senso appare chiaro come il contratto sia definitivo e non preliminare, eventualmente unilaterale. Deve peraltro aggiungersi che la stessa convenzione base dedotta nei formulari in uso, contiene anche l’enunciazione a livello precontrattuale (definito talora impropriamente normativo),  di una disponibilità da parte dell’impresa di gestione crediti a trattare la conclusione di ulteriori affari (anticipazioni, garanzie e altri servizi)”. 

 

(135)FELSANI, Il contratto di factoring , in Riv dir. comm., I. 1991, p. 731 “Con la previsione della cedibilità anche in massa dei crediti futuri e nel riferimento a parametri soggettivi ed oggettivi, atti ad individuare i crediti oggetto della cessione, l’intervento legislativo del 1991 sembra aver stabilito che la cessione dei crediti d’impresa, che si attua col factoring, ha la struttura di un contratto definitivo ad effetti reali, differiti  per i crediti futuri nel momento in cui verranno ad esistenza” ; in tema di cessione di crediti futuri si veda la recente sentenza: App. Milano, 23 giugno 1998, Immobiliare Leando c. Franflo BV, in Banca, borsa e tit., 2000, II, 309. “Nella cessione di credito futuro il trasferimento del credito si verifica soltanto al momento in cui esso viene ad esistenza; prima di allora il contratto, pur essendo perfetto esplica efficacia meramente obbligatoria”.

 

(136)SEMINO, Brevi considerazioni sulla qualificazione giuridica del contratto di factoring  anche alla luce della legge n. 52/1991 e sugli effetti del fallimento del fornitore cedente., in Giur comm., 1995, II, p. 703. “La legge speciale non ha inteso regolare il factoring nel suo complesso, ma la sola cessione dei crediti d’impresa verso corrispettivo e cioè il trasferimento avente “causa vendendi”, per cui ai restanti contratti di factoring, che non rispondano ai requisiti soggettivi e oggettivi presupposti dalla suddetta legge, la normativa speciale non potrà essere applicata”. 

 

(137)Ad es. art. 2,  Monte dei Paschi:  “Il Fornitore, salvo diversi accordi, proporrà la cessione in massa di tutti i propri crediti nei confronti di ogni Debitore; ove si concordi di procedere alla cessione di ciascun singolo credito, il Fornitore proporrà tale cessione entro e non oltre 30 giorni, dalla data di fornitura delle merci o spedizione di servizi.” 

 

(138)Per tutelare il fornitore da ingiustificati rifiuti del factor ad acquistare i crediti oggetto dell’accordo, dovrebbe essere riconosciuto l’inadempimento del factor in presenza di un rifiuto ingiustificato, anche perchè di fronte ad una continua serie d’immotivate opposizioni, il negozio diverrebbe privo di senso.Il ricorso al principio generale di cui all’art. 1175 c.c., dovrebbe essere abbastanza adatto per garantire la protezione delle ragioni del cliente e per permettere il rifiuto al factor in presenza di ragioni valide. 

 

(139)ZUDDAS, Il contratto di factoring, Napoli 1983, p. 217. “ Tra le clausole appena illustrate, la più importante è senza dubbio quella che obbliga il cliente, ad offrire in cessione i suoi crediti al factor, il quale è libero di acquisirli o no a suo insindacabile giudizio. Come si è visto, una parte della dottrina individua in ciò un contratto preliminare di vendita, ma non pare che tale opinione possa essere accolta. Una volta affermato che i singoli atti di cessione sono negozi di puro trasferimento, aventi causa esterna, ne consegue il rigetto della costruzione che prevede un contratto preliminare, a cui fa seguito una serie indefinita di contarti definitivi”. 

 

(140)NUZZO, Il factoring nella dottrina italiana , in Riv. italiana leasing, 1985, fasc. 2, p. 313 “I modelli di contratto predisposti dalle imprese italiane di factoring, sono sostanzialmente simili tra loro. Differenze si riscontrano tuttavia in ordine alle tecniche di conclusione dei singoli negozi di cessione dei crediti d’impresa. Viene per lo più sottoscritto dal cedente, un impegno a cedere al factor i crediti verso la propria clientela, secondo una disciplina dettata nelle condizioni generali di contratto, dove sono anche descritte le singole controprestazioni che il factor si dichiara disposto ad offrire. Successivamente, man mano che i crediti vengono ceduti, si ha la specificazione della prestazione in concreto offerta dal factor, poichè una volta ricevuti i documenti rappresentativi, il cessionario dichiara se intende accettare la cessione e in caso di risposta affermativa, se ritenga di dare corso ad anticipazioni e garantire o meno il debito del terzo”.

 

(141)Ad esempio,  la vecchia stesura dell’art. 2, dell’Ifitalia Spa, prevedeva che: “Il fornitore non potrà porre in essere con i terzi, altri rapporti di factoring ne continuativi ne occasionali e relativamente ai crediti già ceduti al factor, non potrà compiere alcun atto di disposizione degli stessi o conferire alcun mandato a riscuotere”.

 

(142)GALGANO, Diritto privato, L’imprenditore e il mercato, Capitolo XXVI, Cedam, 1992, p. 478. “L’art. 2596 del c.c. ammette infatti la possibilità di limiti contrattuali alla concorrenza, precisando che il patto deve essere provato per iscritto ed è valido se limitato ad una determinata zona o attività, non potendo comunque superare la durata del quinquennio. Al patto di non alienare l’art. 1379 attribuisce effetti limitati, anzitutto circoscrivendoli tra le parti, purchè nell’ambito di convenienti limiti di tempo e per realizzare un’apprezzabile interesse di una delle parti”. 

 

(143)Per tutti: Art. 4 Centrofactoring Spa: “...Il corrispettivo delle cessioni del credito, sarà dal factor definitivamente accreditato al fornitore, al momento dell’effettivo incasso, mentre le parti possono convenire che il factor ne anticipi il corrispettivo...” ; Art. 9, “Su richiesta del fornitore, il factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell’incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate, come su qualsiasi somma a qualsiasi titolo addebitata, decorreranno interessi convenzionali nella misura stabilita da separato accordo, sino al momento dell’incasso o altra data convenzionalmente stabilita”.

 

(144)FRIGNANI, Il difficile cammino del factoring, in Giur. it., 1975,  I, 2, p. 537. 

 

(145)“E’ facoltà del factor, revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, il plafond di credito concesso, dandone notizia al Fornitore con il mezzo ritenuto più rapido e idoneo. L’efficacia di tale revoca o riduzione, decorre dalla data di ricezione della comunicazione e fa cessare automaticamente la rotatività del plafond ” (Art. 13 Centrofactoring Spa). 

 

(146)STELLA RICHTER, Prolemi attuali del parabancario, in Giur. it., 1988, II, 429 e ss. “Trattandosi di una cessione non già isolata ma sistematica, il factor compie tre distinte operazioni: di gestione, di finanziamento e di assicurazione. Poichè tuttavia l’assicurazione del credito, avviene solo nel caso di cessione “pro soluto” e la gestione è consequenziale alla cessione, è chiaro che la centralità nell’operazione spetta a quello scopo di finanziamento che caratterizza la cessione globale e sistematica dei crediti d’impresa”. 

 

(147)L’operazione di pagamento anticipato del prezzo, secondo alcuni autori, ha forti analogie con lo sconto, con la sola differenza che la deduzione dell’interesse è compiuta al momento dell’incasso del credito e non al versamento dell’anticipo, perchè le due operazioni portano a risultati diversi dal punto di vista contabile. Infatti se  il 1 gennaio 1999, avessi deciso di cedere ad una società di factoring, un credito di 100 lire scadente fra un anno, in caso di sconto con un tasso del 20 % avrei ottenuto l’importo di 80 al momento pattuito, mentre l’operatore specializzato avrebbe incassato l’intero, la somma di 100 appunto, alla scadenza.  Supponendo la commissione di factoring pari a zero per semplicità di calcolo, il factor incasserebbe l’intero valore del credito al 1 gennaio 2000 e lo corrisponderebbe al cliente detratto l’anticipo effettuato, nonchè gli interessi decorsi sullo stesso, (A * I * t )=(80*20%*1)= 16  e di conseguenza restituirebbe una somma , di 4 nel caso specifico, che invece nello sconto non avrebbe corrisposto.  La spiegazione che sembra più plausibile è che in realtà la società di factoring, al di la del tenore letterale dei formulari, conceda un prestito al cliente  sul quale maturano gli interessi e si impegni a gestire le relative vicende del credito.

Il factoring italiano si caratterizza rispetto a quello attuato in altri ordinamenti, per una più ristretta concezione di globalità (che i formulari presentano generalmente come soggettiva) dei crediti ceduti, per la prevalenza storica delle cessioni pro solvendo rispetto a quelle attuate senza rivalsa e per una ridotta incidenza dei servizi propri del c.d. new style factoring, consistenti nella consulenza e nell’informazione commerciale

 

(148)Dispone l’art. 9/a, Sez. III, dell’Ifitalia Spa: “Su richiesta del fornitore, il factor potrà anticipare il pagamento di tutto o parte del corrispettivo dovuto, rispetto all’incasso dei crediti oggetto di cessione o alla diversa data convenzionalmente stabilita e  fino a tale data, le somme anticipate saranno produttive di interessi, nella misura e alle condizioni specificate in un successivo accordo. Detta anticipazione, in misura percentuale da decidersi tra le parti, sarà a valere sull’ammontare complessivo dei crediti ceduti e in essere, tenendo conto che le anticipazione complessivamente effettuate (comprensive di interessi commissioni e spese), non potranno mai superare il valore attuale dei crediti ceduti. Il Fornitore perciò è obbligato a trasmettere prontamente al factor, le somme necessarie a ripristinare il rapporto convenuto tra crediti ceduti e quello del corrispettivo anticipato, qualora esso si dovesse modificare per effetto di sconti, abbuoni, note di credito, restituzioni di merci e per qualsiasi altra causa comportante delle decurtazioni, tra cui, anche la maturazione dei compensi dovuti al factor”.

 

(149) “Il Fornitore che intenda richiedere al factor di assumere in tutto o in parte, il rischio per il mancato pagamento per un determinato debitore, dovrà sottoporre al factor una richiesta con le modalità indicate dal Factor, il quale poi comunicherà per iscritto le sue determinazioni in merito, indicando l’importo del singolo credito accettato, con assunzione di rischio di mancato pagamento o comunque del Plafond accordato.

Nei limiti dell’importo del singolo credito così accettato o del Plafond accordato, il Factor assumerà il rischio di mancato pagamento in linea capitale, restando espressamente esclusi: a) quant’altro dovuto dal debitore a titolo di risarcimento penale ed interessi di ritardato pagamento; b) ogni sconto, arrotondamento, abbuono e deduzione che il debitore effettui in sede di pagamento, ancorchè non autorizzato” (Art. 11, ABF Factoring Spa).

 

(150)ZUDDAS, Il contratto di factoring, Napoli 1983. “Al factor è consentito revocare l’approvazione prima che le merci o i servizi oggetto del contratto siano stati resi ai clienti finali. Tale potere attribuito dalle condizioni generali di factoring, si manifesta con atto unilaterale recettizio che fa venir meno ex nunc, non gli effetti già realizzati che restano integri, ma il rapporto posto in essere, al fine di impedire ulteriori effetti. Nonostante la netta enunciazione degli schemi contrattuali, appare dubbia la natura giuridica di tale atto. Dovrebbe ritenersi pertanto, che il termine usato sia improprio e che sia più corretto parlare di recesso, negozio essenzialmente estintivo, che opera “ex nunc” facendo cessare solo il rapporto negoziale”. 

 

(151)Art. 7.1, Ifitalia Spa: “ a) quando per tutti i crediti vantati nei confronti di uno stesso debitore, il cliente non adempia all’obbligo di cedere tutti i crediti che lo riguardino, anche dopo il ritiro della garanzia da parte del factor ; b) quando il cliente non ottemperi all’obbligo di pagare all’impresa cessionaria tutti i compensi dovuti per la specifica prestazione di garanzia ; c) nel caso di pagamento da parte del debitore con mezzi diversi dalla moneta; d) per ciascun credito nei confronti del quale, vengano meno una delle garanzie a cui è tenuto il fornitore ai sensi delle condizioni generali”. 

 

(152)Infatti concordemente, Art. 14 Centrofactoring, Art. 8/10 Istituto Bancario S. Paolo, Art. 9/2 Ifitalia Spa: “In caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti o qualora si possa presumere che il debitore non possa o non voglia adempiere, il fornitore quale garante della solvenza sarà tenuto anche per i crediti non ancora scaduti a restituire a semplice richiesta, quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato oltre che gli interessi maturati fino alla restituzione, nonchè le relative spese...”; “Ad avvenuta restituzione del corrispettivo anticipato e di quant’altro dovuto, i crediti insoluti saranno nuovamente ritrasferiti al fornitore salvo che, su  richiesta del fornitore e a suo rischio, il factor accetti di esperire le necessarie azioni per il recupero del credito”.

 

(153)BASSI, La nuova disciplina sulla cessione dei crediti d’impresa posta dalla L.21.02.1991, in Quaderni di Giurisprudenza commerciale, Milano, 1997. “Il collegamento tra l’art. 4 della legge speciale e l’art. 1267 c.c. e l’identità di fondamento tra le due forme di garanzia, inducono a  chiedersi se la previsione della legge n. 52/1991 possa essere integrata per analogia richiamando quella parte della disciplina generale adottata dall’art. 1267 c.c. e non espressamente derogata. Ci si può chiedere ad esempio, se nella cessione speciale, la garanzia del cedente comprenda come nel codice, oltre al corrispettivo, gli interessi , il rimborso delle spese di cessione, il rimborso per escutere il debitore da parte del cessionario e il risarcimento dei danni” 

 

(154) “La garanzia "pro soluto" contro il rischio di insolvenza dei debitori, offre un’efficace soluzione ai problemi di rischio derivanti dalle vendite con condizioni di pagamento dilazionato. La garanzia factoring di Ifitalia consente al "cliente-fornitore" di maturare la certezza del buon fine dell'operazione commerciale, nel caso di insolvenza del debitore. Ifitalia valuta accuratamente i nominativi debitori e determina per ognuno di essi specifici "plafond" di garanzia, rotativi e validi sino a revoca. La garanzia copre di norma  il 100% dell'importo del credito garantito e l'eventuale suo pagamento viene effettuato decorsi 210 giorni dalla scadenza del credito”, in www.Ifitalia.it. 

 

(155)Dispone infatti l’art. 6,3°, sez. II, Centrofactoring Spa: “Il fornitore non potrà modificare con il debitore le condizioni di vendita o di prestazione di servizi, non potrà concedere abbuoni, riduzioni di prezzo, ne accettare dilazioni di pagamento, restituzione di merci, addivenire a transazioni che si riflettano sul credito ceduto senza l’assenso scritto del factor” . 

 

(156) Cass. 5 febbraio 1988 n. 1257, Gentile c. Lo Bianco, in Banca  borsa e tit., 1989, II, 295. “Nella cessione di credito pro soluto, il cedente deve garantire non solo che il credito è sorto, ma anche che esso non si è ancora, per qualunque ragione compresa quella dell’avvenuta prescrizione, estinto al tempo della cessione”. 

 

(157)Circa le caratteristiche della domanda di factoring in Italia, vedere le Tabelle C.2.1 e C.2.2.  I dati raccolti evidenziano una netta prevalenza delle cessioni pro solvendo, rispetto ai trasferimenti per i quali, il cessionario assume la garanzia della solvenza del debitore ceduto ed indicano un’importante differenza, tra il valore degli anticipi realmente utilizzati e quelli nominalmente concessi. Il factoring pro soluto viene principalmente utilizzato nell’ambito delle negoziazioni legate ai servizi del commercio e riparazioni, dei mezzi di trasporto e delle macchine agricole e industriali, mentre la formula con rivalsa verso il cedente, assume rilevanza anche nei settori dell’edilizia, delle opere pubbliche, dei materiali e delle forniture elettriche.Dal punto di vista dell’ambito territoriale d’ utilizzazione, il modulo negoziale sembra maggiormente adoperato nelle regioni come il Piemonte, la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Lazio, mentre una minore incidenza economica viene rilevata nel contesto imprenditoriale del Veneto e soprattutto del meridione d’Italia.Le regioni del sud della penisola, presentano anche un minore impiego delle cessioni pro soluto e un più alto rapporto tra le erogazioni finanziarie e gli anticipi effettivamente utilizzati dai clienti.



 

(158)NUZZO, Dal contratto all’impresa: il factoring, in Riv. Società, 1984, I, p. 931. 

 

(159)L’art. 2,5° delle condizioni ABF Factoring, stabilisce che: “Le fatture riguardanti i crediti ceduti, dovranno riportare la seguente clausola: il pagamento dell’importo della presente fattura, per essere valido e liberatorio, deve essere effettuato esclusivamente a favore della cessionaria del credito, alla quale va inoltre data immediata comunicazione di eventuali reclami sulla fornitura”.

 

(160)In genere si stabilisce che: “Il fornitore si impegna a far sì che i pagamenti dei crediti ceduti, vengano effettuati esclusivamente al factor, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente al loro incasso. Al verificarsi dei pagamenti effettuati al fornitore, questi è obbligato a trasmettere immediatamente al factor le somme, gli eventuali titoli debitamente girati e gli eventuali valori indicandone l’imputazione indicata dal debitore” (art. 6,3°, Banca Monte dei Paschi). 

 

(161)COEN, Nuove norme per l’acquisto dei crediti d’impresa, Rivista italiana leasing, 1992, fasc. 2, p. 223 “L’opponibilità è un “prius” rispetto all’efficacia: la cessione opponibile può essere inefficace, mentre la cessione inefficace è sempre opponibile. Quindi la norma va intesa nel senso che la cessione opponibile ex art. 5,1°comma sarebbe inefficace verso il fallimento del cedente, qualora ricorrano i citati presupposti.

 

(162)BASSI, La nuova disciplina sulla cessione dei crediti d’impresa posta dalla L. 21. 02. 1991, in Quaderni di Giurisprudenza commerciale, Milano, p. 37.  “Perchè il contratto o il rapporto di cui la cessione è espressione,  possa dirsi meritevole di tutela giuridica, occorre che esso sia in grado di realizzare una causa socialmente ed economicamente apprezzabile, consentendo alle parti di perseguire interessi specifici ed individuabili anche a priori ( anche se poi in concreto tale funzione per una o entrambe le parti non venga a realizzarsi). Non è a questo punto azzardato affermare che con ogni probabilità nel pagamento del corrispettivo, e necessariamente nel pagamento anticipato di esso, risiede addirittura il criterio ufficiale di meritevolezza della cessione prevista dalla legge speciale, che giustifica il trattamento di favore riservato alle imprese del settore e i sacrifici imposti alle altre categorie coinvolte o interessate nell’attività” 

 

(163)FERRARI, Un nuovo strumento di opponibilità ai terzi per la cessione dei crediti d’impresa: il pagamento avente data certa, in Contratto e Impresa, 1993, p. 135. “ In altri termini, il fatto di aver adempiuto almeno in parte, l’obbligazione contratta per divenire cessionario di crediti d’impresa, attraverso un pagamento parziale del corrispettivo pattuito, rende inattaccabile la posizione di quest’ultimo, in rapporto ad altri eventuali soggetti, terzi rispetto all’accordo garantito dal pagamento, ma creditori del cedente. Infatti la legge stabilisce che il pagamento parziale rende opponibile la cessione ai terzi, per l’intero importo del corrispettivo, come un pagamento totale”. 

 

(164)Sul tema, si veda: Cass. 5 febbraio 1988 n. 1257, Gentile c. Lo Bianco, in Banca  borsa e tit., 1989, II, 295. “Nella cessione di credito pro soluto, il cedente deve garantire non solo che il credito è sorto, ma anche che esso non si è ancora, per qualunque 

ragione compresa quella dell’avvenuta prescrizione, estinto al tempo della cessione”.

 

(165)Ad esempio, l’art.  11 delle Condizioni generali di contratto della Factorcoop Spa, elenca con un dettato  assolutamente omogeneo rispetto a quello di altre società, le ipotesi in cui la garanzia e il relativo obbligo di risarcimento, dovrà applicarsi: 

“Il fornitore garantisce in relazione ad ogni credito ceduto, assumendo illimitata responsabilità e rinunciando ad ogni eccezione in merito, che l’importo gli è incontestabilmente dovuto, quale corrispettivo di merci o beni forniti o servizi resi e che il fornitore ha adempiuto o adempirà esattamente, i contratti in base ai quali è sorto.Inoltre il fornitore garantisce di essere il legittimo titolare del credito, legalmente trasferibile al factor e che nessun debitore ha crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, del credito ceduto.

Le merci, i beni e i servizi oggetto della fornitura e gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegni, privilegi, vincolati in alcun modo a favore di altri che del factor”.

 

(166)Art. 12, ABF Factoring Spa: “La validità del plafond decorrerà dalla data di comunicazione, contenente la risposta del factor o dalla diversa data ivi indicata e sarà efficace per i crediti che rispondono ai seguenti requisiti: le relative fatture abbiano date di emissioni pari o successive a quella di decorrenza del plafond; i termini di pagamento indicati nelle fatture, siano uguali o inferiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione del factor, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, ricevuta bancaria, tratta semplice o autorizzata, cessione di portafoglio, tratta accettata o pagherò. Il plafond sul debitore ha carattere di rotatività, sicchè quando lo stesso risulti esaurito, ogni pagamento del debitore relativo ai crediti ceduti, in essere ed inclusi nel plafond, renderà disponibile per pari importo il plafond medesimo”.

 

(167)BACCIGALUPI, I dati normativi della cessione pro solvendo, in Banca borsa e tit., 1954, II, p. 383 ; PANUCCIO, La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferimento. Milano 1955, p. 208 , il quale vede la fonte della risoluzione della cessione del credito, nell’inadempimento del ceduto ed esclude la necessità di un negozio ritrasferimento del diritto di ugual natura,  rispetto a quello presupposto, perchè manca nel nostro ordinamento, ogni base per affermare la necessità di un simile atto, per cui l’effetto si produce automaticamente al fuori di ogni manifestazione di volontà; PERLINGERI, La cessione dei crediti in Commento al codice civile a cura di Scialoja e Branca , 1982, p. 295, mette in evidenza che la risoluzione si verifica di diritto, quando il cessionario dichiara al cedente di volersi avvalere della garanzia e suppone l’esistenza di una clausola risolutiva implicita, che giustifica l’applicazione di parte della disciplina della clausola risolutiva espressa, in considerazione dell’obbligo del cedente di rispondere dell’insolvenza del debitore ceduto.

(168)Per il caso di cessione pro soluto, l’Art. 8/8 Istituto Bancario S.Paolo: “Il fornitore si obbliga, relativamente ai crediti approvati, a segnalare al factor entro i trenta giorni da quello in cui ne abbia avuta conoscenza, le modifiche di ragione sociale del debitore ceduto, le modifiche o interruzioni di attività e ogni altro atto o fatto che modifichi sostanzialmente la valutazione del rischio assunto dal factor e l’apprezzamento sulla solvibilità del ceduto”. 

 

(169)Art. 1263 c.c. “Accessori del credito. Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie

personali e reali e con gli altri accessori. Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno, in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno. Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti”. 

 

(170)FRIGNANI, Il difficile cammino del factoring, in Giur. it., 1975, I, 2, p. 537. Nel factoring italiano, si riscontrano clausole in base alle quali le merci, i beni e servizi oggetto della fornitura da cui è sorto il credito, non sono vincolati a favore di altri che del factor e altre che vietano al cliente di accettare la restituzione della merce o di disporre in merito ad essa, senza il consenso del factor. Nella prima ipotesi, la merce resterebbe in disponibilità del cliente e si verrebbe a creare un diritto di pegno senza spossessamento. Nell’ordinamento italiano ex art. 2786 c..c, deve escludersi che tale diritto sia validamente costituito. Nell’ipotesi invece di un vincolo di indisponibilità, con efficacia obbligatoria tra le parti,  l’eventuale  inosservanza comporterà il risarcimento del danno, laddove la privazione della disponibilità della merce configura un vero e proprio divieto di alienazione, da considerarsi nullo in mancanza della fissazione di un termine ex art. 1379. 

(171)“Il fornitore si obbliga a concedere anche le garanzie reali, che il factor dovesse richiedere per il soddisfacimento immediato del credito ceduto, in qualunque momento della durata del contratto. In particolare qualora il debitore ceduto rifiuti di prendere in consegna le merci oggetto del contratto, dette merci sono da intendersi costituite in pegno a favore del factor, che sin d’ora è autorizzato a porre in essere quanto utile per l’attuazione della garanzia”.

 

(172)CASSANDRO SULPASSO, Italo Calvino, Hermann Melville e la legge n. 52/1991, in Giur. comm, 1994, I , p. 402. “Un’altra disposizione, contenuta in entrambi i provvedimenti legislativi è quella che stabilisce la responsabilità del cedente verso il cessionario, in caso di insolvenza del debitore. La formulazione delle due norme (art 4. l. n. 52/1991 e art. 1-1- l. 81-1) è leggermente diversa, perchè il testo francese indica il cedente come garante “solidaire” del pagamento, riecheggiando la terminologia cambiaria, mentre quello italiano fa più semplicemente riferimento, alla garanzia per la bonitas del credito: entrambe le disposizioni sono però derogabili nell’accordo contrattuale. La disposizione italiana tiene conto della prassi delle società che esercitano il factoring, che nel nostro Paese prevede una cessione del credito “pro solvendo” e raramente “pro soluto”, discostandosi così da uno dei connotati tipici dell’operazione. Anche qui però, la norma sottolinea in definitiva la natura finanziaria dell’operazione, indipendentemente da quello che poteva essere l’obiettivo dei redattori della legge, che col costante riferimento a termini come acquisto, corrispettivo, sembrano configurare la fattispecie come semplice vendita di crediti”.

 

(173)PERLINGERI, La cessione dei crediti in Commento al codice civile a cura di Scialoja e Branca, 1982, p. 12 ss. 

 

(174)RIVOLTA, La disciplina della cessione dei crediti d’impresa. in Riv. dir. civ., 1991, II, p. 718. “Mentre vi è una sostanziale corrispondenza tra i limiti del corrispettivo pattuito, previsti nell’art. 4 e i limiti di quanto il cedente ha ricevuto, la differenza consiste in questo: l’art. 4 non aggiunge altro e invece il codice afferma che il cedente, assumendo la garanzia, deve corrispondere gli interessi, rimborsare le spese di cessione e quelle che il cessionario abbia sopportato, per escutere il debitore e risarcire il danno. Di conseguenza questa estensione della garanzia non si applicherà al regime speciale dettato dalla legge n. 52/1991, vista la lettera della norma,  volta a disciplinare rapporti negoziali con controparti professionali, in cui l’incidenza delle spese non può considerarsi una conseguenza necessaria della garanzia” ; inoltre in argomento, anche: Cass., Sez. II, 24 febbraio 2000, n. 2110, Amalfitano c. Il Chiostro, in Mass. 2000.

“In tema di cessione di credito pro solvendo, la garanzia del cedente per mancata realizzazione del credito da parte del cessionario è condizionata alla dimostrazione da parte di quest’ultimo, dell’adempimento dell’onere di cui all’art. 1267 c.c. (richiesta di pagamento di quanto dovuto al debitore ceduto, o quantomeno, dimostrazione della totale inutilità delle istanze di pagamento, attesa la notoria insolvenza del debitore al omento della cessione)”. 

 

(175)RIVOLTA, La disciplina della cessione dei crediti d’impresa. in Riv. dir. civ., 1991, II, p. 720. L’autore è favorevole all’aggravamento convenzionale della garanzia della solvenza, tra le parti del rapporto, non potendo trovare invece applicazione la previsione dell’art. 1267,1° comma c.c.

 

(176)PERLINGERI, La cessione dei crediti in Commento al codice civile a cura di Scialoja e Branca, 1982, p. 12 ss. La garanzia per l’esistenza del credito, comprende anche i casi di mancata legittimazione, nullità del credito, assenza di eccezioni che impediscano totalmente o parzialmente l’esercizio del diritto e quindi dovrebbe anche considerarsi un elemento costante della cessione, prevista dalla legge speciale, che intende proporre una disciplina integrativa alle norme del codice civile, regolando una cessione traslativa dietro pagamento di un prezzo. La legge speciale invece, non prevede che il cedente debba garantire anche l’esistenza del credito, come fa il codice con l’art. 1266, sia per l’ipotesi di cessione onerosa che per quella gratuita. 

 

(177)Art. 6, Legge 21 febbraio 1991, n. 52, in G.U. n. 47, del 25 gennaio 1991: “1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario, non è soggetto alla revocatoria prevista dall’art. 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione concordata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente, qualora  il curatore provi che egli conosceva lo stato d’insolvenza del debitore ceduto e  alla data del pagamento al cessionario. 2. E’ fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario, che abbia rinunciato alla garanzia di cui all’art. 4”. 

 

(178)Art. 2723 c.c. “Patti posteriori alla formazione di un documento. Qualora si alleghi, che dopo la formazione di un documento è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l’autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo per la qualità delle parti, per la natura del contratto e ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte modificazioni verbali”. 

 

(179)Art. 7/2 Istituto Bancario S.Paolo, “ a) modifica del contratto di fornitura senza l’assenso scritto del factor; b) modifica delle modalità e dei tempi di pagamento rispetto a quelle indicate; c) contestazioni da parte del debitore ceduto sull’esistenza del credito ceduto o sul suo ammontare ed eccezioni sull’esatto adempimento del contratto; d) inosservanza di uno degli obblighi previsti dalla convenzione di factoring; e) mancato pagamento del debitore ceduto, già verificatosi e previsto per fatti certi, imputabile a comportamento del fornitore; f) mancato pagamento del debitore ceduto, per cause di forza maggiore; g) inserimento nel contratto di fornitura di clausole che non consentano al fornitore stesso di agire in recupero dei crediti verso il proprio cliente; h) elevazione protesti, proposizione di azioni cautelari ed esecutive, presentazione di istanze di ammissione di procedure concorsuali, ivi compresa l’amministrazione controllata e straordinaria o delibera di messa in liquidazione del debitore ceduto, purchè tali eventi si siano verificati prima o contestualmente rispetto alla data di fornitura”.

 

(180)Art. 9, Centrofactoring Spa: “...Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant’altro dovuto, il credito verrà ritrasferito al fornitore, salvo che questi richieda al factor di  esperire a proprie spese le azioni necessarie per il recupero del credito...”. 

 

(181)BIANCA, Diritto Civile: Il contratto, Giuffrè 1992, p. 525. “In pendenza della condizione, l’obbligato e l’alienante sotto condizione sospensiva e l’acquirente sotto condizione risolutiva,  devono comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni della controparte (1358 c.c.). Il richiamo ribadisce al tempo stesso, il limite dell’impegno del contraente, in quanto il comportamento secondo buona fede è rapportato al fine di conservare integre le ragioni dell’altra parte contrattuale”. In merito alla rilevanza della buona fede, si veda: Cass., 10 aprile 1986, n. 2500, in Mass. Giust civ., 1986, p. 692. “..anche la mera inerzia cosciente e volontaria, che sia di ostacolo al soddisfacimento del diritto della controparte, ripercuotendosi negativamente sul risultato finale, avuto di mira nel regolamento contrattuale degli opposti interessi, contrasta con i doveri di correttezza e di buona fede e può configurare inadempimento”. 

 

(182)ALESSI, BALOSSINI, DE NOVA, LOI, SILENZI, Commento agli usi di factoring, Milano 1985 , p. 43. 

 

(183)LIBONATI, Factoring, in Riv. dir. comm, 1981, I, p. 317. Per il Libonati, il contratto  non va qualificato sulla base delle varianti secondarie, ma in relazione allo schema costante e minimale riscontrato nell’amministrazione e nel recupero contenzioso dei crediti commerciali a breve di un imprenditore, con le possibili  varianti del finanziamento mediante anticipi dell'impresa cliente e con l'assunzione del rischio dell'insolvenza del debitore ceduto. 

Si tratta cioè di un contratto atipico d’impresa, in cui un imprenditore si impegna a prestare una serie di servizi a favore di altro soggetto economico, articolando e svolgendo una fase dell’attività a cui il cliente sarebbe altrimenti costretto  in proprio.

La convenzione dovrebbe essere strutturata, come una  cessione in massa di crediti futuri, anche in base ad esigenze di tutela del cliente, poichè in questo modo  il comportamento del factor che  sceglie i crediti che gli sono offerti,  si svolge appunto già in fase di esecuzione del contratto.

Ulteriormente, se si ammette che la convenzione di factoring presenta i caratteri di un  contratto di organizzazione di un settore dell’attività imprenditoriale del cliente, non si può disconoscerne la sua valenza di negozio definitivo, perchè rispetto ad esso è naturale sia che i singoli atti in cui il rapporto si concreta, debbano ancora sorgere, sia che essi abbiano nature negoziali diverse, nel quadro stabilito dal contratto base.

Ne consegue che in genere il factor, può valutare tutto il meglio dei crediti vantati da un gran numero di clienti e frazionare il rischio di ogni singola operazione nell’ambito di un volume di crediti molto ampio, tale da potersi accollare il rischio dell’insolvenza del debitore ceduto.

Nel  factoring, il cessionario è solito richiedere  l’esclusiva della gestione del portafoglio dei crediti commerciali a breve e nonostante l’innegabile vocazione finanziaria del rapporto, che si manifesta in una formula indirizzata al finanziamento del fornitore,  la convenzione è sostanzialmente neutra nei confronti delle possibili soluzioni di credito che si andranno ad instaurare, in quanto i finanziamenti potranno assumere forme diverse, tra le quali il mutuo e lo sconto dei crediti.

Se non si restringe il fenomeno dell’influenza dominante, ai soli casi di collegamento societario per partecipazione di controllo o per comunanza di amministratori tra due società, ma si ammette che essa possa derivare da situazioni di fatto, come l’influenza decisionale, allora nel caso in questione, se ne può individuare un tratto significativo  nel finanziamento del cliente e nella scelta dei crediti approvati da parte del factor.

 

(184)ZUDDAS, Il contratto di factoring, Napoli 1983, p. 229. “In pratica, l’obbligo di informazione gravante genericamente sui titolari di situazioni debitorie, assume nel factoring una connotazione specifica, in virtù delle clausole che lo prevedono e costituisce una garanzia sui generis per il cessionario, rafforzato da tutti i poteri di controllo che egli può svolgere sulla gestione contabile amministrativa del cliente. La clausola consente al factor, di esercitare qualunque verifica o controllo (disapplicata di fatto dalla prassi italiana), ma ha suscitato in dottrina una serie di discussioni. Infatti una cosa è vedere e disporre dei documenti che si riferiscono ai crediti ceduti, altra cosa è verificare tutti i documenti contabili del cliente, dato che ciò porterebbe il factor a conoscenza di notizie di cui potrebbe profittare”. 

 

(185)Cass., 26 luglio 1989, n. 3507, ha deciso la fattispecie in esame, nel senso  che l’accreditamento di una somma si perfeziona al momento dell’annotazione sul conto, argomentando in tal modo dall’art. 1852 c.c., a norma del quale il correntista può in qualsiasi momento disporre delle somme risultanti a suo credito dal conto e la banca non è libera di effettuare le registrazioni senza limiti di tempo, ma che anzi a ciò deve provvedere con la massima rapidità consentita dagli strumenti tecnici. 

 

(186)CLARIZIA, I contratti di finanziamento: leasing e factoring, UTET, Torino 1989, p. 206. “Per quel che riguarda la risoluzione del contratto in esame, nei formulari è comune la possibilità di chiedere la risoluzione giudiziale per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. Costante è anche la previsione della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. e questo potrà determinare in certi casi, la risoluzione di diritto del contratto,  con la comunicazione alla controparte la volontà di valersi della suddetta clausola. Le situazioni in cui essa può essere invocata, comprendono sia situazioni particolari che coinvolgono l’impresa cedente, come pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali e tutta una serie di inadempimenti a questa imputabili, relativamente agli obblighi contrattuali posti a suo carico. Non si può parlare di clausola risolutiva espressa, quando essa estende la sua operatività a tutti i possibili casi d’inadempimento imputabili al cliente. In tali casi infatti, si avrebbe un mero richiamo alle norme generali (art. 1453, 1455 c.c.) che regolano la materia della risoluzione per inadempimento e ci si troverebbe di fronte a una mera clausola di stile”;  sugli aspetti riguardanti la risoluzione della convenzione si veda: Tribunale Firenze, 20 gennaio 1999, Engineering Team Fall. Hantarex, in Toscana Giur., 1999, 79. “La restituzione da parte del cedente al factor che agisce in rivalsa della somma anticipata, non costituisce effetto restitutorio conseguente alla risoluzione del contratto di factoring: non si può infatti presumere tout court, che il mancato incasso di uno o più crediti determini la risoluzione ipso iure del contratto e quindi delle cessioni nell’ambito dello stesso eseguite, con conseguente riacquisto della titolarità del credito da parte del cedente, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto tale conseguenza nell’inadempimento, in virtù del loro potere di autonomia contrattuale”.

 

(187)GALGANO, Diritto privato, Gli effetti del contratto, Cedam 1992, p. 305. “Il codice civile è ispirato da un criterio di sfavore per i rapporti contrattuali che vincolano le parti definitivamente privandole alla propria libertà contrattuale. Talvolta si riconosce ad entrambi i contraenti la possibilità di un recesso puro e semplice, come nella somministrazione o nella società di persone, mentre in altri casi la facoltà è attribuita ad una sola delle parti, come il committente nell’appalto o al lavoratore nel contratto di lavoro”. Anche la considerazione della norma sul preavviso, nell’ambito della disciplina del mandato, nonchè l’esistenza di una  convenienza del fornitore fanno ritenere giusto, che tutte quelle clausole che non escludono il preavviso ma che nemmeno lo prevedono, debbano essere valutate in sintonia con i principi generalmente accolti e quindi a favore dell’implicita necessità del preavviso: 

Art. 1725,2° comma  c.c. : “Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia stato dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa”.

Art.1833,1° comma c.c.: “Se il contratto è a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere ad ogni chiusura di conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima”.

 

(188) “Il presente contratto ha durata di due anni, dalla data di stipulazione dello stesso e si intende rinnovato automaticamente di due anni in due anni, salvo che una delle parti, a mezzo lettera raccomandata, comunichi all’altra la sua volontà di recedere, con preavviso di almeno tre mesi”. 

 

(189)GIORDANO, La trasparenza delle condizioni contrattuali nella nuova legge bancaria , in Riv. delle società, 1993, I, p. 1234 ; CLARIZIA, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari  e obblighi di informazione, in Riv. italiana leasing, 1992, p. 213. 

 

(190)Decreto del Ministero del tesoro del 24 aprile 1992, sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, in G.U. 11 maggio 1992, n.108.

 

(191)MOLL, Note per un inquadramento giuridico-funzionale dei factors e delle loro operazioni mercantili, in Banca, borsa e tit., 1974, I, p. 321. Il finanziamento è il contenuto economico principale del contratto di factoring e per il Moll il negozio realizza un servizio a connotazione creditizia che mobilizza i crediti a breve, trasformando in liquidità le somme che sono bloccate nel conto clienti. 

Tale  Autore ha ritenuto di qualificare il contratto come un accordo consensuale, bilaterale, di durata e di adesione e ha incluso il factoring nello schema della cessione per causa di vendita, in quanto questa soluzione, sarebbe interamente idonea a recepire tutti gli elementi essenziali dell’operazione.

Tuttavia è abbastanza diffuso il riconoscimento che la cessione dei crediti, pur costituendo una nota essenziale nel rapporto contrattuale, non ne esaurisce il contenuto, che si presenta più ampio della cessione stessa, dal punto di vista economico ma anche giuridico.

Questa valutazione è già espressa in Trib. Milano, 28 marzo 1977, in Giur. comm., 1978, II, p.436. Diversamente i giudici milanesi, nelle loro precedenti pronunce, avevano considerato il contratto come un’operazione di anticipo a tassi bancari, dell’importo dei crediti vantati delle imprese industriali o commerciali per forniture verso terzi, previa cessione dei crediti medesimi.

 

(192)DE NOVA, voce Factoring, in Digesto Discipline privatistiche, sez. comm.,V, p. 354. “L’eventuale anticipo costituisce un pagamento parziale appunto anticipato del prezzo e i cosiddetti interessi sono una componente negativa del prezzo, non diversamente dalla commissione”. 

 

(193)DE NOVA, Gli usi di leasing e factoring. Factoring: contratto, attività, concorrenza. in Riv. it. leasing, 1989, fasc. 3, p. 527-538. 

 

(194)FOSSATI-PORRO, Il factoring: aspetti economici,  finanziari e giuridici, Milano 1994. 

 

(195)SANTANGELO, Il factoring, in Dir.fall,1975, I, p. 197.

 

(196)App. Milano, 21 febbraio 1975 – Odorisio Presidente – Meoni Estensore – Ifitalia Spa c. Utensileria Bixia s.a.s. in Giur. comm., 1976, II, p. 387. 

“Il factor che affermi di essere cessionario di un credito, derivante da una vendita risolta convenzionalmente, dopo la notifica della cessione al presunto debitore acquirente, deve provare non solo la stipulazione del contratto e la sua successiva risoluzione, ma anche l’anteriorità rispetto alla notifica della cessione. Non commette illecito ex art. 2043 c.c., il presunto debitore ceduto che ometta di contestare tempestivamente l’esistenza del credito, quando riceva notizia della cessione  da parte del factor se questi, contrariamente alle condizioni generali di contratto, accredita al cliente il corrispettivo della cessione,  prima del pagamento del debitore o prima della conferma dell’esistenza del credito. Il contratto di factoring ha natura aleatoria, perchè per i crediti approvati, il factor ha l’obbligo di accreditare il corrispettivo della cessione anche in caso di insolvenza del debitore ceduto”.

 

(197)Contro: Cass., 9 Aprile 1980, n. 2286, in Giust. civ., 1980, I, p. 1503 . 

 

(198)PANZARINI, Lo sconto dei crediti e dei titoli di credito, Milano 1984. 

 

(199)CAPOTOSTI, Assicurazione del credito e factoring, in Assicurazioni, 1972, p. 521. L’autore pur essendo un  sostenitore della variabilità della causa del contratto, afferma che il rapporto di factoring consiste di un’obbligazione particolare, da inquadrare nell’ambito delle disposizioni legali degli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Il fenomeno negoziale sarebbe sufficientemente definito, da un elemento generico e costante da ravvisarsi nell’interesse a trasferire il credito e da uno specifico e variabile, da vedersi nell’utilità rappresentata da un’attribuzione patrimoniale onerosa.

Da questo punto di vista, va individuato il momento nel quale il factor diviene titolare del credito cedutogli dal fornitore-cliente, poichè il contratto traslativo di un diritto ha effetti reali ed ad esso si applica il principio enunciato dall’art. 1376 c.c. La giurisprudenza ha ritenuto costantemente che l’acquisto del credito in capo al cessionario, si verifichi per effetto del solo consenso legittimamente manifestato tra le parti, indipendentemente cioè dalla volontà del ceduto e dalla conoscenza che egli abbia dell’avvenuta cessione (Cass., 26 luglio 1966, n. 2702; Cass., 27 giugno 1977, n. 2761).

 

(200)CARNEVALI, I problemi giuridici del factoring. in Riv. dir civ., 1978,  I,  p. 299. 

 

(201)ZUDDAS, Il contratto di factoring, Napoli 1983. 

 

(202) CLARIZIA, I contratti di finanziamento: Leasing e factoring, UTET, Torino, 1989. “Anche per il factoring, così come per il leasing, l’operazione va valutata nel suo complesso, considerando i suoi requisiti oggettivi e soggettivi. Sicchè non deve sottovalutarsi la circostanza che il factoring si è diffuso come fattispecie contrattuale, perfezionata da società finanziarie, specializzate nel settore del parabancario, della c.d. intermediazione finanziaria. La  gestione dei crediti da parte delle società di factoring, conseguente al trasferimento dei crediti dal cedente al cessionario, non è la causa del contratto, mentre è il finanziamento a costituire l’elemento distintivo dell’istituto rispetto ad altri contratti”.

 

(203) LABIANCA, Factoring, in Riv. dir. comm., 1979, I, p. 137. “Se le anticipazioni sono effettuate a fronte di crediti ceduti pro soluto, il fornitore non è costituito debitore per la somma ricevuta, all’atto dell’erogazione, successivamente. Trasferito il credito a null’altro è tenuto il fornitore, sia che il debitore ceduto paghi, sia che invece non paghi. Se le anticipazioni sono effettuate a fronte di cessioni “pro solvendo”, il cedente per intanto nulla deve all’atto della consegna del denaro e se in seguito al mancato pagamento del ceduto, sarà tenuto a ripetere nei confronti del factor, sarà perchè oggetto della sua obbligazione è la garanzia della solvenza e non la restituzione di quanto ricevuto. In altri termini la cessione di credito, non attua una funzione di garanzia, in quanto non esiste una obbligazione di restituzione assunta dal cliente-fornitore. Quindi in tal caso, non c’è operazione creditizia, ma vendita di credito con garanzia della solvenza”. 

 

(204)Trib Firenze, 16 luglio 1984 – Vailati Pres.- D’Amora Est., Raccuglia Grazia c. Centro Factoring Spa. “Sotto l’accennato profilo, il factoring appare definibile in modo soddisfacente come un contratto atipico con causa di finanziamento, che realizzi i suoi effetti mediante il meccanismo  della cessione del credito. E’ dunque a tale ultima disciplina che occorre fare riferimento nel caso de quo, che non attiene al factoring come evento complessivamente ed unitariamente valutato, ma da uno dei suoi concreti momenti attuativi”. 

 

(205)CASSANDRO SULPASSO, Italo Calvino, Hermann Melville e la legge n. 52/1991, in  Giur.comm, 1994, I , p. 402. 

 

(206)Trib. Milano, 14 marzo 1973, in Giur. it., 1975, I, c. 538. 

 

(207)CASSANDRO SULPASSO, Collaborazione alla gestione e finanziamento dell’impresa, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano 1981, p. 73. Nell’ambito di questo orientamento si distingue chi sostiene la tesi dell’acquisto diretto, secondo cui il factor acquista immediatamente il credito e la tesi dell’acquisto mediato, secondo cui il credito si perfeziona prima in capo al cedente trasferendosi poi automaticamente al cessionario 

 

(208)QUATRARO, Factoring e procedure concorsuali, in Società,  1984, p. 985. L’autore rifiutava la tesi di una cessione di crediti sottoposta a condizione sospensiva, sostenuta viceversa in CARNEVALI, I problemi giuridici del factoring, op. cit, secondo cui l’operatività della cessione sarebbe subordinata al placet del factor, grazie alla sua facoltà di accettare i crediti o meno. 

 

(209)Cass., 17 marzo 1995, n. 3099, Soc Fincral c. Fall.to Tamborra, in Mass. 1995, “La natura consensuale del contratto di cessione del credito, importa che esso si perfezioni per il solo effetto del consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non significa che al perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito, così nel caso in cui oggetto del contratto sia un credito futuro, il trasferimento del credito dal cedente al cessionario si verifica soltanto nel momento in cui esso viene ad esistenza e prima di allora il contratto pur essendo perfetto, esplica soltanto effetti obbligatori”; Cass., 22 novembre 1993, n. 11516, Quaquarelli c. presidio Multizonale Assistenza Ospedaliera S.Paolo, in Foro It. , 1994, I, 3126, “Posto che nella cessione di credito futuro l’effetto reale, cioè il trasferimento di credito che il negozio è volto a realizzare, si verifica solo quando il diritto sia venuto ad esistenza, tale cessione ancorchè valida è inopponibile da parte del cessionario al fallimento del cedente laddove , al momento della dichiarazione di fallimento, il credito stesso non sia ancora liquido ed esigibile”; Trib. Torino, 21 novembre 1994, Soc. Indesit c. Barclays Financial Service Italia, in Dir Fall. 1995, II, 881. “Il contratto di factoring non è immediatamente traslativo dei crediti di futura negoziazione, la cui traslazione avviene in forza di successive convenzioni; l’opponibilità e la revocabilità di dette cessioni ha 

luogo in base alla data di ciascuna di esse”.

 

(210)Cass., 5 giugno 1978, n. 2798, Fall. soc. Saer c. Banca Nazionale delle Comunicazioni, in Giust. civ., 1978, I, p. 1792 ; Ad esempio, in senso contrario, Trib. Milano 16 ottobre 1989, Banque Nationale de Paris s.a. c. Soc. La Rinascente Spa e c. Italo 

Cremona Spa e c. ComFactor Spa, in Rivista italiana leasing, 1990, p. 182. 

 

(211)FRIGNANI, Prime decisioni dei giudici italiani in tema di factoring. in Foro pad., 1974, II, p. 44. ;  Id., Recenti sviluppi del factoring  in Italia., in Quaderni di Giur.comm., 1978, p. 195 ;  Id., Il factoring: la nuova legge n. 52/1991 e i riferimenti alla convenzione di diritto uniforme, in Giur. it., 1991, IV,  p. 481. 

 

(212)Cass., 29 ottobre 1975, n. 3677, in Giust. civ., 1975, 1688. 

 

(213)NUZZO, Il factoring nella dottrina italiana., in Riv. it. leasing, 1985, p. 322. “Personalmente ho sostenuto una tesi simile a quella del Libonati, ma non ne ho peraltro accettato la conclusione che il contratto abbia struttura atipica, con ciò ponendomi in contrasto con la dottrina assolutamente prevalente. Si deve negare all’accordo la natura di vendita di crediti, nonostante le dichiarazioni delle parti e il modello negoziale adottato. La causa dell’accordo stipulato tra il factor e l’impresa cliente deve, a mio avviso, rinvenirsi nello schema del mandato: i crediti vengono trasferiti per consentire al factor la gestione e l’incasso in nome proprio dei crediti dell’impresa cliente”. 

 

(214)Tribunale Genova, 17 luglio 1991- Sciacchiatano Presidente – Viazzi Estensore – Fall.to Nuova Impa s.n.c. c. Trade factoring Spa. “Il contratto di factoring è un contratto di collaborazione tra imprese, avente ad oggetto l’organizzazione e la gestione di un servizio, che si compone in una convenzione base, ascrivibile come causa allo schema del mandato, ed in una pluralità di successivi negozi con essa collegati costituiti, in particolare da cessioni di credito, le quali appaiono come mezzo per effettuare il mandato. La qualificazione del contratto in termini di atipicità, non può consentire di sottrarre il rapporto all’applicazione di eventuali norme imperative, sia speciali sia proprie della disciplina dei contratti tipici, che in esso si combinano”.

 

(215)LABIANCA, Factoring, in Riv. dir. comm., 1979, I, p.137. Un’altro autore, il Labianca, ravvisa nel factoring un’ipotesi di negozi collegati e nega la sua natura di rapporto aleatorio, sottolineandone invece le caratteristiche di un negozio di scambio, sinallagmatico e obbligatorio, di durata e a titolo oneroso.

Le cessioni non sarebbero atti d’esecuzione della convenzione-base, ma atti strutturalmente autonomi per ciò che attiene l’oggetto che per la funzione, poichè mentre  la singola cessione attua il trasferimento di un credito, la convenzione vincola la libertà di contrarre e realizza una predisposizione normativa.

Ponendo in atto la serie dei negozi collegati il fornitore perseguirebbe un interesse realizzabile solo attraverso la stipula di entrambi e cioè quello di concentrarsi sull’attività produttiva, eseguendone una semplificazione e perseguendone l’economicità.

 

(216)TUCCI, Factoring, in Contratto e impresa, 1992, p. 1391. “La qualificazione del factoring come attività, in forza della quale il soggetto che la svolge, presta dei servizi a favore dell’impresa cliente, non è nuova nella nostra, come in altre esperienze giuridiche. Oggi semmai, tale qualificazione acquista rilievo ai fini di una corretta distinzione tra il contratto e l’istituto della cessione dei crediti d’impresa, che conosce con la l. n. 52/1991, una disciplina speciale in deroga a quella degli artt. 1260 e ss. del c.c. L’attività di factoring, quale risulta dal contratto, non si identifica mai con la cessione o il pegno di crediti o con lo sconto degli stessi, poichè il ruolo del factor non è assolutamente identificabile con quello del cessionario o dello scontatario”; SANTINI, I servizi, Bologna  1987 ; NITTI, Il contratto di factoring , in Nuova rass., 1986, p. 1045. 

 

(217)NUZZO, Dal contratto all’impresa: il factoring, in Riv. delle società, 1984, I, p. 943. “Codesta pattuizione risulta irrazionale se inserita in un contratto di vendita, considerato altresì che nel caso di specie, si tratta di operazioni di massa condotte da imprese specializzate” ;  “Questa conclusione appare confortata, dalle determinazioni prese dalle parti in ordine alle modalità  di pagamento del corrispettivo. E’ infatti pattuito che il pagamento debba avvenire dopo l’adempimento del terzo debitore. E’ vero che, perchè si possa considerare concluso il contratto di compravendita è sufficiente la determinazione del suo corrispettivo in denaro, peraltro anche ciò tenuto presente, non può non sollevare dubbi, che il pagamento avvenga dopo che il diritto oggetto della pretesa compravendita si sia in realtà estinto” ; “Alla stessa conclusione si dovrebbe pervenire dinanzi ad una ipotetica convenzione con la quale  A alieni a B la propria autovettura, contro il pagamento di un prezzo X, che B otterrà rivendendo il veicolo a C, promesso acquirente, detratta una commissione a favore di B. E’ possibile che si tratti di una doppia vendita, ma non vi è chi non possa dubitare che il negozio sia un mandato ad alienare”.

 

(218)Su questo particolare aspetto, ha avuto modo di esprimersi il Supremo Collegio in: Cass., 22 settembre 1990, n. 9650, in Giur. it. 1991, I, c. 410. “La cessione di credito e il mandato irrevocabile all’incasso, conferito anche nell’interesse del mandatario, sebbene utilizzate per raggiungere le medesime finalità solutorie o di garanzia, sono figure diverse e tra loro incompatibili, atteso che la prima introduce l’immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio ad un’altro soggetto che diviene l’unico legittimato a pretendere la prestazione del debitore ceduto, mentre con il mandato in “rem propriam”, al mandatario viene conferita soltanto la legittimazione alla riscossione del credito, di cui resta titolare il mandante” ; Cass., 9 settembre 1992, n. 10314, società Montefibre c. Ministero del tesoro, in Rass. Avv. Stato, 1993, I, 49. “La cessione di credito e il mandato irrevocabile all’incasso, conferito anche nell’interesse del mandatario, sono figure ontologicamente diverse: la prima produce l’immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio ad altro soggetto che si sostituisce all’originario creditore e diviene quindi l’unico legittimato a pretendere la prestazione del debitore ceduto; di contro il mandato in “rem propriam” conferisce al mandatario solo la legittimazione alla riscossione del credito, del quale resta titolare il mandante e perciò non è idoneo a realizzare gli effetti solutori, propri della cessione di credito; l’art. 1 della l. n. 44/1978 prevede che l’impresa finanziaria conferisca a favore della banca mutuante,  un mandato irrevocabile ad incassare i crediti verso le amministrazioni e non già una cessione di detti crediti”.

I termini di paragone delle citate sentenze non sono il contratto di factoring e il mandato generale a gestire e a riscuotere,  ma piuttosto in relazione ai loro effetti propri, l’istituto della cessione dei crediti e il mandato irrevocabile all’incasso, conferito nell’interesse del mandatario. Di conseguenza, il contenuto di tali pronunce non sembra contraddire la possibilità che nell’ambito della figura di cui all’art. 1703 e ss. si possa disporre, da parte del mandante, un trasferimento reale di beni per consentire l’esercizio, di un mandato generale a gestire una globalità di crediti, in nome proprio e per conto del mandante.

 

(219)CARNEVALI, I problemi giuridici del factoring, op. cit, p. 308. “Tali clausole potrebbero dar luogo alla nullità del contratto, per indeterminabilità dell’oggetto: il factoring potrebbe acquistare a suo piacimento tutti i crediti come nessuno e di conseguenza per evitare la minaccia di nullità, si potrebbe considerare la facoltà del factor di accettare solo alcuni dei crediti offertigli, come una specie di discrezionalità tecnica”. 

 

(220)App. Napoli, 11 giugno 1990, SICELP c. SICAM, in Giur. comm., 1992, II, p. 966.


 

 

 


Tesi di Laurea: Il factoring e la cessione dei crediti d’impresa, Libera Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Giurisprudenza, Anno Accademico 1999/2000, Candidato: Fabio Giovagnoli, Arcevia (AN), Relatore: Chiar.mo  Prof. Antonio Nuzzo. Email: fabio.giovagnoli@libero.it.